Cassazione Civile, Ordinanza n. 37491/2022 del 22/12/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha accolto il ricorso dell'Agenzia, ha cassato la sentenza impugnata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, ha deciso nel merito rigettando l'originario ricorso della contribuente contro il provvedimento catastale. Le spese dei gradi di merito sono state compensate, mentre la contribuente è stata condannata a rifondere all'Agenzia le spese del giudizio di legittimità.
Esito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La contribuente aveva impugnato il provvedimento dell'Agenzia con cui era stata respinta la domanda di variazione catastale dell'appartamento, chiesta tramite procedura DOCFA per ottenere il passaggio dalla categoria A/1 alla categoria A/2. La domanda era fondata sul dedotto progressivo peggioramento del contesto urbano e condominiale: eliminazione di aree verdi nel quartiere, aumento della densità abitativa e viaria, apertura di un albergo nel condominio, trasformazione del giardino in parcheggio per i clienti, soppressione del servizio di portineria e frazionamento di alcune unità. La CTP aveva accolto il ricorso e la CTR aveva confermato, ritenendo che l'immobile avesse perduto le caratteristiche di lusso e che il contribuente potesse chiedere la revisione del classamento in ogni momento anche mediante DOCFA. L'Agenzia ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: 1) violazione delle norme sul classamento e sul DOCFA, sostenendo che la procedura fosse stata usata fuori dei casi previsti, cioè in assenza di nuova costruzione o di variazione edilizia; 2) violazione del d.m. 2 agosto 1969, per avere la CTR sovrapposto il concetto di abitazione signorile a quello di abitazione di lusso e tratto da ciò la conseguenza dell'assegnazione alla categoria A/2.
Norme richiamate
r.d.l. 13 aprile 1939, n. 652, artt. 17 e 20
La revisione catastale mediante DOCFA presuppone i casi previsti dalla disciplina sul catasto, tra cui la denuncia di variazioni nello stato o nel possesso dell'immobile che comportino mutazioni rilevanti ai fini catastali.
d.m. 19 aprile 1994, n. 701, art. 1
La procedura DOCFA può essere utilizzata solo nelle ipotesi previste dalla legge, in particolare per dichiarazioni di nuova costruzione o variazione edilizia.
d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 38, comma 1
"se per un triennio il reddito lordo effettivo di una unità immobiliare differisce dalla rendita catastale per almeno il 50% di questa"
Costituisce uno strumento autonomo e residuale di rideterminazione della rendita catastale, attivabile al ricorrere della soglia di scostamento prevista e su segnalazione o domanda del contribuente.
d.P.R. 1 dicembre 1949, n. 1142, art. 56
Richiamato come norma che disciplina la dichiarazione di nuova costruzione, rilevante ai fini dell'attivazione del DOCFA.
d.m. 2 agosto 1969
La nozione di abitazione "di lusso" serve a fini fiscali diversi dal classamento catastale e non può essere automaticamente sovrapposta alle categorie catastali di abitazioni signorili, civili o popolari.
Le deduzioni fattuali formulate in memoria non possono essere valorizzate in sede di legittimità.
Massime di principio
- La revisione del classamento catastale non può essere chiesta o disposta tramite DOCFA al di fuori dei casi tipizzati dalla normativa, ossia in presenza di nuova costruzione o di variazione edilizia/rilevante dello stato dell'immobile.
- Il peggioramento del contesto urbano o di elementi del quartiere e del fabbricato, senza una modifica della consistenza o dello stato giuridico-catastale dell'unità immobiliare, non integra di per sé il presupposto per attivare il procedimento DOCFA.
- Nel sistema catastale, la qualificazione dell'immobile in categorie come signorile, civile o popolare è distinta dalla nozione fiscale di abitazione di lusso: quest'ultima non può essere usata come criterio diretto di classamento.
- Lo strumento di cui all'art. 38, comma 1, d.P.R. 917/1986 è un rimedio autonomo e residuale rispetto al DOCFA e opera secondo il suo specifico presupposto di scostamento tra reddito lordo effettivo e rendita catastale.
- In sede di legittimità non possono essere introdotti o rivalutati nuovi elementi fattuali non rilevati nei gradi di merito.
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