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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 29723/2022 del 26/07/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Loiero impugnava l'ordinanza del Tribunale di Catanzaro che aveva rigettato la richiesta di riesame avverso il decreto di sequestro preventivo emesso dal GIP il 05/10/2021. Era stato disposto il sequestro della somma complessiva di euro 3.534,09, di cui euro 403,17 per confisca obbligatoria (richiamando artt. 640 quater, 322 ter codice penale e art. 321 comma 2 cod. proc. pen.) e euro 3.130,92 per confisca facoltativa (art. 640 e art. 240 cod. pen.), in relazione a reati di frode e falsita. I motivi di ricorso denunciavano difetto assoluto di motivazione e motivazione apparente con particolare riguardo al periculum in mora necessario per il sequestro, nonche il divieto per il Tribunale del riesame di integrare una motivazione ritenuta mancante

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il provvedimento del GIP fosse sufficientemente motivato quanto a fumus e periculum, osservando che per il sequestro diretto finalizzato alla confisca obbligatoria la pericolosita delle cose da confiscare e la modalita prevista dal legislatore riducono l'esigenza di accertamenti concreti aggiuntivi. Ha inoltre ritenuto legittima e non integrativa in senso vietato l'attivita del Tribunale che ha precisato e confermato la necessita del vincolo su tutte le somme, argomentando il rischio di occultamento e la condotta della Loiero. Conseguentemente la Cassazione ha confermato l'inammissibilita del ricorso e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende

Norme richiamate

  • D.L. n.137/2020, art. 23, comma 8

    ha disposto che il procedimento fosse trattato con contraddittorio scritto; la Corte annota il rispetto di tale forma

  • art. 325 cod. proc. pen.

    norma richiamata nel ricorso per denunciare violazione di legge relativa alla motivazione del provvedimento impugnato

  • art. 125 cod. proc. pen.

    richiamato come parametro relativo alla motivazione e alla funzione dei provvedimenti cautelari

  • art. 321 cod. proc. pen.

    norma richiamata in relazione alla disciplina del sequestro preventivo e alla necessita di motivazione sul periculum

  • art. 309, comma 9, cod. proc. pen.

    richiamato dal ricorrente per affermare che il tribunale del riesame non può integrare una motivazione mancante; la Corte interpreta l'intervento del tribunale come funzione di garanzia e controllo legittima ai sensi degli artt. 324 comma 7 e 309 comma 9

  • art. 324, comma 7, cod. proc. pen.

    indica i parametri per il riesame dei provvedimenti cautelari; utilizzato dalla Corte per verificare correttezza del riesame e del controllo sul periculum

  • artt. 640, 640 quater, 322 ter e 240 cod. pen.

    articoli penali relativi ai reati e alle conseguenze patrimoniali; hanno fondato l'imposizione del sequestro finalizzato rispettivamente alla confisca obbligatoria e a quella facoltativa

  • art. 476, comma secondo cod. pen. e artt. 81, 110, 479 cod. pen.

    norme penali indicate nel capo di imputazione e richiamate nel contesto del profitto del reato oggetto di sequestro

  • art. 616 cod. proc. pen.

    prevede la condanna per le spese processuali e la corresponsione di somme alla Cassa delle ammende in caso di inammissibilita del ricorso; applicata alla ricorrente

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    consente alla Corte di limitare l'enunciazione dei motivi nei limiti necessari per la motivazione; richiamata nella motivazione formale della sentenza

Massime di principio

  • Nel sequestro preventivo diretto finalizzato alla confisca obbligatoria la legge puo predeterminare una pericolosita della cosa che attenua l'obbligo di un accertamento indagine molto dettagliato da parte del giudice quanto al periculum in mora
  • Il tribunale del riesame puo integrare e precisare la motivazione del provvedimento genetico nei limiti della funzione di garanzia e controllo sui parametri di legge; cio non equivale necessariamente a una integrazione vietata quando la motivazione originaria non e del tutto assente
  • Per il sequestro finalizzato alla confisca facoltativa resta importante la concretezza e l'attualita del nesso fra il profitto sequestrato e il reato; la mancanza di tale prova puo essere motivo efficace di impugnazione se realmente carente
  • Le impugnazioni in Cassazione per vizio di motivazione richiedono una specificazione precisa del vizio di legge e non solo censure generiche; altrimenti possono essere dichiarate inammissibili
  • In caso di impugnazione inammissibile il ricorrente puo essere condannato alle spese processuali e a somme a favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., quindi valutare il rapporto costi/benefici prima di proporre ricorso

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