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Cassazione Penale, Ordinanza n. 07148/2025 del 20/02/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha impugnato la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna pronunciata in primo grado per concorso in furto in abitazione. Nel ricorso per cassazione ha dedotto due censure: 1) contraddittorietà della motivazione per il mancato riconoscimento della continuazione tra il reato oggetto del giudizio e altro fatto già giudicato con sentenza del Tribunale di Alessandria del 14 dicembre 2019; 2) mancanza di motivazione in ordine al diniego di applicare nella massima estensione la riduzione di pena collegata al riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche ex art. 62-bis c.p. La Corte ha ritenuto entrambe le doglianze non deducibili in sede di legittimità, perché la prima non si confrontava con la motivazione della sentenza impugnata ma riproponeva in modo generico le stesse censure già svolte in appello, mentre la seconda investiva una valutazione di merito adeguatamente motivata e quindi insindacabile in cassazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha osservato che il primo motivo era privo del necessario confronto critico con la motivazione della sentenza di appello e si limitava a reiterare doglianze già respinte, violando l'onere di specificità dei motivi di impugnazione ex artt. 581 e 591 c.p.p. Il secondo motivo è stato ritenuto infondato perché la Corte territoriale aveva già motivato in modo congruo e non illogico il diniego della massima riduzione di pena per le attenuanti generiche, profilo non sindacabile in sede di legittimità. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 110 c.p.

    Richiamato come norma di concorso di persone nel reato, in relazione al titolo di reato contestato.

  • art. 624-bis c.p.

    Norma incriminatrice del furto in abitazione, per cui l'imputato era stato condannato.

  • art. 81, comma 2, c.p.

    Richiamato con riferimento alla continuazione tra reati; la Corte ha ritenuto legittimo il mancato riconoscimento del vincolo in base alla motivazione della sentenza di merito.

  • art. 581 c.p.p.

    Indicato quale norma che impone la specificità dei motivi di impugnazione, a pena di inammissibilità.

  • art. 591 c.p.p.

    Richiamato insieme all'art. 581 c.p.p. per affermare l'inammissibilità dei motivi non specifici o non confrontati con la sentenza impugnata.

  • art. 62-bis c.p.

    Norma sulle circostanze attenuanti generiche; la Corte ha ritenuto insindacabile in cassazione la motivazione di merito che ne aveva negato il riconoscimento nella massima estensione.

  • Corte Cost. n. 186/2000

    Richiamata per la condanna alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione deve contenere una critica argomentata e specifica della decisione impugnata: è inammissibile se si limita a riprodurre le censure già formulate in appello senza confrontarsi con le ragioni poste a base della sentenza di secondo grado.
  • La deduzione sul mancato riconoscimento della continuazione è inammissibile quando non investe realmente la motivazione del giudice di merito, ma si risolve in una reiterazione di doglianze già respinte.
  • La valutazione del giudice di merito sul diniego o sulla misura del beneficio delle attenuanti generiche è sindacabile in cassazione solo nei limiti della mancanza assoluta o della manifesta illogicità della motivazione; una motivazione congrua e coerente resta insindacabile.
  • All'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento della somma alla Cassa delle ammende, salvo ragioni di esonero.

Come è indicizzato

MaterieFurtoImpugnazioni
RamiDelitti contro il patrimonioProcesso penale
IstitutiContinuazione

Testo integrale

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