Cassazione Civile, Ordinanza n. 18493/2022 del 08/06/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di liquidazione notificato a una contribuente, che aveva impugnato l'atto senza successo in primo e secondo grado. La Corte di cassazione, in un precedente passaggio del giudizio, aveva annullato la sentenza d'appello e accolto le ragioni della contribuente. Nel giudizio di rinvio, la Commissione tributaria regionale ha dichiarato cessata la materia del contendere e ha compensato le spese di lite, richiamando le diverse prospettazioni difensive della ricorrente nel corso del procedimento e la non particolare complessità delle questioni trattate. Con l'unico motivo del ricorso per cassazione la contribuente ha denunciato la violazione e falsa applicazione dell'art. 15 del d.lgs. n. 546 del 1992 e dell'art. 91 c.p.c., sostenendo che la CTR non poteva compensare le spese nonostante la soccombenza dell'Ufficio in cassazione e senza indicare specificamente gravi ed eccezionali ragioni.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il motivo: ha affermato che, in materia di spese processuali, la compensazione è legittima solo se sorretta da gravi ed eccezionali ragioni, che devono essere esplicitamente indicate in motivazione. Nel caso concreto, i riferimenti della CTR alle diverse prospettazioni della parte e alla non particolare complessità della lite sono stati giudicati troppo generici e comunque inidonei a integrare la motivazione richiesta. La sentenza è stata quindi cassata con rinvio alla Commissione tributaria regionale della Campania in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 15 d.lgs. n. 546 del 1992
Il richiamo serve a censurare la compensazione delle spese; la Corte lo legge in coordinamento con l'art. 91 c.p.c. nel senso che la deroga al principio di soccombenza richiede una motivazione specifica e l'esistenza di gravi ed eccezionali ragioni.
La regola generale è quella della condanna alle spese a carico della parte soccombente; la compensazione costituisce eccezione e deve essere motivata in modo esplicito.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
È il vizio dedotto per violazione e falsa applicazione delle norme sulla regolazione delle spese.
Massime di principio
- La compensazione delle spese di lite non può essere disposta in modo apodittico: il giudice deve indicare espressamente nella motivazione le gravi ed eccezionali ragioni che la giustificano.
- La mera formula generica riferita a precedenti difese contrastanti della parte o alla non particolare complessità della controversia non è sufficiente a integrare la motivazione richiesta per derogare al principio di soccombenza.
- In caso di cassazione con rinvio, il giudice del rinvio deve attenersi al principio di diritto enunciato dalla Corte anche nella regolazione delle spese del giudizio di merito e di legittimità.
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