Cassazione Penale, Sentenza n. 32654/2026 del 02/09/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha ritenuto fondati il primo e il secondo motivo di ricorso e ha stabilito che la sentenza doveva essere annullata, poiché mancava la necessaria condizione di procedibilità e il procedimento non avrebbe dovuto proseguire. Dal testo trasmesso non emerge la formula completa del dispositivo, né è precisato se l'annullamento sia stato pronunciato con o senza rinvio.
Esito
Favorevole al ricorrente (imputato)
La controversia
L'imputato ha impugnato per cassazione la sentenza della Corte di appello di Napoli che aveva confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Avellino alla pena di nove mesi di reclusione e 200 euro di multa per furto aggravato, contestato ai sensi degli artt. 110, 624 e 625, comma 1, nn. 2, 5 e 7, c.p. Con il primo e il secondo motivo, formulati per violazione di legge ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c), c.p.p., il ricorrente ha dedotto il difetto originario della condizione di procedibilità e l'erronea qualificazione della denuncia come querela. La Corte ha rilevato che nell'atto presentato dalla persona offesa non emergeva alcuna volontà di perseguire l'autore del reato; tale volontà non poteva essere desunta esclusivamente dall'intestazione dell'atto, nella quale compariva la parola "querela". Mancavano inoltre ulteriori elementi dichiarativi idonei a dimostrare la volontà di perseguire. Poiché non risultava contestata alcuna aggravante comportante la procedibilità d'ufficio, anche alla luce della disciplina introdotta dal d.lgs. 150/2022, l'azione penale non avrebbe dovuto proseguire.
Norme richiamate
Richiamato tra le disposizioni relative al reato contestato, senza una specifica interpretazione nella motivazione.
Richiamato quale disposizione incriminatrice del furto, senza una specifica interpretazione nella motivazione.
Richiamato quale aggravante del furto, senza una specifica interpretazione nella motivazione.
Richiamato quale aggravante del furto, senza una specifica interpretazione nella motivazione.
Richiamato quale aggravante del furto, senza una specifica interpretazione nella motivazione.
art. 606, comma 1, lett. c), c.p.p.
Individua il motivo di ricorso per violazione di legge processuale dedotto dal ricorrente.
La querela richiede una manifestazione di volontà della persona offesa diretta a perseguire l'autore del reato; tale volontà non può essere desunta dalla sola intestazione dell'atto.
Rilevante per la decisione conseguente al difetto della condizione di procedibilità, poiché l'azione penale non doveva essere proseguita.
Richiamato in relazione alla disciplina della procedibilità del furto aggravato e all'assenza, nel caso concreto, di un'aggravante idonea a determinare la procedibilità d'ufficio.
Massime di principio
- La qualificazione formale di un atto come "querela" non è sufficiente, da sola, a dimostrare la volontà della persona offesa di perseguire penalmente l'autore del reato.
- La volontà di proporre querela deve emergere dal contenuto dell'atto o da ulteriori elementi dichiarativi riferibili alla persona offesa; in mancanza, l'atto non integra una valida querela.
- Quando il reato è procedibile a querela e non risulta validamente manifestata la volontà di perseguire, il difetto originario della condizione di procedibilità impedisce la prosecuzione dell'azione penale.
- Ai fini della procedibilità d'ufficio, occorre che sia contestata un'aggravante prevista dalla legge come idonea a determinare tale regime; in assenza, trova applicazione il regime di procedibilità a querela previsto dalla disciplina vigente.
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