Cassazione Civile, Ordinanza n. 22856/2024 del 14/08/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia riguarda un avviso di liquidazione con cui l’amministrazione finanziaria ha richiesto l’imposta di registro, nella misura del 3%, su un decreto ingiuntivo esecutivo emesso dal Tribunale di Firenze per la restituzione di somme versate nell’ambito di un contratto preliminare di compravendita. Il preliminare prevedeva due condizioni sospensive concorrenti e, in caso di loro mancato avveramento, la risoluzione ipso iure del contratto con obbligo di restituzione di ogni importo ricevuto. La promissaria acquirente aveva versato complessivamente una somma composta da acconto, IVA e caparra confirmatoria; non avvenute le condizioni e non ottenuta la restituzione, aveva chiesto decreto ingiuntivo, che era stato emesso per la restituzione delle somme. In primo grado e poi in appello il giudice tributario aveva ritenuto dovuta l’imposta fissa sulla parte di condanna restitutoria ritenuta conseguente alla risoluzione del contratto, applicando invece il 3% solo alla caparra confirmatoria. Con il ricorso per cassazione l’Agenzia ha dedotto, con il primo motivo, violazione dell’art. 8, lett. b) ed e), del d.P.R. n. 131/1986, sostenendo che il decreto ingiuntivo, essendo un provvedimento monitorio di condanna al pagamento di somme fondato su prova scritta e non su una pronuncia di risoluzione, doveva essere tassato in misura proporzionale; con il secondo motivo ha denunciato la nullità della sentenza per ultrapetizione/extrapetizione ex art. 112 c.p.c., perché il giudice d’appello avrebbe deciso su una questione non dedotta dalla contribuente. La Corte ha ritenuto fondato il primo motivo e infondato il secondo: il decreto ingiuntivo, quando è titolo di condanna al pagamento di somme sulla base del contratto con clausola risolutiva espressa, ha natura di sentenza di condanna ed è soggetto a imposta proporzionale; la misura fissa si applica invece agli atti che dichiarano o pronunciano la risoluzione del contratto, anche se recano condanna restitutoria. Nel caso concreto, il monitorio non era stato chiesto per ottenere una declaratoria di risoluzione, ma per ottenere rapidamente la restituzione delle somme versate. La sentenza impugnata è stata quindi cassata in relazione al primo motivo e la causa rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana in diversa composizione, anche per le spese.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo di ricorso, rigettato il secondo, cassato la sentenza della CTR Toscana limitatamente al motivo accolto e rinviato la causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana, in diversa composizione, perché ridetermini l’imposta dovuta applicando i principi affermati e valuti anche gli ulteriori motivi di impugnazione dell’avviso dedotti nel giudizio introduttivo e riproposti in appello. Le spese del giudizio di legittimità sono state rimesse al giudice di rinvio.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
consente la censura per violazione o falsa applicazione di norme di diritto; è stato utilizzato per denunciare l’erronea applicazione delle norme sull’imposta di registro.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
consente la censura per nullità della sentenza e del procedimento; è stato invocato per la dedotta violazione dell’art. 112 c.p.c.
il motivo di ultrapetizione è stato respinto perché il giudice di merito si è limitato a qualificare giuridicamente i fatti allegati dalle parti, nel rispetto del principio iura novit curia.
art. 8, comma 1, lett. b), tariffa parte I, allegata al d.P.R. n. 131 del 1986
i decreti ingiuntivi esecutivi recanti condanna al pagamento di somme sono soggetti a imposta di registro proporzionale del 3%.
art. 8, comma 1, lett. e), tariffa parte I, allegata al d.P.R. n. 131 del 1986
si applica l’imposta in misura fissa agli atti dell’autorità giudiziaria che dichiarano o pronunciano la risoluzione di un contratto, anche se contengono condanna alla restituzione di denaro o beni.
art. 20 d.P.R. n. 131 del 1986
richiamato nel quadro interpretativo complessivo dell’imposta di registro e della qualificazione dell’atto tassabile.
art. 28 d.P.R. n. 131 del 1986
la risoluzione del contratto dipendente da clausola risolutiva espressa è soggetta a imposta in misura fissa.
art. 37 d.P.R. n. 131 del 1986
i decreti ingiuntivi esecutivi sono soggetti a imposta proporzionale, salvo conguaglio in base a successiva sentenza passata in giudicato.
la clausola risolutiva espressa nel contratto può costituire la prova scritta necessaria per il ricorso monitorio volto alla condanna al pagamento/restituzione.
il decreto ingiuntivo accolto ha natura di sentenza di condanna.
la restituzione conseguente alla pronuncia giudiziale di risoluzione del contratto è trattata come effetto della risoluzione, rilevante ai fini dell’imposta fissa.
Massime di principio
- In materia di imposta di registro, il decreto ingiuntivo esecutivo che contenga una condanna al pagamento di somme, anche se fondato su un contratto con clausola risolutiva espressa, va tassato in misura proporzionale quando il provvedimento sia richiesto e pronunciato come condanna monitoria, e non come declaratoria di risoluzione del contratto.
- L’imposta in misura fissa si applica invece agli atti dell’autorità giudiziaria che dichiarano o pronunciano la risoluzione di un contratto, anche se accompagnati da condanna alla restituzione di denaro o beni, poiché in tale caso l’effetto è meramente ripristinatorio.
- Ai fini dell’art. 112 c.p.c., non vi è ultrapetizione se il giudice di merito si limita a qualificare giuridicamente i fatti allegati dalle parti: opera il principio iura novit curia.
- La qualificazione fiscale dell’atto giudiziario dipende dalla sua funzione concreta e dal petitum effettivamente azionato: non rileva la sola presenza di una clausola risolutiva nel rapporto sottostante, se il provvedimento è stato chiesto come titolo di condanna restitutoria.
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