Cassazione Civile, Ordinanza n. 32119/2023 del 20/11/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da due avvisi di accertamento relativi alla TIA per le annualità 2006 e 2007, emessi nell’ambito della gestione del servizio rifiuti. In un precedente giudizio di appello la Commissione tributaria regionale aveva accolto il gravame del contribuente; successivamente, su ricorso per revocazione proposto dalla società controparte, la medesima CTR aveva revocato quella decisione ritenendo sussistente un errore revocatorio ex art. 395, n. 4, c.p.c., perché la precedente sentenza di appello sarebbe stata fondata sull’erroneo presupposto che un provvedimento in autotutela di annullamento dell’accertamento per l’anno 2014 riguardasse gli atti impugnati, invece relativi al 2006 e 2007. Il contribuente ha quindi proposto ricorso per cassazione deducendo violazione dell’art. 395, n. 4, c.p.c. e dell’art. 64 d.lgs. 546/1992, sostenendo che non ricorresse alcun errore di fatto revocatorio: la sentenza da revocare non avrebbe affermato il presupposto erroneo attribuitole, ma avrebbe semplicemente valorizzato il provvedimento di annullamento in autotutela del 2014 come elemento confermativo delle sue doglianze. La censura insisteva, dunque, sulla mancanza del requisito decisivo dell’errore revocatorio, in quanto il documento richiamato non sarebbe stato oggetto di falsa percezione tale da mutare necessariamente la decisione.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso del contribuente. Ha ritenuto che la sentenza resa nel giudizio di revocazione avesse erroneamente ravvisato un errore di fatto ex art. 395, n. 4, c.p.c., poiché dalla motivazione della sentenza revocanda non emergeva l’asserito presupposto erroneo, ma solo un richiamo, sia pure sintetico, al provvedimento in autotutela quale supporto delle censure dell’appellante. Manca quindi il nesso logico-giuridico di decisività richiesto per la revocazione ordinaria: non risultava che, in assenza del preteso errore, la decisione avrebbe dovuto necessariamente essere diversa. La Corte ha pertanto cassato la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, ha dichiarato l’inammissibilità dell’istanza di revocazione proposta avverso la sentenza d’appello. Ha inoltre condannato, in solido, la società in liquidazione e l’altra società coinvolta al pagamento delle spese dei giudizi di merito e di legittimità, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
è stato invocato come parametro del motivo di ricorso per cassazione, denunciando violazione di legge in relazione alla revocazione
art. 395, primo comma, n. 4, c.p.c.
la revocazione ordinaria richiede un errore di fatto decisivo, consistente in una falsa percezione di un fatto risultante dagli atti, che abbia inciso in modo logico-giuridicamente necessario sulla decisione
richiamato in tema di revocazione nel processo tributario, in coordinamento con l’art. 395 c.p.c.
Massime di principio
- L’errore revocatorio ex art. 395, n. 4, c.p.c. non coincide con una qualsiasi inesattezza della motivazione, ma richiede una falsa percezione di un fatto emergente dagli atti o documenti di causa, non controverso tra le parti e decisivo.
- La decisività dell’errore va valutata in termini di nesso logico-giuridico: occorre accertare se, in assenza dell’errore, la decisione avrebbe dovuto necessariamente essere diversa, non se il giudice avrebbe solo potuto decidere diversamente in concreto.
- Non sussiste errore revocatorio quando alla sentenza da revocare si attribuisce un presupposto fattuale che non emerge dalla sua motivazione, specie se il documento richiamato è stato semplicemente valutato come elemento di conferma delle difese di merito.
- La revocazione ordinaria non può essere utilizzata per rimettere in discussione il merito della decisione o la sua presunta erroneità giuridica; il vizio deve consistere in un vero errore di percezione, non in un diverso apprezzamento interpretativo degli atti.
- Se manca il requisito della decisività dell’errore, l’istanza di revocazione è inammissibile.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 20 nov 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 32060/2023 del 20/11/2023
- ordinanza_civile · 20 nov 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 32061/2023 del 20/11/2023
- ordinanza_civile · 20 nov 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 32062/2023 del 20/11/2023
- ordinanza_civile · 20 nov 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 32063/2023 del 20/11/2023
- ordinanza_civile · 20 nov 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 32064/2023 del 20/11/2023
- ordinanza_civile · 20 nov 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 32065/2023 del 20/11/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →