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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 24308/2025 del 01/07/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava la sentenza d'appello riformata solo parzialmente, deducendo: (1) violazione di legge e vizio di motivazione rispetto alla sussistenza della bancarotta fraudolenta (distrattiva e documentale). Contestava la temporalità delle condotte (atte a 2005) rispetto al fallimento del 2008, la mancata valutazione dell'idoneità offensiva reale delle distrazioni rispetto alla garanzia dei creditori, l'assenza di nesso causale necessario e la mancata considerazione dei conferimenti effettuati da Marvaso e della sua presunta cessazione di rapporti nel 2005; inoltre eccepiva che non sarebbe stato dimostrato il dolo specifico per la bancarotta documentale. (2) Erronea applicazione della legge e carenza di motivazione circa la configurabilità dell'aggravante del “danno patrimoniale di rilevante gravità”, sostenendo che la Corte avrebbe valutato solo l'entità della distrazione e non la diminuzione effettiva della massa attiva a danno dei creditori; deduceva che, se esclusa l'aggravante, il reato sarebbe prescritto.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso ritenendolo infondato. Ha confermato l'impostazione delle corti di merito: la bancarotta fraudolenta distrattiva è un reato di pericolo concreto valutato ex ante, non richiede che si sia verificato un danno effettivo né un nesso causale tra le distrazioni e il successivo fallimento; pertanto le contestate condotte (anche se anteriori al fallimento) potevano integrare il reato. Quanto alla bancarotta documentale, la sentenza ha ritenuto applicata la fattispecie specifica che richiede dolo finalizzato a recare pregiudizio ai creditori o a procurare un ingiusto profitto, valutazione ritenuta corretta. Sulla circostanza aggravante di cui all'art. 219 l.c. è stato ricordato che il danno va misurato come diminuzione complessiva della massa attiva sottratta all'esecuzione concorsuale (non in rapporto percentuale col passivo) e che, alla stregua degli elementi acquisiti, la sua configurabilità era adeguatamente motivata; di conseguenza l'aggravante è stata mantenuta e rilevante ai fini dei termini di prescrizione. Il ricorso è stato respinto.

Norme richiamate

  • Codice di procedura penale

    art. 606, comma 1, lett. b) ed e); art. 173 disp. att.

    Norme procedurali richiamate per inquadrare i motivi di cassazione e i limiti della motivazione ammessa in ricorso; la Corte osserva che profili non dedotti in appello non possono essere rilevati in cassazione.

  • Legge fallimentare (R.D. 16 marzo 1942, n. 267)

    art. 216, comma 1, nn. 1 e 2; art. 219, commi 1 e 2

    Art. 216 riferito alla bancarotta fraudolenta (distrattiva e documentale); art. 219 alla circostanza aggravante del danno patrimoniale di rilevante gravità. La Corte interpreta l'aggravante come valutazione della diminuzione complessiva della massa attiva sottratta all'esecuzione concorsuale.

  • Codice penale

    Richiamato per il concorso di persone nel delitto (concorso di azioni).

  • Giurisprudenza della Corte di Cassazione

    numerosi precedenti citati (es. Sez. 5, n. 28941 del 14/02/2024; Sez. U, n. 22474 del 31/03/2016; Sez. 1, n. 12087 del 10/10/2000; Sez. 1, n. 28009 del 10/04/2024; ecc.)

    La Corte richiama consolidati orientamenti di legittimità: la bancarotta distrattiva è reato di pericolo concreto (non è necessario il danno effettivo né il nesso causale col fallimento); l'aggravante va valutata con riferimento alla diminuzione globale della massa attiva disponibile per il riparto.

Massime di principio

  • La bancarotta fraudolenta per distrazione è un reato di pericolo concreto: conta l'idoneità dell'atto a mettere in pericolo il soddisfacimento dei creditori valutata ex ante, non la prova di un danno effettivo o del verificarsi del fallimento immediato dopo le condotte.
  • Non è necessaria la prova di un nesso causale diretto tra le distrazioni operate e il successivo fallimento: le distrazioni possono concorrere con altri fattori nella determinazione del dissesto.
  • L'aggravante del "danno patrimoniale di rilevante gravità" va misurata in termini di diminuzione complessiva della massa attiva sottratta all'esecuzione concorsuale, non come percentuale del passivo complessivo o come pregiudizio individuale di singoli creditori.
  • I conferimenti o apporti fatti dall'imputato in favore della società non escludono automaticamente la responsabilità per successive condotte distrattive; va valutata la volontà e il momento in cui sono stati compiuti gli atti illeciti.
  • La bancarotta documentale può richiedere la prova del dolo specifico (finalità di procurare un ingiusto profitto o recare pregiudizio ai creditori): l'assenza di registri contabili è elemento probatorio significativo.
  • In sede di cassazione non sono esaminabili questioni non tempestivamente dedotte in appello; i profili nuovi o non sviluppati in grado di merito restano inammissibili salvo precise eccezioni.
  • La configurazione dell'aggravante incide sui termini di prescrizione: se riconosciuta, può allungare il termine utile per il perseguimento del reato.

Testo integrale

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