Cassazione Penale, Sentenza n. 24308/2025 del 01/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza d'appello riformata solo parzialmente, deducendo: (1) violazione di legge e vizio di motivazione rispetto alla sussistenza della bancarotta fraudolenta (distrattiva e documentale). Contestava la temporalità delle condotte (atte a 2005) rispetto al fallimento del 2008, la mancata valutazione dell'idoneità offensiva reale delle distrazioni rispetto alla garanzia dei creditori, l'assenza di nesso causale necessario e la mancata considerazione dei conferimenti effettuati da Marvaso e della sua presunta cessazione di rapporti nel 2005; inoltre eccepiva che non sarebbe stato dimostrato il dolo specifico per la bancarotta documentale. (2) Erronea applicazione della legge e carenza di motivazione circa la configurabilità dell'aggravante del “danno patrimoniale di rilevante gravità”, sostenendo che la Corte avrebbe valutato solo l'entità della distrazione e non la diminuzione effettiva della massa attiva a danno dei creditori; deduceva che, se esclusa l'aggravante, il reato sarebbe prescritto.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso ritenendolo infondato. Ha confermato l'impostazione delle corti di merito: la bancarotta fraudolenta distrattiva è un reato di pericolo concreto valutato ex ante, non richiede che si sia verificato un danno effettivo né un nesso causale tra le distrazioni e il successivo fallimento; pertanto le contestate condotte (anche se anteriori al fallimento) potevano integrare il reato. Quanto alla bancarotta documentale, la sentenza ha ritenuto applicata la fattispecie specifica che richiede dolo finalizzato a recare pregiudizio ai creditori o a procurare un ingiusto profitto, valutazione ritenuta corretta. Sulla circostanza aggravante di cui all'art. 219 l.c. è stato ricordato che il danno va misurato come diminuzione complessiva della massa attiva sottratta all'esecuzione concorsuale (non in rapporto percentuale col passivo) e che, alla stregua degli elementi acquisiti, la sua configurabilità era adeguatamente motivata; di conseguenza l'aggravante è stata mantenuta e rilevante ai fini dei termini di prescrizione. Il ricorso è stato respinto.
Norme richiamate
art. 606, comma 1, lett. b) ed e); art. 173 disp. att.
Norme procedurali richiamate per inquadrare i motivi di cassazione e i limiti della motivazione ammessa in ricorso; la Corte osserva che profili non dedotti in appello non possono essere rilevati in cassazione.
Legge fallimentare (R.D. 16 marzo 1942, n. 267)
art. 216, comma 1, nn. 1 e 2; art. 219, commi 1 e 2
Art. 216 riferito alla bancarotta fraudolenta (distrattiva e documentale); art. 219 alla circostanza aggravante del danno patrimoniale di rilevante gravità. La Corte interpreta l'aggravante come valutazione della diminuzione complessiva della massa attiva sottratta all'esecuzione concorsuale.
Richiamato per il concorso di persone nel delitto (concorso di azioni).
Giurisprudenza della Corte di Cassazione
numerosi precedenti citati (es. Sez. 5, n. 28941 del 14/02/2024; Sez. U, n. 22474 del 31/03/2016; Sez. 1, n. 12087 del 10/10/2000; Sez. 1, n. 28009 del 10/04/2024; ecc.)
La Corte richiama consolidati orientamenti di legittimità: la bancarotta distrattiva è reato di pericolo concreto (non è necessario il danno effettivo né il nesso causale col fallimento); l'aggravante va valutata con riferimento alla diminuzione globale della massa attiva disponibile per il riparto.
Massime di principio
- La bancarotta fraudolenta per distrazione è un reato di pericolo concreto: conta l'idoneità dell'atto a mettere in pericolo il soddisfacimento dei creditori valutata ex ante, non la prova di un danno effettivo o del verificarsi del fallimento immediato dopo le condotte.
- Non è necessaria la prova di un nesso causale diretto tra le distrazioni operate e il successivo fallimento: le distrazioni possono concorrere con altri fattori nella determinazione del dissesto.
- L'aggravante del "danno patrimoniale di rilevante gravità" va misurata in termini di diminuzione complessiva della massa attiva sottratta all'esecuzione concorsuale, non come percentuale del passivo complessivo o come pregiudizio individuale di singoli creditori.
- I conferimenti o apporti fatti dall'imputato in favore della società non escludono automaticamente la responsabilità per successive condotte distrattive; va valutata la volontà e il momento in cui sono stati compiuti gli atti illeciti.
- La bancarotta documentale può richiedere la prova del dolo specifico (finalità di procurare un ingiusto profitto o recare pregiudizio ai creditori): l'assenza di registri contabili è elemento probatorio significativo.
- In sede di cassazione non sono esaminabili questioni non tempestivamente dedotte in appello; i profili nuovi o non sviluppati in grado di merito restano inammissibili salvo precise eccezioni.
- La configurazione dell'aggravante incide sui termini di prescrizione: se riconosciuta, può allungare il termine utile per il perseguimento del reato.
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