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Cassazione Penale, Ordinanza n. 41321/2025 del 23/12/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente ha applicato le statuizioni economiche previste dall'art. 616 c.p.p., condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorso è stato proposto nell'interesse dell'imputato avverso la sentenza della Corte di appello che lo aveva condannato per resistenza a pubblico ufficiale. Dalla motivazione dell'ordinanza emerge che i motivi di ricorso erano sostanzialmente riproduttivi di censure già esaminate e disattese in appello, e riguardavano anche il trattamento sanzionatorio, compresa la quantificazione della pena e l'applicazione della recidiva reiterata ex art. 99, comma 2, n. 2, c.p. La Corte di cassazione rileva che il giudice di merito aveva già giustificato la pena e la recidiva richiamando i precedenti penali, l'indole violenta e aggressiva e la capacità di autocontrollo dell'imputato, elementi ritenuti indicativi di accresciuta pericolosità.

Norme richiamate

  • art. 337 c.p.

    Indica il reato oggetto della condanna impugnata, cioè resistenza a pubblico ufficiale.

  • art. 99, comma 2, n. 2, c.p.

    La recidiva reiterata è stata ritenuta applicabile e giustificata in base ai precedenti dell'imputato e ai tratti di pericolosità desunti dalla sua condotta.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso, comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non sono consentite censure che si limitino a riprodurre contestazioni già esaminate e disattese dal giudice di merito con motivazione giuridicamente corretta e non manifestamente illogica.
  • La motivazione sulla quantificazione della pena e sull'applicazione della recidiva è sufficiente quando valorizza precedenti penali, indole dell'imputato e indici di pericolosità individuale coerenti con il reato commesso.
  • L'inammissibilità del ricorso per cassazione determina automaticamente le conseguenze economiche previste dall'art. 616 c.p.p., inclusa la condanna alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieResistenza e oltraggio a pubblico ufficialeImpugnazioniPena e commisurazioneRecidiva
RamiReati contro la PAProcesso penaleParte generale
IstitutiRecidiva

Testo integrale

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