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Cassazione Civile, Ordinanza n. 18493/2022 del 08/06/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di liquidazione notificato a una contribuente, che aveva impugnato l'atto senza successo in primo e secondo grado. La Corte di cassazione, in un precedente passaggio del giudizio, aveva annullato la sentenza d'appello e accolto le ragioni della contribuente. Nel giudizio di rinvio, la Commissione tributaria regionale ha dichiarato cessata la materia del contendere e ha compensato le spese di lite, richiamando le diverse prospettazioni difensive della ricorrente nel corso del procedimento e la non particolare complessità delle questioni trattate. Con l'unico motivo del ricorso per cassazione la contribuente ha denunciato la violazione e falsa applicazione dell'art. 15 del d.lgs. n. 546 del 1992 e dell'art. 91 c.p.c., sostenendo che la CTR non poteva compensare le spese nonostante la soccombenza dell'Ufficio in cassazione e senza indicare specificamente gravi ed eccezionali ragioni.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato il motivo: ha affermato che, in materia di spese processuali, la compensazione è legittima solo se sorretta da gravi ed eccezionali ragioni, che devono essere esplicitamente indicate in motivazione. Nel caso concreto, i riferimenti della CTR alle diverse prospettazioni della parte e alla non particolare complessità della lite sono stati giudicati troppo generici e comunque inidonei a integrare la motivazione richiesta. La sentenza è stata quindi cassata con rinvio alla Commissione tributaria regionale della Campania in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 15 d.lgs. n. 546 del 1992

    Il richiamo serve a censurare la compensazione delle spese; la Corte lo legge in coordinamento con l'art. 91 c.p.c. nel senso che la deroga al principio di soccombenza richiede una motivazione specifica e l'esistenza di gravi ed eccezionali ragioni.

  • art. 91 c.p.c.

    La regola generale è quella della condanna alle spese a carico della parte soccombente; la compensazione costituisce eccezione e deve essere motivata in modo esplicito.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    È il vizio dedotto per violazione e falsa applicazione delle norme sulla regolazione delle spese.

Massime di principio

  • La compensazione delle spese di lite non può essere disposta in modo apodittico: il giudice deve indicare espressamente nella motivazione le gravi ed eccezionali ragioni che la giustificano.
  • La mera formula generica riferita a precedenti difese contrastanti della parte o alla non particolare complessità della controversia non è sufficiente a integrare la motivazione richiesta per derogare al principio di soccombenza.
  • In caso di cassazione con rinvio, il giudice del rinvio deve attenersi al principio di diritto enunciato dalla Corte anche nella regolazione delle spese del giudizio di merito e di legittimità.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioSpese di lite
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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