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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 16431/2024 del 19/04/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il Procuratore ha impugnato l'annullamento, da parte del Tribunale del riesame di Genova, della misura cautelare (riferita al capo A) per il reato di cui all'art.270-bis c.p. (partecipazione ad associazione con finalità di terrorismo). Il ricorso sosteneva che la gravità indiziaria sussistesse sulla base: del ruolo editoriale e delle traduzioni effettuate dalla ricorruta; della pubblicazione di contributi di Alfredo Cospito e del rapporto riconosciuto dallo stesso con la redazione; dei contatti epistolari e telefonici mediati dal coindagato Fabiani; dell'iniziativa di diffusione internazionale del periodico (traduzioni, opuscoli, fiere editoriali); e di attività di reclutamento e proselitismo verso giovani tramite circoli, volantini e manifestazioni. Il PM denunciava violazione di legge e vizio di motivazione ritenendo che tali elementi dimostrassero il cosiddetto "contatto qualificato" con l'organizzazione FAI/FRI.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto il motivo privo di specificità, in violazione degli artt.581 e 591 c.p.p., perché cumulava contestazioni di inosservanza di legge e vizi di motivazione senza indicare con precisione le parti della motivazione censurate. Inoltre il motivo era manifestamente infondato nella parte sostanziale: si trattava di una rivalutazione nel merito degli elementi di fatto già apprezzati dal Tribunale del riesame, che aveva correttamente distinto tra apologia/istigazione e partecipazione associativa, richiedendo per quest'ultima l'esistenza di un contatto operativo o qualificato con l'organizzazione. Pertanto è stato confermato l'annullamento della misura cautelare rispetto al capo A) relativo all'art.270-bis c.p., mentre l'ordinanza di riesame manteneva le misure cautelari per gli altri capi (art.414, offesa al Presidente).

Norme richiamate

  • art.270-bis cod. pen.

    art.270 bis comma secondo (parte della decisione impugnata)

    La Corte ricorda che, in sede cautelare, la configurazione del reato associativo con finalità di terrorismo richiede la prova di un contatto operativo o qualificato tra il singolo e l'organizzazione, oltre alla coscienza e volontà di contribuire al programma criminale; l'adesione meramente ideologica o la propaganda non sono di per sé sufficienti

  • art.414 cod. pen.

    art.414 comma primo n.1 commi terzo e quarto

    Rileva per apologia e istigazione a delinquere; atti di propaganda e apologia possono integrare reati di istigazione ma vanno distinti dalla partecipazione associativa ai fini dell'art.270-bis

  • art.110 e art.278 cod. pen.

    Riferiti alla contestazione per offesa all'onore e al prestigio del Presidente della Repubblica per un articolo pubblicato sul periodico; qui la misura cautelare è stata confermata su tali capi

  • art.581 c.p.p.

    Norma processuale richiamata per la necessità di specificità dei motivi in sede di impugnazione

  • art.591 c.p.p. lett. c)

    Norma processuale invocata in tema di requisiti formali del ricorso per cassazione, con riferimento all'obbligo di specificità

  • art.606 c.p.p. lett. e)

    Disciplina i vizi di motivazione utilizzabili in cassazione (mancanza, contraddittorietà, manifesta illogicità); la Corte segnala che tali vizi sono eterogenei e devono essere dedotti separatamente

  • regime carcerario art.41-bis (richiamato nel provvedimento)

    menzione del regime 41-bis O.P. nei legami di solidarietà con Cospito

    Richiamato a titolo fattuale quale elemento di contesto della campagna di solidarietà, ma non trasformato automaticamente in prova di partecipazione associativa

  • Giurisprudenza della Corte di cassazione (es. Sez.6, n.14503/2017; Sez.5, n.17079/2022)

    Precedenti richiamati nel provvedimento stabiliscono che, ai fini cautelari, la partecipazione ad associazioni terroristiche richiede un inserimento nella struttura organizzata e la dimostrazione di contatti operativi; la propaganda può integrare indottrinamento/proselitismo ma occorre verificare il collegamento operativo

Massime di principio

  • Un ricorso in cassazione che cumuli vizi di legge e diversi profili di motivazione senza indicare con precisione le parti censurate è inammissibile per carenza di specificità (art.581 e 591 c.p.p.).
  • Per la configurazione cautelare del reato di associazione con finalità di terrorismo (art.270-bis c.p.) non basta l'adesione ideologica o la mera attività di propaganda/apologia: è necessario che emerga un contatto operativo o qualificato con l'organizzazione e la consapevolezza di partecipare alla struttura.
  • La pubblicazione di contributi di esponenti noti, il ruolo editoriale o traduzioni possono essere elementi indiziari rilevanti, ma vanno valutati nel loro concreto apporto all'operatività dell'associazione; da soli non determinano automaticamente la partecipazione associativa.
  • In fase cautelare il giudice deve distinguere tra apologia/istigazione (che possono giustificare misure per quei reati) e la partecipazione associativa; il PM deve puntare su elementi che dimostrino ruoli, contatti e contributi operativi al sodalizio.
  • Le accuse relative a reclutamento o proselitismo verso giovani possono aggravare il quadro indiziario, ma anche queste devono essere dimostrate nella misura in cui incidono concretamente sulla capacità operativa dell'organizzazione.
  • Il ricorrente in cassazione non può limitarsi a chiedere una diversa valutazione del materiale probatorio: deve indicare i vizi giuridici e motivazionali specifici e ben circoscritti che giustificano la riforma del provvedimento impugnato.

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