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Sentenza

Sentenza del 03/06/2024 n. 493 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell'Emilia Romagna

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Notifica in data 16/01/2019 di un'intimazione di pagamento relativa all'annualità 2009 collegata ad un avviso di accertamento (intestato al de cuius Bentini Giuseppe, notificato nel 2017 ai figli) e alla decadenza del pagamento rateale. Il Sig. B.G. impugnava l'atto sostenendo di avere accettato l'eredità con beneficio di inventario (insieme al fratello), per cui l'intimazione avrebbe dovuto essere indirizzata al patrimonio ereditario o, quantomeno, indicare la qualità di "erede beneficiato"; l'assenza di tale indicazione rendeva l'atto illegittimo. L'Ufficio eccepiva l'inammissibilità del ricorso per carenza di vizi propri dell'atto e contestava la valida notifica al Sig. B.G. nella sua qualità di erede, oltre ad affermare che l'inventario era incompleto e che il trust "Bicicletta" costituiva patrimonio del de cuius.

La decisione

La Corte d'appello ha riformato la sentenza di primo grado accogliendo l'appello dell'Agenzia delle Entrate. Ha stabilito che l'intimazione poteva legittimamente essere notificata al Sig. B.G. nella sua qualità di erede, poiché chi accetta l'eredità con beneficio d'inventario è comunque erede a tutti gli effetti e la notifica non richiede la dicitura specifica "erede beneficiato" per essere valida. Tuttavia la Corte ha limitato l'efficacia dell'intimazione: l'Agenzia può far valere la pretesa tributaria solo nei limiti del valore dei beni pervenuti all'erede tramite successione (cum/ intra vires hereditatis) e non può aggredire il patrimonio personale dell'erede. Le spese sono compensate.

Norme richiamate

  • art. 15 D.Lgs. n. 218/1997

    Riferimento normativo alla definizione cui si collegano i pagamenti rateali e la decadenza; usato per descrivere l'origine della pretesa tributaria che ha dato luogo all'intimazione.

  • art. 19, comma 3, D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    Richiamato dall'Ufficio per sostenere che gli atti impugnabili sono tali solo per vizi propri; la Corte ha però ritenuto che l'intimazione sia impugnabile anche per tutelare profili relativi alla limitazione della responsabilità dell'erede beneficiato (non solo per vizi formali dell'atto).

  • art. 490 cod. civ.

    Principio fondamentale: l'accettazione dell'eredità con beneficio di inventario mantiene distinto il patrimonio del defunto da quello dell'erede e limita la responsabilità dell'erede ai soli beni ereditari; i creditori possono agire ma l'erede può proporre l'eccezione della limitazione di responsabilità.

  • Cass. civ., 12 marzo 2007, n. 6488

    Giurisprudenza richiamata per affermare che l'erede beneficiato può essere convenuto in giudizio e che la responsabilità è limitata nei termini civilistici, salva l'eccezione di limitazione che l'erede può sollevare.

  • Cass. civ., 23 novembre 2018, n. 30456

    Giurisprudenza richiamata per chiarire che dopo l'accettazione con beneficio d'inventario l'erede risponde dei debiti ereditari solo cum/intra vires hereditatis e che sono precluse misure cautelari e esecutive sui beni personali dell'erede, antecedentemente all'accertamento del limite patrimoniale ereditario.

  • art. 15, comma 2-septies, D.Lgs. n. 546/1992

    Norma richiamata dall'Ufficio per chiedere maggiorazione automatica delle spese per mediazione; richiamata nelle difese processuali ma non decisiva per il merito qui esaminato.

Massime di principio

  • L'accettazione dell'eredità con beneficio d'inventario non impedisce che atti tributari (come intimazioni di pagamento) siano notificati all'erede: l'erede beneficiato è comunque considerato erede a tutti gli effetti formali di notifica.
  • Un'erede che ha accettato con beneficio di inventario può impugnare un'intimazione di pagamento non tanto per i vizi propri dell'atto, ma per tutelare la propria posizione sostanziale relativamente alla limitazione della responsabilità patrimoniale (evitare l'aggressione dei beni personali).
  • L'efficacia esecutiva di un'intimazione notificata a un erede beneficiato è limitata al valore dei beni ereditari pervenuti all'erede: l'Amministrazione non può aggredire i beni personali dell'erede oltre il patrimonio ereditario.
  • Per scongiurare l'azione dell'Amministrazione oltre i limiti ereditari l'erede beneficiato deve curare l'inventario in modo completo e veritiero e, se necessario, proporre tempestivamente le eccezioni previste dal codice civile per la limitazione della responsabilità.
  • L'assenza nella notifica della dizione "erede beneficiato" non annulla automaticamente l'atto; tuttavia, l'erede può comunque impugnare per ottenere che la pretesa sia circoscritta ai soli beni ereditari.
  • In situazioni analoghe è prudente chiedere espressamente nella fase amministrativa e giudiziale che la riscossione sia limitata ai beni del patrimonio ereditario e produrre l'inventario per dimostrare i limiti della responsabilità.

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