Sentenza n. 5087/2026 - Roma, Sezione 1T
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di conversione del permesso di soggiorno per protezione speciale in permesso di soggiorno per lavoro subordinato
Esito
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il decreto del Questore di Rieti del 22 agosto 2025, con cui era stata rifiutata l’istanza di conversione del permesso di soggiorno per protezione speciale, rilasciato ai sensi dell’art. 32, comma 3, d.lgs. 25/2008, in permesso di soggiorno per lavoro subordinato. Nel corso del giudizio, a seguito del riesame disposto dal Collegio con precedente ordinanza, l’amministrazione ha rilasciato il permesso di soggiorno richiesto. Il ricorrente ha quindi rappresentato in giudizio il sopravvenuto rilascio del titolo e ha chiesto la dichiarazione di cessazione della materia del contendere.
La decisione
Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere, rilevando che il riesame disposto in corso di giudizio aveva condotto al rilascio del permesso di soggiorno richiesto, con conseguente soddisfazione della pretesa sostanziale azionata. Le spese di lite sono state compensate in ragione della peculiarità della vicenda. È stata inoltre accolta l’istanza di ammissione al gratuito patrocinio, proposta ai sensi dell’art. 126, comma 3, d.P.R. 115/2002, sulla base della documentazione prodotta. La sentenza ordina all’autorità amministrativa di eseguirla.
Norme richiamate
art. 32, comma 3, d.lgs. 25/2008
Individua il titolo di soggiorno per protezione speciale oggetto della richiesta di conversione in permesso di soggiorno per lavoro subordinato.
art. 126, comma 3, d.P.R. 115/2002
Costituisce la base normativa per l’ammissione del ricorrente al gratuito patrocinio, accolta dal TAR sulla base dei documenti prodotti.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale presupposto per l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi del ricorrente.
art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato, insieme alla disciplina nazionale sulla privacy, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata mediante oscuramento dei dati identificativi.
Massime di principio
- La sopravvenuta adozione, a seguito del riesame disposto nel giudizio, del provvedimento richiesto dal ricorrente determina la cessazione della materia del contendere quando la pretesa sostanziale azionata risulta integralmente soddisfatta.
- In presenza di una cessazione della materia del contendere determinata dalle peculiarità della vicenda e dal sopravvenuto soddisfacimento della pretesa, il giudice amministrativo può compensare integralmente le spese di lite.
- L’ammissione al gratuito patrocinio nel processo amministrativo può essere disposta ai sensi dell’art. 126, comma 3, d.P.R. 115/2002 sulla base della documentazione prodotta dalla parte istante.
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