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Cassazione Civile, Ordinanza n. 31235/2022 del 21/10/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

Il contribuente impugnava davanti alla giurisdizione tributaria un avviso di accertamento con cui l'Ufficio aveva rettificato il classamento e la rendita catastale di un'unità immobiliare sita in Gardone Riviera, riclassificando l'immobile nella categoria A/8 anziché nella categoria A/2 dichiarata con procedura DOCFA. In primo grado il ricorso era stato accolto, ma in appello la decisione era stata riformata con accoglimento delle ragioni dell'Ufficio. In Cassazione il contribuente proponeva due motivi: con il primo denunciava, ai sensi dell'art. 360, n. 3 c.p.c., la violazione di circolari e note amministrative catastali, nonché una supposta erronea e contraddittoria valutazione degli elementi di prova e della situazione fattuale dell'immobile; con il secondo lamentava la violazione dell'art. 1, comma 3, D.M. n. 701 del 1994, sostenendo che il potere di rettifica sarebbe decaduto perché l'Ufficio era intervenuto a distanza di molti anni dalla presentazione delle pratiche DOCFA e di variazione.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il primo motivo: le circolari amministrative invocate non sono fonti del diritto e la censura, nella sostanza, mirava a sollecitare una nuova valutazione del merito e delle prove, preclusa in sede di legittimità; inoltre erano inammissibili le doglianze di mera contraddittorietà della motivazione, non essendo più deducibili nei limiti prospettati dal ricorrente. Il secondo motivo è stato ritenuto infondato: il termine di dodici mesi previsto dall'art. 1, comma 3, D.M. n. 701 del 1994 per la determinazione della rendita catastale definitiva ha natura ordinatoria e non perentoria, sicché il suo superamento non comporta decadenza del potere di rettifica dell'Amministrazione. Il ricorso è stato quindi rigettato e il contribuente è stato condannato alle spese di lite, oltre agli ulteriori adempimenti ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    È il parametro invocato per denunciare violazione o falsa applicazione di legge; non consente però di censurare circolari amministrative come fonti normative né di ottenere una nuova valutazione del merito.

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    La Corte richiama il perimetro oggi ristretto del vizio motivazionale, limitato ai casi di omesso esame di un fatto storico decisivo o di motivazione mancante/apparente/perplessa o irriducibilmente contraddittoria.

  • art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c.

    È richiamato come parametro della nullità della sentenza nei casi di motivazione del tutto mancante o solo apparente.

  • art. 111, comma 6, Cost.

    La motivazione del provvedimento giurisdizionale deve superare il "minimo costituzionale"; solo la sua totale mancanza o manifesta anomalia integra vizio denunciabile.

  • art. 1, comma 3, D.M. n. 701 del 1994

    "entro dodici mesi dalla data di presentazione"

    Il termine annuale per la determinazione della rendita catastale definitiva ha natura meramente ordinatoria e non è previsto a pena di decadenza.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • Le circolari e le note amministrative non costituiscono fonti del diritto e la loro violazione non è deducibile come violazione di legge ai sensi dell'art. 360, n. 3, c.p.c.
  • In cassazione non è consentito censurare la ricostruzione dei fatti e la valutazione delle prove compiute dal giudice di merito, salvo i limiti del controllo sulla motivazione nei casi tipizzati dall'art. 360, n. 5, c.p.c.
  • La denuncia di contraddittorietà o insufficienza della motivazione è inammissibile se non si traduce nella deduzione di un omesso esame di un fatto storico decisivo o in un vizio radicale della motivazione ai sensi dell'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
  • Nel procedimento DOCFA, il termine di dodici mesi per la determinazione della rendita catastale definitiva non è perentorio: il suo superamento non comporta decadenza dell'Amministrazione dal potere di rettifica.
  • Laddove il ricorso si limiti a prospettare una tardività dell'intervento dell'Ufficio non prevista dalla legge, la censura è infondata se l'azione amministrativa resta conforme alla disciplina catastale applicabile.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamentoImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

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