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Cassazione Penale, Ordinanza n. 03491/2025 del 28/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (giudice)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna del Tribunale a mesi quattro di reclusione ed euro 200 di multa per un furto aggravato in concorso. Con un unico motivo ha dedotto violazione di legge, lamentando l'omessa adeguata motivazione in ordine al riconoscimento della propria responsabilità penale. La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo generico e aspecifico, privo di un effettivo confronto con la motivazione della sentenza impugnata e non deducibile in sede di legittimità.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso perché fondato su un motivo generico e aspecifico, che non indicava puntualmente le ragioni di fatto e di diritto della censura né si confrontava con la motivazione della decisione di merito, ritenuta immune da vizi logico-giuridici quanto alla responsabilità e alla pena. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 110 c.p.

    richiamato quale norma sul concorso di persone nel reato; nel caso concreto la condanna riguarda un furto commesso in concorso.

  • art. 624 c.p.

    norma incriminatrice del furto, base del reato contestato.

  • art. 625 nn. 2 e 7 c.p.

    richiamate come circostanze aggravanti del furto contestato.

  • art. 591, comma 1, lett. c), c.p.p.

    il ricorso è dichiarato manifestamente inammissibile perché il motivo è generico, aspecifico e non deducibile in cassazione.

  • art. 616 c.p.p.

    implicita base della condanna alle spese e al versamento della somma alla Cassa delle ammende a seguito dell'inammissibilità.

Massime di principio

  • In sede di legittimità il motivo di ricorso deve essere specifico e confrontarsi puntualmente con la motivazione della sentenza impugnata; una doglianza meramente assertiva o generica è inammissibile.
  • La censura sulla motivazione della sentenza di merito non può risolversi in una critica apodittica alla valutazione di responsabilità se non indica in modo analitico gli errori logico-giuridici asseritamente commessi.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile per ragioni imputabili al ricorrente, seguono le conseguenze processuali previste dalla legge, incluse le spese e il versamento alla Cassa delle ammende salvo ipotesi di esonero.
  • Il controllo della Cassazione non sostituisce la valutazione di merito quando la decisione impugnata risulti sorretta da motivazione congrua e immune da vizi logici o giuridici.

Come è indicizzato

MaterieFurtoImpugnazioni
RamiDelitti contro il patrimonioProcesso penale
IstitutiConcorso di persone

Testo integrale

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