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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 40687/2023 del 05/10/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente chiedeva la rimessione in termini ex art. 175 c.p.p. o la rescissione del giudicato ex art. 629-bis c.p.p., sostenendo di non aver avuto conoscenza del processo e di non aver avuto un rapporto effettivo con il difensore di fiducia nominato. Contestava inoltre la motivazione dell'ordinanza per violazione degli artt. 606 co.1 lett. c) ed e) c.p.p. e la contraddittorietà rispetto al principio delle Sezioni Unite (sent. n. 23948/2019) che distingue la mera conoscenza di indagini dalla conoscenza del contenuto dell'accusa e della data del giudizio.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Ha confermato che l'istanza di rimessione ex art. 175 c.p.p. non era applicabile perché l'imputato era stato dichiarato assente ai sensi dell'art. 420-bis c.p.p. (non contumace). Ha ritenuto corretta la valutazione della Corte territoriale secondo cui la nomina di un difensore di fiducia e l'elezione di domicilio presso di lui (dal 13/04/2016) e la regolare notifica del decreto di citazione al domicilio eletto legittimano la presunzione di conoscenza del processo, salvo allegazioni concrete della loro inattualità o della irregolarità della notifica, allegazioni che il ricorrente non ha fornito. Ha inoltre ritenuto inconferente la richiamata legge n.150/2022 perche' successiva ai fatti. Conseguentemente ha respinto il ricorso, confermando il diniego di rescissione del giudicato e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese e a versare €3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 175 cod. proc. pen.

    Norma sulla restituzione nel termine per proporre impugnazione (rimessione in termini) applicabile storicamente ai processi contumaciali; nel caso la Corte ha ritenuto non applicabile questa procedura al procedimento dove l'imputato era stato dichiarato assente ai sensi dell'art. 420-bis.

  • art. 629-bis cod. proc. pen.

    Norma che disciplina la rescissione del giudicato per i procedimenti in cui sia stata dichiarata l'assenza dell'imputato ai sensi dell'art. 420-bis; applicata quale rimedio distinto dalla rimessione in termini per i casi di assenza.

  • art. 420-bis cod. proc. pen.

    Disciplina la dichiarazione di assenza dell'imputato e le condizioni per procedere in sua assenza; la Corte ha ritenuto che l'imputato fosse stato correttamente dichiarato assente e che la nomina di difensore di fiducia e la notifica al domicilio eletto possano comprovare la conoscenza del processo.

  • art. 606 comma 1 lett. c) ed e) cod. proc. pen.

    Motivi di cassazione per vizio di motivazione (c = violazione di norme, e = illogicità o contraddittorietà); la Corte ha ritenuto le censure manifestamente infondate e la motivazione della Corte d'appello corretta.

  • art. 5 comma 8-bis d.lgs. n.286/1998

    Norma sostanziale relativa al reato per cui il ricorrente era stato condannato (contestazione penale che ha dato luogo al processo).

  • legge 28 aprile 2014 n.67

    Modifiche intervenute sull'art. 420-bis; richiamata nella motivazione per distinguere tra procedimenti contumaciali e procedimenti di assenza.

  • legge n.150/2022

    Modifica successiva dell'art. 420-bis (notifica a mani proprie o a persona delegata); la Corte ha ritenuto la norma inapplicabile ai fatti perché intervenuta dopo la dichiarazione di assenza.

  • Sent. Sez. Un. n. 23948/2019

    Ai fini della dichiarazione di assenza non può considerarsi presupposto idoneo la sola elezione di domicilio presso il difensore d'ufficio, dovendo il giudice verificare l'effettiva instaurazione del rapporto professionale

    Principio che distingue la mera elezione di domicilio (in particolare presso difensore d'ufficio) dalla effettiva conoscenza del processo; la Corte lo ha richiamato ma ha distinto i casi di difensore d'ufficio e di difensore di fiducia.

  • Sent. Sez. 5 n. 10433/2019

    Giurisprudenza richiamata per affermare la diversa applicazione degli istituti (rimessione vs rescissione) a seconda che si tratti di contumacia o di assenza ai sensi dell'art. 420-bis.

  • Sent. Sez. 4 n. 13236/2022

    Precedente che riconosce che la nomina di difensore di fiducia in fase di indagini e la partecipazione del difensore alle udienze senza eccepire rapporti interrotti consentono di ritenere instaurato il rapporto fiduciario e la conoscenza del processo.

  • Sent. Sez. 2 n. 6057/2022

    Ulteriore giurisprudenza conforme che permette di desumere la conoscenza del processo dall'operato del difensore di fiducia domiciliatario.

  • Sent. Sez. 1 n. 23426/2015

    Principio secondo cui alla declaratoria di inammissibilità di analoghe richieste consegue la condanna alle spese e al versamento alla Cassa delle ammende; utilizzato per fondare la sanzione pecuniaria disposta.

  • Sentenza Corte Costituzionale n. 186/2000

    Richiamata in relazione alla possibilità di irrogare una somma a favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità dell'impugnazione/istanza.

Massime di principio

  • La rimessione in termini ex art. 175 c.p.p. è lo strumento tipico per i procedimenti contumaciali secondo la disciplina previgente; se l'imputato è stato dichiarato assente ai sensi dell'art. 420-bis, si applica invece l'istituto della rescissione del giudicato ex art. 629-bis.
  • La nomina di un difensore di fiducia e l'elezione di domicilio presso di lui possono fondare la presunzione della conoscenza del processo da parte dell'imputato, salvo che quest'ultimo allegi e provi circostanze concrete che dimostrino l'assenza di un rapporto fiduciario effettivo o la inefficacia della notifica.
  • La mera elezione di domicilio presso un difensore d'ufficio, se non accompagnata da elementi che attestino un rapporto effettivo, non è sufficiente a provare la conoscenza del processo (principio delle Sezioni Unite), mentre il caso del difensore di fiducia è valutato più favorevolmente ai fini della presunzione di conoscenza.
  • Modifiche normative intervenute dopo i fatti (es. legge n.150/2022) non possono essere usate retroattivamente per rimettere in discussione dichiarazioni di assenza già intervenute; tuttavia la normativa nuova può comunque confermare criteri di valutazione della conoscenza del processo.
  • In assenza di allegazioni specifiche e di prova della mancata conoscenza o di irregolarità della notifica, le decisioni di merito che fondano l'assenza di cause esimenti sulla regolare elezione di domicilio e sulle attività del difensore sono difficilmente censurabili in cassazione.
  • La declaratoria di inammissibilità di richieste di rescissione o rimessione può comportare la condanna alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, specie se non emergono elementi che giustifichino l'assenza di colpa del ricorrente.

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