Cassazione Civile, Ordinanza n. 32619/2022 del 04/11/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte non è entrata nel merito dei motivi di ricorso perché, prima della decisione, i ricorrenti hanno depositato memoria di rinuncia al ricorso; l'Avvocatura dello Stato ha aderito alla rinuncia. La Corte ha quindi dichiarato estinto il giudizio, compensando integralmente le spese secondo la richiesta di entrambe le parti costituite.
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce dall'impugnazione del silenzio-rifiuto opposto dall'amministrazione finanziaria a una domanda di rimborso proposta da un dipendente/pensionato o suo avente causa, relativa alla ritenuta alla fonte operata dal datore di lavoro su una somma corrisposta in capitale in sostituzione della pensione integrativa prevista da un accordo aziendale collegato a un fondo pensionistico integrativo denominato fondo "PIA". Il contribuente sosteneva che tale somma dovesse essere assoggettata all'aliquota del 12,5% prevista per i redditi di capitale, richiamando la disciplina delle erogazioni connesse a polizze vita stipulate anteriormente al 28 aprile 1993. In cassazione gli eredi del contribuente hanno proposto quattro motivi: 1) nullità della sentenza per violazione dell'art. 384, comma 2, c.p.c., per asserita erronea applicazione del principio di diritto fissato dalla Corte nella precedente cassazione con rinvio; 2) nullità per violazione degli artt. 115 c.p.c. e 58, comma 2, d.P.R. n. 546/1992, in relazione alla prova utilizzata ai fini della decisione; 3) violazione e falsa applicazione dell'art. 6 l. n. 482/1985, per la tassazione agevolata riconosciuta solo alla parte dell'indennità ritenuta produttiva di rendimento; 4) nullità della sentenza per carenza di motivazione, in relazione agli artt. 132, comma 2, n. 4, c.p.c., 36, comma 2, n. 4, d.lgs. n. 546/1992 e 111 Cost.
Norme richiamate
richiamato come parametro della censura di violazione del principio di diritto enunciato dalla Corte nella precedente cassazione con rinvio
richiamato come norma sulla valutazione della prova posta a fondamento della decisione
art. 58, comma 2, d.P.R. 31 dicembre 1992, n. 546
richiamato in relazione all'utilizzo della prova nel processo tributario
invocato per sostenere l'applicazione dell'aliquota agevolata del 12,5% sulla sola parte di somma ritenuta rendimento
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
richiamato come parametro della censura di nullità per carenza di motivazione
art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. n. 546/1992
richiamato come parametro della censura di motivazione della sentenza tributaria
art. 111 Cost.
richiamato in connessione con il vizio di motivazione denunciato
la rinuncia al ricorso produce effetto estintivo del giudizio quando notificata alle parti costituite o comunicata ai difensori che vi appongano il visto
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, la rinuncia al ricorso, quando sia portata a conoscenza della controparte costituita e da questa accettata o comunque adesivamente sottoscritta dal difensore, determina l'estinzione del processo.
- L'effetto estintivo della rinuncia al ricorso presuppone il rispetto delle forme di cui all'art. 390 c.p.c., in particolare la notificazione alle parti costituite o la comunicazione ai rispettivi difensori.
- Quando il giudizio si estingue per rinuncia accettata, la Corte non esamina i motivi di ricorso e può provvedere alla compensazione integrale delle spese se conforme alla volontà delle parti costituite.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 4 nov 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 32477/2022 del 04/11/2022
- ordinanza_civile · 4 nov 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 32478/2022 del 04/11/2022
- ordinanza_civile · 4 nov 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 32495/2022 del 04/11/2022
- ordinanza_civile · 4 nov 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 32496/2022 del 04/11/2022
- ordinanza_civile · 4 nov 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 32498/2022 del 04/11/2022
- ordinanza_civile · 4 nov 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 32499/2022 del 04/11/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →