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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 7188/2023 del 20/02/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugna l'ordinanza che, nel rideterminare la pena per più condanne in continuazione, ha mantenuto gli stessi aumenti per i reati "satellite" di cui all'art. 73 TU stup. nonostante la pronuncia di incostituzionalità della soglia minima dell'art. 73 (Corte Cost. n. 40/2019). Il ricorrente deduce violazione ed erronea applicazione dell'art. 73 in relazione all'art. 81 cod. pen. e all'art. 30 legge n. 87/1953, sostenendo che anche le porzioni di pena aumentate per la continuazione dovevano essere rideterminate alla luce della nuova cornice edittale più favorevole.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso fondato nei limiti indicati. Ha annullato l'ordinanza del Tribunale di Taranto e ha disposto rinvio al giudice competente per la rideterminazione discrezionale delle porzioni di aumento di pena relative ai reati-satellite investiti dall'illegittimità costituzionale dell'art. 73, comma 1 (per le sostanze dette "pesanti"). La Corte ha precisato che il giudice dell'esecuzione deve effettuare un nuovo giudizio commisurativo, non una semplice trasposizione matematica, operando secondo i criteri degli artt. 132 e 133 cod. pen., rispettando il principio che il risultato sia più favorevole al reo e motivando adeguatamente la riduzione degli aumenti.

Norme richiamate

  • d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (art. 73)

    La Corte Costituzionale (n. 40/2019) ha inciso sulla soglia minima edittale; la Cassazione ritiene che, se il reato più grave tra quelli in continuazione era punito dall'art. 73, il giudice dell'esecuzione deve rideterminare anche gli aumenti per i reati-satellite alla luce della nuova cornice edittale più favorevole.

  • d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (art. 74)

    Rilevato come norma relativa al reato più grave nella fattispecie (non coinvolta dall'illegittimità costituzionale) e come tale influenza la valutazione globale, ma non esclude l'obbligo di rideterminare gli aumenti riferiti ai reati-satellite di cui all'art. 73.

  • Corte Costituzionale, sentenza n. 40 del 2019

    Dichiarata l'illegittimità della previsione del minimo edittale precedente (anni 8), determinando la necessità di rideterminare le pene a favore del condannato; principio applicato anche in sede esecutiva.

  • codice penale (art. 81, artt. 132-133)

    Art. 81: disciplina della continuazione e limiti dell'aumento (in particolare riferimento al secondo comma per la commisurazione delle porzioni riferite ai reati-satellite). Artt. 132-133: criteri di rideterminazione della pena; il giudice dell'esecuzione opera secondo questi principi e con discrezionalità vincolata in senso più favorevole al reo.

  • Legge n. 87 del 1953 (art. 30)

    Richiamata dal ricorrente nella doglianza; la decisione non sviluppa un'interpretazione autonoma di questa norma ma la contestazione invocava anche il suo riferimento nella determinazione della pena.

  • Giurisprudenza di legittimità (Sez. U, n. 22471/2015 Sebbar; Sez. 1, n. 23588/2020 Carniti; Sez. 4, n. 54797/2017 Chimenti e altri precedenti)

    Richiami a precedenti che stabiliscono il principio per cui la declaratoria d'incostituzionalità dell'art. 73 impone la rideterminazione anche delle porzioni di pena aumentate per la continuazione, con i vincoli e i limiti sopra indicati.

Massime di principio

  • Se la norma che disciplina il reato considerato come "più grave" nella continuazione viene dichiarata incostituzionale nella parte edittale, il giudice dell'esecuzione deve rideterminare anche le porzioni di pena attribuite ai reati-satellite, in modo favorevole al condannato.
  • La rideterminazione non è una mera trasposizione matematica: il giudice dell'esecuzione compie un nuovo giudizio commisurativo secondo gli artt. 132 e 133 cod. pen., ma è vincolato dal principio che il risultato finale sia più mite per il reo.
  • Nella commisurazione degli aumenti per la continuazione va applicato l'art. 81 cod. pen.; la porzione relativa ai singoli reati-satellite deve essere commisurata alla violazione più grave e nei limiti previsti dall'art. 81 (anche fino al triplo della pena-base), tenendo conto della gravità concreta dell'illecito satellite ai sensi dell'art. 133.
  • Il giudice dell'esecuzione deve motivare espressamente la riduzione (o l'eventuale decisione di mantenerne l'entitÃ), con particolare rigore quando la pena rideterminata si avvicini a quella originaria.
  • Anche quando la condanna principale riguarda un reato diverso e non investito dall'illegittimità (es. art. 74), se gli aumenti riguardano reati disciplinati dalla norma dichiarata incostituzionale, questi aumenti vanno comunque riconsiderati.
  • In presenza di una pronuncia di incostituzionalità che muta la cornice edittale, il rimedio è la rideterminazione in sede esecutiva con rinvio al giudice di merito quando è necessaria una valutazione discrezionale.

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