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Sentenza

Sentenza n. 1012/2026 - Torino, Sezione 1

per l’accertamento del silenzio inadempimento della Questura di Torino sull’istanza del ricorrente volta al rilascio di una licenza di porto di fucile per uso tiro a volo;

Giustizia amministrativa202600486

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Piemonte - Torino, Sez. ISentenzaAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: silenzio-inadempimento della Questura di Torino sull'istanza di rilascio di una licenza di porto di fucile per uso tiro a volo

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazione procedente)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha proposto ricorso ai sensi dell'art. 117 c.p.a. per ottenere l'accertamento dell'obbligo della Questura di Torino di pronunciarsi sull'istanza volta al rilascio della licenza di porto di fucile per uso tiro a volo. Nelle more del giudizio, l'amministrazione ha rilasciato il titolo richiesto, facendo venir meno l'interesse attuale alla decisione sull'azione avverso il silenzio.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, poiché il rilascio della licenza durante il giudizio ha soddisfatto la pretesa sostanziale azionata e ha eliminato l'interesse a ottenere una pronuncia sull'obbligo di provvedere. Nonostante l'improcedibilità, il Collegio ha posto le spese di lite a carico dell'amministrazione, rilevando che il titolo era stato rilasciato soltanto dopo la proposizione del ricorso. Le spese sono state liquidate in euro 1.000,00, oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • art. 117 c.p.a.

    Disciplina il ricorso avverso il silenzio dell'amministrazione; il ricorso è divenuto improcedibile perché, nelle more, l'amministrazione ha adottato il provvedimento richiesto.

  • art. 35, comma 1, lett. c, c.p.a.

    Consente la declaratoria di improcedibilità quando sopravviene una carenza di interesse alla decisione.

  • art. 85, comma 9, c.p.a.

    Richiamato nel provvedimento nell'ambito della disciplina processuale applicata.

Massime di principio

  • Quando, durante un giudizio instaurato ai sensi dell'art. 117 c.p.a., l'amministrazione adotta il provvedimento richiesto, viene meno l'interesse attuale alla pronuncia sull'obbligo di provvedere e il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
  • Se l'amministrazione adotta il provvedimento richiesto soltanto dopo la proposizione del ricorso avverso il silenzio, le spese di lite possono essere poste a suo carico, anche se il giudizio è dichiarato improcedibile, in quanto la condotta amministrativa ha reso necessaria l'instaurazione del processo.

Come è indicizzato

MaterieTermini del procedimento e silenzioEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneSopravvenuta carenza di interesse

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