Cassazione Civile, Ordinanza n. 31919/2025 del 07/12/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (proprietario)
La controversia
Un proprietario di fondo ha convenuto in giudizio i proprietari del fondo vicino, deducendo che, durante la realizzazione di due fabbricati tramite l'impresa di costruzioni incaricata, erano stati arrecati danni al suo fondo, in particolare a un muretto di contenimento e alla produzione agricola di un orto familiare. In primo grado era stata accolta anche una domanda cautelare e i convenuti erano stati condannati al rifacimento del muro e al risarcimento del danno per la produzione. La Corte d'appello ha poi riformato in parte la decisione, ponendo a carico di entrambe le parti in misura paritaria le spese del rifacimento del muro e riducendo proporzionalmente il risarcimento della produzione, valorizzando sia le caratteristiche costruttive del muro sia il mancato rispetto, da parte dei convenuti, delle prescrizioni del geologo. Il soccombente ha proposto ricorso principale con tre motivi: 1) il giudice d'appello non avrebbe potuto discostarsi dalle conclusioni della consulenza tecnica; 2) la Corte avrebbe illegittimamente fondato la decisione su una consulenza svolta in sede penale, priva di autonomo valore probatorio; 3) vi sarebbe stata censura sulle spese di lite, poi assorbita. Un convenuto ha resistito con controricorso e ricorso incidentale con due motivi: 1) la CTU sarebbe stata usata anche per provare fatti che gravavano sull'attore (dilavamento, destinazione a orto e produzione agricola); 2) la condanna al rifacimento del muro sarebbe illegittima perché avrebbe imposto la costruzione di un'opera diversa e più costosa rispetto a quella preesistente, con indebita locupletazione del danneggiato; 3) mancava comunque adeguata prova del danno per poter procedere a liquidazione equitativa.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il primo e il secondo motivo del ricorso principale; ha dichiarato assorbito il terzo motivo del ricorso principale; ha rigettato il primo motivo del ricorso incidentale; ha accolto il secondo e il terzo motivo del ricorso incidentale. Ne è seguita la cassazione della sentenza impugnata limitatamente ai motivi incidentali accolti, con rinvio alla Corte d'appello di Salerno in diversa composizione per nuovo esame e per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. La Corte ha ritenuto corretta, in linea di principio, la possibilità per il giudice di merito di discostarsi dalla CTU e di utilizzare anche risultanze tecniche penali o stragiudiziali, nonché la consulenza percipiente; ha però censurato la decisione d'appello perché aveva disposto il rifacimento del muro senza rispettare il limite dell'integrale reintegrazione senza arricchimento del danneggiato, e perché aveva liquidato equitativamente il danno alla produzione senza spiegare i criteri adottati e senza adeguata base probatoria.
Norme richiamate
Richiamato per la definizione accelerata del ricorso in camera di consiglio.
Applicato il principio del concorso di colpa del danneggiato quando la sua condotta abbia agevolato o accelerato la rovina o il danno.
Richiamato per affermare la compatibilità tra responsabilità del proprietario dell'edificio per rovina e concorso di colpa del danneggiato.
Invocato in relazione all'utilizzo e alla valutazione delle prove e della consulenza tecnica.
Richiamato come parametro della motivazione della sentenza e della dedotta nullità.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
Usato come norma sul vizio di nullità della sentenza per motivazione o violazione processuale.
Richiamato a proposito dell'onere della prova dei fatti costitutivi della domanda risarcitoria.
Richiamato come norma generale della responsabilità aquiliana.
Richiamato nel ricorso incidentale in tema di responsabilità e criteri di imputazione del danno.
Richiamato per la determinazione del danno risarcibile secondo i criteri dell'art. 1223 c.c.
Interpretato nel senso che il risarcimento in forma specifica non è ammesso quando risulti eccessivamente oneroso o comporti una indebita locupletazione del danneggiato.
Richiamato per il principio del danno effettivo e della reintegrazione patrimoniale senza arricchimento.
Richiamato per la liquidazione equitativa del danno, ammessa solo con adeguata motivazione e criteri intelligibili.
Richiamato nel contesto del divieto di ingiustificata locupletazione del danneggiato.
Massime di principio
- Il giudice di merito può disattendere le conclusioni della consulenza tecnica d'ufficio, perché vige il principio del judex peritus peritorum; ciò è legittimo se la decisione è sorretta da motivazione adeguata e immune da vizi logici o di diritto.
- Le risultanze di una consulenza tecnica svolta in sede penale o di una perizia stragiudiziale possono essere utilizzate dal giudice civile come elementi di convincimento, anche se contestate, purché la loro valutazione sia motivata.
- La consulenza tecnica d'ufficio può avere natura percipiente e servire all'accertamento di fatti tecnicamente complessi, ma non esonera la parte dall'onere di allegare tempestivamente i fatti costitutivi della domanda.
- Nel risarcimento del danno da fatto illecito non è consentita una reintegrazione che superi il limite della funzione compensativa e produca un vantaggio patrimoniale ingiustificato per il danneggiato; il risarcimento in forma specifica è escluso quando sia eccessivamente oneroso rispetto all'equivalente pecuniario o trasformi il bene danneggiato in un bene qualitativamente superiore.
- La liquidazione equitativa del danno è legittima solo se il giudice espone, sia pure sinteticamente, i criteri seguiti e rende verificabile il percorso logico-valutativo; in difetto, la motivazione è censurabile in cassazione.
- Nel concorso di colpa del danneggiato, la valutazione della misura percentuale della riduzione del risarcimento è apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito, sindacabile in cassazione solo per manifeste incoerenze o violazione dei parametri dell'art. 1227 c.c.
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