Ordinanza n. 420/2026 - Venezia, Sezione 2
per l’annullamento previa sospensione dell’efficacia quanto al ricorso introduttivo - del Provvedimento del Comune di Venezia, Area Sviluppo del Territorio e Città Sostenibile, Settore Sportello Unico Edilizia P.G. n. 252973/2026 del 6 maggio 2026 (Fascicolo 2015.XII/2/1.6398) avente ad oggetto “L.R. 22/2002. Studio Odontoiatrico Dr. Riccardo Paniccia, p. iva 02736020278, sito in sestiere Dorsoduro N. 2982 Venezia - Diffida”, in via tralatizia del Provvedimento della Direzione Servizi al Cittadino e Imprese Settore Condono e Atti Autorizzativi L.R. 22/2002 e Controllo del Territorio ed Edilizia Convenzionata del 27 marzo 2018 P.G. n. 152343/2018 e, quali atti presupposti, in parte qua, della Deliberazione del Commissario Straordinario, con i poteri del Consiglio Comunale, n. 13 del 13 febbraio 2015 che ha approvato il “Regolamento per l’esercizio di strutture sanitarie e sociali del Comune di Venezia”, e particolarmente, ma non esclusivamente, degli artt. 8, 9, 10, 13, 14, 41, 42, 43, 44 e 45 dello stesso, nonché ogni ulteriore atto o provvedimento annesso, o comunque presupposto o conseguente, tra cui la Nota della Polizia Locale, Nucleo Polizia Edilizia Centro Storico ed Isole del 22 gennaio 2018 (P.G. n. 76020/2018 dell’8.2.2018), le Deliberazioni di Giunta Regionale nn. 2501/2004, 3855/2004, la Nota della Regione Veneto Prot. n. 837327/50.00.00 del 23 dicembre 2004, D.G.R. n. 3223/2005, la Lettera Circolare Regione Veneto Prot. n. 874079/51.00.23 del 28 dicembre 2005, D.G.R. nn. 811/2006, 3485/2006, 84/2007, 3148/2007, le Deliberazioni di Giunta Regionale del Veneto nn. 1503/2011, 1667/2011, 1668/2011 e delle successive, a modifica ed integrazione, e con richiesta di disapplicazione dell’Ordinanza P.G. n. 107812/2017 del Comune di Venezia del 2 marzo 2017; quanto ai motivi aggiunti - della Disposizione Dirigenziale del Comune di Venezia, Area Sviluppo del Territorio e Città Sostenibile, Settore Sportello Unico Edilizia P.G. n. 329059/2026 dell’11 giugno 2026 (Fascicolo 2015.XII/2/1.6398) e dell’Ordinanza del Comune di Venezia, Area Sviluppo del Territorio e Città Sostenibile, Settore Sportello Unico Edilizia P.G. n. 248374/2026 del 4 maggio 2026 avente ad oggetto “Ordinanza di demolizione e rimessa in pristino coattiva di opere edilizie abusive, ai sensi degli artt. 33 e 41 D.P.R. 06/06/2001 n. 380 e successive modifiche ed integrazioni, eseguite in: Indirizzo lavori: Dorsoduro (Venezia) N. 2982, piano PT” e di ogni altro provvedimento a questi correlato, tra cui quelli impugnati con il ricorso introduttivo;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diffida dalla prosecuzione dell'attività sanitaria, successiva disposizione dirigenziale e ordinanza di demolizione e rimessione in pristino di opere edilizie abusive relative allo studio odontoiatrico
Esito
Favorevole al ricorrente (professionista)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la diffida comunale del 6 maggio 2026, nonché, con motivi aggiunti, la disposizione dirigenziale dell'11 giugno 2026 e l'ordinanza di demolizione e rimessione in pristino del 4 maggio 2026. Ha contestato anche gli atti presupposti, tra cui il regolamento comunale per l'esercizio di strutture sanitarie e sociali e precedenti atti regionali e comunali, chiedendone ove occorresse la disapplicazione. In sede cautelare ha dedotto doglianze la cui fondatezza richiede l'esame della pregressa autorizzazione sanitaria rilasciata il 18 luglio 2011, dell'asserita mancata modificazione della situazione di fatto e dei precedenti contenziosi connessi. Il testo dell'ordinanza non specifica analiticamente i singoli motivi di illegittimità dedotti.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda cautelare e ha sospeso l'efficacia di tutti gli atti impugnati. Ha ritenuto che le doglianze necessitino di un approfondito esame nella fase di merito, con particolare riguardo alla pregressa autorizzazione sanitaria del 18 luglio 2011, alla situazione di fatto asseritamente invariata, alle deduzioni del Comune e alla definizione dei precedenti contenziosi connessi. Ha ravvisato il periculum in mora nella gravità delle conseguenze derivanti dall'esecuzione degli atti, soprattutto sul piano economico, e ha disposto la sospensione per consentire la decisione della controversia re adhuc integra. Il merito è stato fissato all'udienza pubblica del 18 marzo 2027. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
La domanda cautelare è stata esaminata secondo i presupposti della tutela cautelare nel processo amministrativo; il giudice ha ravvisato la necessità di una sospensione interinale in presenza di un approfondimento di merito ancora necessario e di un grave pregiudizio economico.
Sono richiamati nell'ordinanza comunale di demolizione e rimessione in pristino impugnata, ma il TAR non ne ha ancora valutato nel merito l'applicazione.
Massime di principio
- La sospensione cautelare di un provvedimento amministrativo può essere disposta quando le censure richiedono un approfondito esame di merito non compatibile con la fase interinale e l'esecuzione dell'atto è idonea a provocare conseguenze gravi, soprattutto economiche, tali da compromettere l'utilità della decisione definitiva.
- In presenza di un'autorizzazione amministrativa pregressa e di una situazione di fatto che il ricorrente assume rimasta invariata, la verifica della legittimità di una successiva diffida o misura repressiva può richiedere l'esame coordinato dell'autorizzazione, dello stato dei luoghi e dei precedenti contenziosi; tale complessità può giustificare una tutela cautelare interinale.
- Il periculum in mora può essere riconosciuto quando l'immediata esecuzione degli atti impugnati comporti la cessazione di un'attività professionale e un rilevante pregiudizio economico, in attesa della definizione del giudizio di merito.
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