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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 07982/2026 del 27/02/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava la decisione di consegna emessa dalla Corte di appello di Torino in esecuzione di un mandato di arresto europeo austriaco relativo ai reati di truffa aggravata, falsificazione di moneta, associazione per delinquere e riciclaggio. Ha articolato due motivi: (1) violazione degli artt. 7 e 17 della legge 22/04/2005 n.69 per presunta mancata verifica della doppia punibilità rispetto al reato di falsificazione di moneta, lamentando che si tratterebbe di un "falso grossolano" inidoneo a ledere la fede pubblica e dunque non punibile in Italia; (2) violazione dell'art. 18-bis, comma 1, lett. a) e b) della legge n.69/2005 per avere la Corte di appello ritenuto non applicabile il motivo facoltativo di rifiuto della consegna nonostante una parte del fatto sarebbe stata commessa in Italia (consegna delle banconote a Milano) e nonostante, secondo la difesa, risulti un procedimento iscritto presso la Procura di Milano (RGNR 2799/2026), che dimostrerebbe l'esercizio della giurisdizione nazionale.

La decisione

La Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso per motivi non deducibili e manifestamente infondati. Sul primo motivo ha ritenuto che la condizione della doppia punibilità è soddisfatta quando il fatto è previsto come reato in entrambi gli ordinamenti e che la valutazione sulla natura del falso (eventuale "falso grossolano") attiene al merito, competenza dell'autorità giudiziaria dello Stato richiedente (Austria). Sul secondo motivo ha affermato che il motivo facoltativo di rifiuto previsto dall'art. 18-bis, comma 1, lett. b), sussiste solo se, al momento della ricezione della richiesta, risulti "già pendente" un procedimento penale in Italia sul medesimo fatto; nel caso il procedimento indicato dalla difesa è stato iscritto successivamente all'emissione del mandato e non impediva la consegna. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

Norme richiamate

  • legge 22 aprile 2005, n. 69

    art. 7, art. 17, art. 18-bis, comma 1 lett. a) e b), art. 22 comma 1 e comma 5

    Art. 7: la doppia punibilità richiede che il fatto sia previsto come reato in entrambi gli ordinamenti; le differenze sulle circostanze aggravanti non incidono se non mutano la natura del fatto. Art. 18-bis: il motivo facoltativo di rifiuto per fatti commessi in tutto o in parte nel territorio italiano opera solo se risulta al momento della ricezione della richiesta l'effettivo e pregresso esercizio della giurisdizione nazionale sul medesimo fatto (procedimento gia' pendente). Art. 22 comma 1: limita i casi di ricorso in cassazione contro decisioni su mandato di arresto europeo, impedendo l'analisi di questioni di merito che spettano allo Stato richiedente; comma 5: adempimenti della cancelleria alla conclusione del procedimento.

  • codice di procedura penale

    Art. 335: menzionato per il deposito di attestazioni sulla iscrizione di notizia di reato presso la Procura (atto informativo). Art. 616: autorizza la condanna al pagamento delle spese processuali e, in caso di mancanza di dolo grave nella determinazione dell'inammissibilita', il versamento in favore della Cassa delle ammende; qui applicato per disporre il versamento di euro 3.000.

  • codice penale

    Art. 640 citato come riferimento al reato contestato nell'iscrizione a carico del fratello (truffa); la Corte rileva che l'iscrizione a carico di persona diversa non equivale a procedimento gia' pendente a carico del destinatario del MAE.

Massime di principio

  • La condizione della doppia punibilità nell'ambito del mandato di arresto europeo si soddisfa se il fatto è riconosciuto come reato in entrambi gli ordinamenti; dettagli qualificatori o la gravità del "falso" sono valutazioni di merito spettanti allo Stato richiedente.
  • Il motivo facoltativo di rifiuto previsto dall'art. 18-bis per fatti commessi in tutto o in parte in Italia opera solo quando, al momento della ricezione della richiesta di consegna, risulti già pendente un procedimento nazionale effettivo e anteriore alla richiesta stessa.
  • La semplice iscrizione successiva di una notizia di reato in Italia, o l'iscrizione a carico di un'altra persona, non impedisce la consegna se tale iscrizione è intervenuta dopo l'emissione o la ricezione del mandato di arresto europeo.
  • In sede di cassazione avverso decisioni su mandato di arresto europeo sono preclusi i rilievi di merito che richiedono valutazioni fattuali che spettano all'autorità giudiziaria dello Stato richiedente; l'impugnazione deve attenersi ai limiti di deducibilità previsti dalla legge 69/2005.
  • La parte che propone ricorso in cassazione deve dedurre motivi rilevabili nella sede di legittimità; censure generiche o allegazioni prive di riscontri documentali sono inammissibili.
  • In caso di ricorso inammissibile non dolosamente fondato, il giudice può comunque condannare il ricorrente al pagamento delle spese e a una somma alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutando l'equità dell'importo.

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