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Ordinanza

Ordinanza n. 1743/2026 - Palermo, Sezione 5

Giustizia amministrativa202401510

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Palermo, Sez. VOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: ordinanza dirigenziale di demolizione di un manufatto adiacente al piano terra di un immobile destinato a bar-pizzeria-gelateria

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato l'ordinanza dirigenziale di demolizione notificata il 6 agosto 2024, con la quale il Comune ha qualificato le opere realizzate in adiacenza al piano terra dell'immobile come un ampliamento edilizio abusivo di circa 90 mq, destinato al servizio dell'attività commerciale esercitata nei locali. La censura centrale riguarda l'erronea qualificazione dell'opera: secondo i ricorrenti, il manufatto non sarebbe un ampliamento edilizio, ma un manufatto leggero riconducibile alla categoria del pergolato e quindi rientrante nell'attività edilizia libera ai sensi dell'art. 6 del d.P.R. n. 380/2001, del D.M. 2 marzo 2018 e della normativa regionale di settore. La decisione evidenzia che la controversia richiede di accertare le caratteristiche materiali e costruttive dell'opera, la sua destinazione funzionale e le modalità concrete di utilizzazione, anche in relazione alla pratica di accertamento di conformità presentata dai ricorrenti.

La decisione

Il TAR non ha definito il ricorso nel rito o nel merito. Ha ritenuto insufficiente la documentazione acquisita per stabilire con certezza la consistenza materiale del manufatto, i materiali impiegati, le modalità costruttive, il grado di stabilità, la destinazione funzionale e la natura stabile, permanente, occasionale, stagionale o temporanea dell'utilizzo. Ha quindi disposto una verificazione ai sensi dell'art. 66 c.p.a., affidandola al Dirigente dell'Area Edilizia Privata-Sportello Unico per l'Edilizia del Comune di Palermo o a un funzionario tecnico delegato. Il verificatore dovrà svolgere un sopralluogo, esaminare gli atti e acquisire eventuale ulteriore documentazione, rispondendo ai quesiti relativi alle caratteristiche costruttive, alla destinazione e alla corretta qualificazione tecnico-giuridica dell'opera. È stato fissato un anticipo di 500 euro, oltre accessori se dovuti, provvisoriamente a carico dei ricorrenti. Il Comune di Balestrate è stato onerato di depositare una relazione tecnica, la documentazione fotografica, i verbali e gli atti istruttori posti a fondamento dell'ordinanza, nonché una relazione sulla pratica di accertamento di conformità e sulle ragioni della formazione del silenzio-rigetto. È stata rigettata l'istanza di rinvio formulata dai ricorrenti per attendere la definizione della sanatoria, ritenendo superata tale esigenza per la formazione del silenzio-rigetto sull'istanza ex art. 36 del d.P.R. n. 380/2001 decorso il termine di 60 giorni. La trattazione è stata rinviata all'udienza pubblica del 3 dicembre 2026, con riserva di ogni decisione sul rito, sul merito e sulle spese.

Norme richiamate

  • art. 6 d.P.R. n. 380/2001

    La disposizione è richiamata quale possibile fondamento della tesi dei ricorrenti, secondo cui il manufatto sarebbe riconducibile a un pergolato e non richiederebbe un previo titolo edilizio.

  • D.M. 2 marzo 2018

    È richiamato dai ricorrenti insieme all'art. 6 del d.P.R. n. 380/2001 e alla normativa regionale per sostenere la libera realizzabilità del manufatto.

  • art. 36, comma 3, d.P.R. n. 380/2001

    Il decorso del termine di 60 giorni per la definizione dell'istanza di accertamento di conformità è ritenuto dal TAR idoneo a determinare la formazione del silenzio-rigetto, superando la necessità di attendere un provvedimento espresso di sanatoria.

  • art. 63, comma 1, c.p.a.

    È richiamato quale fondamento del potere istruttorio del giudice amministrativo di acquisire notizie e documenti utili alla decisione.

  • art. 64, comma 3, c.p.a.

    È richiamato per onerare il Comune resistente della produzione di informazioni e documentazione rilevanti ai fini dell'accertamento.

  • art. 66 c.p.a.

    Costituisce il fondamento della verificazione disposta dal TAR per accertare le caratteristiche dell'opera e la sua qualificazione edilizia.

  • art. 66, comma 4, c.p.a.

    È applicato per fissare l'anticipo sul compenso del verificatore, posto provvisoriamente a carico della parte ricorrente.

Massime di principio

  • Quando la legittimità di un'ordinanza di demolizione dipende dalla qualificazione edilizia di un manufatto, il giudice può disporre una verificazione se la documentazione disponibile non consente di accertarne con sufficiente certezza caratteristiche costruttive, materiali, stabilità, destinazione funzionale e modalità concrete di utilizzazione.
  • La distinzione tra manufatto riconducibile all'attività edilizia libera e intervento subordinato a previo titolo edilizio deve essere compiuta sulla base delle caratteristiche materiali dell'opera e del suo concreto utilizzo, considerando anche la stabilità e la permanenza della destinazione funzionale.
  • Nella verificazione disposta in una controversia edilizia, il verificatore può essere incaricato di svolgere sopralluoghi, esaminare gli atti di causa e acquisire ulteriore documentazione presso gli uffici pubblici competenti, assicurando alle parti e agli eventuali consulenti tecnici la partecipazione alle operazioni e il contraddittorio sulle risultanze.
  • Il decorso del termine previsto dall'art. 36, comma 3, del d.P.R. n. 380/2001 per la definizione dell'istanza di accertamento di conformità determina la formazione del silenzio-rigetto e può rendere superata la necessità di rinviare il giudizio in attesa di un provvedimento espresso sulla sanatoria.

Come è indicizzato

MaterieAbusi edilizi e sanzioniSanatoria e condono edilizioIstruttoria processuale
RamiEdiliziaProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
SottomaterieOrdinanza di demolizione
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaOnere della prova e principio dispositivoSilenzio della pubblica amministrazione

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