Cassazione Penale, Ordinanza n. 41108/2025 del 22/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. La decisione di merito della Corte d'appello, che aveva affermato la responsabilità e negato la sospensione condizionale della pena, è rimasta ferma.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La ricorrente impugnava la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la sua responsabilità per il reato di invasione di terreni o edifici, contestando con il primo motivo violazione di legge e vizio di motivazione sull'affermazione di responsabilità per i reati di cui agli artt. 633 e 639-bis c.p.; con il secondo motivo deduceva violazione di legge e vizio di motivazione per il mancato riconoscimento della sospensione condizionale della pena. La Corte di cassazione ha ritenuto il primo motivo non specifico, perché sostanzialmente riproduttivo delle doglianze già formulate in appello e già congruamente disattese dalla Corte territoriale, senza un effettivo confronto con le ragioni poste a base della decisione. Ha ritenuto il secondo motivo manifestamente infondato, osservando che il diniego della sospensione condizionale era stato motivato con giudizio prognostico sfavorevole, fondato sull'inidoneità del beneficio a sortire un adeguato effetto rieducativo e sulla valutazione della capacità a delinquere dell'imputata.
Norme richiamate
norma incriminatrice richiamata come base del capo di imputazione per l'invasione arbitraria di terreni o edifici; la Cassazione non entra nel merito della configurazione del reato, limitandosi a rilevare l'inammissibilità del motivo che la investe.
norma richiamata unitamente all'art. 633 c.p. come ulteriore riferimento al titolo di reato contestato; la Corte non sviluppa una specifica interpretazione sostanziale della disposizione.
art. 591, comma 1, lett. c), c.p.p.
il ricorso è inammissibile quando non è specifico; non basta reiterare censure già dedotte in appello se non vi è effettivo confronto con le ragioni della decisione impugnata.
norma richiamata implicitamente dalla doglianza sul beneficio della sospensione condizionale della pena; il giudice può negarlo sulla base di un giudizio prognostico sfavorevole sulla futura commissione di reati e sull'idoneità rieducativa del beneficio.
è la base della condanna al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando si limita a riprodurre in modo sostanzialmente sovrapponibile i motivi già dedotti in appello, senza confrontarsi criticamente con la motivazione della sentenza impugnata e senza un autonomo e concreto sviluppo delle ragioni di censura.
- La mancanza di specificità del motivo ricorsuale si verifica anche quando le doglianze risultano solo apparenti, cioè formalmente formulate ma prive di un reale confronto con le argomentazioni di fatto e di diritto poste a base della decisione di merito.
- Il diniego della sospensione condizionale della pena è legittimo se sorretto da un giudizio prognostico sfavorevole, fondato non sulla sola astratta gravità del reato, ma su elementi concreti relativi alla personalità dell'imputato e alla sua capacità a delinquere.
- La valutazione sulla concedibilità della sospensione condizionale appartiene al merito e non è censurabile in cassazione quando la motivazione sia congrua e non illogica, anche se sintetica.
- In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 22 dic 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 41061/2025 del 22/12/2025
- ordinanza_penale · 22 dic 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 41064/2025 del 22/12/2025
- ordinanza_penale · 22 dic 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 41065/2025 del 22/12/2025
- ordinanza_penale · 22 dic 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 41066/2025 del 22/12/2025
- ordinanza_penale · 22 dic 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 41067/2025 del 22/12/2025
- ordinanza_penale · 22 dic 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 41069/2025 del 22/12/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →