Cassazione Penale, Sentenza n. 14033/2023 del 03/04/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso denunciava la nullità per omessa notifica all'imputato del decreto di citazione per il giudizio di appello. Si contestava che la Corte territoriale avesse ritenuto perfezionata la notificazione sulla base di risultanze tratte dal sito delle Poste Italiane e di una relata che indicava soltanto la spedizione della raccomandata e l'immissione di una comunicazione di avvenuto deposito. L'avviso di deposito in realtà era indirizzato a nome "omissis" e non a quello dell'imputato, e l'atto redatto dall'operatore postale non riportava le attestazioni richieste dalla disciplina emergenziale (D.L. 17/3/2020, n.18, art.108) circa la modalità di consegna e la firma dell'operatore; mancava altresì la prova dell'effettivo ritiro o della compiuta giacenza mediante avviso di ricevimento (CAD).
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso ritenendolo fondato. Ha dichiarato la nullità assoluta per omessa notifica dell'atto (ex art. 178 lett. c) e art. 179 c.p.p.), ha annullato la sentenza impugnata e ha disposto il rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte d'appello di Bologna. Ha inoltre disposto l'annotazione prevista dall'art. 52, comma 3, D.Lgs. 196/2003 per vietare l'indicazione delle generalità degli interessati in eventuali riproduzioni del provvedimento.
Norme richiamate
D.L. 17 marzo 2020, n. 18, art. 108
la consegna della corrispondenza da parte degli operatori postali doveva compiersi "mediante preventivo accertamento della presenza del destinatario o di persona abilitata al ritiro, senza raccoglierne la firma con successiva immissione dell'invio nella cassetta della corrispondenza"; la firma doveva essere apposta dall'operatore postale sui documenti di consegna attestando la modalità di recapito
La Corte ha ritenuto che, anche alla luce della disciplina emergenziale, l'operatore postale doveva attestare la modalità di consegna e la firma; in mancanza di tali attestazioni la relata non prova il perfezionamento della notifica
Legge 20 novembre 1982, n. 890, art. 8, comma 1
norme sulla procedura di giacenza per mancato recapito (rifiuto, temporanea assenza, assenza/inidoneità di persone a riceverlo)
Se la raccomandata non è consegnata e si procede per giacenza, la prova del perfezionamento della notifica richiede l'avviso di ricevimento (CAD) che attesti l'avvenuto deposito presso l'ufficio postale
Codice di procedura penale, art. 178 lett. c) e art. 179
La Corte ha qualificato come nullità assoluta (art. 178 lett. c) l'omessa notifica dell'atto essenziale per il diritto di difesa, con conseguente annullamento ai sensi dell'art. 179
D.Lgs. 196/2003, art. 52, commi 2-3
Disposta l'annotazione sulla sentenza per impedire la diffusione delle generalità e dei dati identificativi degli interessati nelle riproduzioni del provvedimento
D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, art. 23, comma 8 (riferimento nella requisitoria)
Menzione formale nella requisitoria del Procuratore generale; non incide direttamente sulla decisione sostanziale della Corte ma fa riferimento a disposizioni processuali emergenziali
Massime di principio
- La mera prova della spedizione di una raccomandata o una stampa del tracciamento dal sito delle Poste non sono sufficienti a provare la rituale notifica quando la procedura è andata in giacenza; è necessario produrre l'avviso di ricevimento (CAD) che attesti l'effettivo deposito e/o il ritiro.
- Durante il periodo emergenziale COVID la consegna a mani o la modalità alternativa prevista dall'art.108 D.L. 18/2020 richiedevano specifiche attestazioni da parte dell'operatore postale: l'assenza di tali attestazioni invalida la presunzione di perfezionamento della notifica.
- Se l'avviso di giacenza è indirizzato a persona diversa o con dato identificativo errato, la notifica è viziata e può costituire nullità assoluta se recide il diritto di difesa dell'imputato.
- La parte che intende far valere la correttezza della notificazione deve conservare e produrre la documentazione probatoria (relata completa, avviso di giacenza/CAD, avviso firmato dall'operatore con indicazione della modalità di consegna).
- L'eccezione di nullità per omessa o difettosa notifica va sollevata tempestivamente e, se accolta, la conseguenza ordinaria è l'annullamento con rinvio per nuovo giudizio.
- Per evitare contestazioni, è preferibile utilizzare modalità di notifica che lascino traccia formale e univoca (es. notificazione a mezzo ufficiale giudiziario o conservare l'avviso di ricevimento), soprattutto in periodi con regole temporanee sul servizio postale.
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