Cassazione Penale, Sentenza n. 41854/2024 del 13/11/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Catanzaro del 16/05/2024 che aveva rigettato l'appello proposto da Mazzei avverso la decisione del GIP che aveva respinto la revoca della misura cautelare degli arresti domiciliari mantenuta in sostituzione della custodia in carcere. Il ricorrente deduceva tre motivi: (1) violazioni di legge e vizi motivazionali per presunta omessa valutazione degli elementi difensivi emersi in dibattimento che, secondo la difesa, avrebbero dimostrato l'inesistenza o l'attenuazione delle esigenze cautelari (in primis per i capi relativi ad estorsioni e per l'esclusione, parziale, dell'art. 416-bis); (2) mancata valutazione delle dichiarazioni del collaboratore Porcaro Roberto, ritenute dalla difesa non recenti e comunque riscontrabili dagli atti; (3) mancata considerazione del decorso del tempo, dell'attività lavorativa svolta durante la misura, della condotta rispettosa delle prescrizioni e degli elementi personali che, secondo la difesa, avrebbero reso superflue o non più attuali le esigenze cautelari.
La decisione
La Corte di legittimità ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il primo motivo si limitasse a proporre una diversa valutazione dei fatti (cosa non consentita in sede di legittimità), e che i nuovi elementi emersi in dibattimento non potessero essere valorizzati parcellizzandoli: il Tribunale aveva correttamente ritenuto che l'istruttoria dibattimentale non fosse ancora ultimata e che mancasse una valutazione complessiva e unitaria degli elementi. Quanto alle dichiarazioni del collaboratore Porcaro, il riesame aveva correttamente osservato che esse non erano state ancora sottoposte al vaglio di credibilità intrinseca ed estrinseca e pertanto non decisivi rispetto al robusto compendio investigativo a fondamento della gravità indiziaria. Anche l'argomento sul venir meno delle esigenze cautelari per decorso del tempo e per la condotta durante la misura è stato ritenuto infondato, essendo già valutato e ritenuto soccombente rispetto ad altri elementi che dimostravano la necessità della misura. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende.
Norme richiamate
Norma richiamata come quadro procedurale per la decisione del Tribunale del riesame; il Tribunale ha deciso in sede di riesame ex art. 310 c.p.p.
Riferimento alla contestazione originaria di associazione di tipo mafioso: il provvedimento di merito aveva in parte ridimensionato la posizione del ricorrente escludendo la gravità indiziaria rispetto ad alcuni capi riferiti a tale fattispecie.
Norme relative alla valutazione delle prove e all'apprezzamento del giudice. La Corte ha richiamato il principio che in Cassazione è preclusa una rinnovata valutazione, in fatto, del materiale probatorio già esaminato dai giudici di merito.
Norme concernenti la misura cautelare personale: contestazioni attinenti alla persistenza delle esigenze cautelari e al loro sindacato. La Corte ha ritenuto manifestamente infondata la doglianza fondata su dette norme, perché il Tribunale aveva correttamente valutato la complessità del quadro probatorio e la non decisività dei nuovi elementi.
Norme sul contraddittorio e sugli atti difensivi: richiamate nel quadro procedurale relativo al fatto che il processo è stato trattato con contraddittorio scritto.
Richiamata in relazione alla richiesta di valutazione di 'fatto nuovo' sopravvenuto: la Corte ricorda che il giudice deve valutare la novità e la decisività dell'elemento nuovo e, se lo ritiene non decisivo, deve indicare le ragioni della sua non decisività.
Massime di principio
- In sede di Cassazione non è consentita una rinnovata valutazione degli elementi di fatto: il ricorso che si limiti a chiedere una diversa ricostruzione probatoria è inammissibile.
- Gli elementi 'nuovi' emersi in dibattimento possono giustificare la revoca o modifica di una misura cautelare, ma devono essere valutati nella loro complessità e unitariamente; non è ammesso valorizzarli in modo parziale o parcellizzato.
- Le dichiarazioni di collaboratori di giustizia devono essere sottoposte al vaglio di credibilità intrinseca ed estrinseca; se il giudice di merito ritiene che tale vaglio non sia ancora compiuto o che i riscontri siano insufficienti, può non riconoscerne valore decisivo.
- Il mero decorso del tempo, la regolarità comportamentale durante la misura e lo svolgimento di attività lavorativa sono elementi rilevanti ma non automaticamente risolutivi: devono essere bilanciati con la consistenza dell'impianto indiziario e altre esigenze cautelari presenti nel caso concreto.
- Quando si chieda la revoca o sostituzione di una misura cautelare su base di nuovi elementi, la difesa dovrebbe presentare un quadro probatorio organico e dimostrare la decisività e i riscontri degli elementi nuovi; il giudice deve motivare espressamente se ritiene tali elementi non decisivi.
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