Cassazione Penale, Sentenza n. 4920/2023 del 06/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato l'ordinanza del Tribunale di Lucca che aveva rigettato il loro riesame avverso il decreto di sequestro preventivo del Gip (5/11/2021) disposto in relazione a reati tributari (artt. 2 e 8 d.lgs. n. 74/2000). Hanno dedotto violazione degli artt. 321, comma 2, cod. proc. pen. e 12-bis del d.lgs. n. 74/2000, sostenendo che il provvedimento di sequestro preventivo finalizzato alla confisca deve contenere la concisa motivazione delle ragioni che rendono necessaria l'anticipazione dell'effetto ablativo ("periculum in mora"); l'assenza di tale motivazione comprometterebbe diritti fondamentali quali la proprietà e la libertà di iniziativa economica.
La decisione
La Corte ha ritenuto i ricorsi fondati. Ha affermato che il principio stabilito dalle Sezioni Unite (n. 36959/2021) si applica trasversalmente anche al sequestro preventivo finalizzato alla confisca obbligatoria ex art. 12-bis d.lgs. n. 74/2000: il provvedimento di sequestro deve contenere la concisa motivazione anche sul periculum in mora, salvo l'eccezione dei beni la cui natura rende automaticamente rilevante la confiscabilità (es. cose la cui detenzione costituisce reato), nei limiti precisati. Il Tribunale del riesame aveva erroneamente ritenuto sufficiente la sola motivazione circa l'astratta confiscabilità; pertanto l'ordinanza è stata annullata e la causa rinviata al Tribunale di Lucca per nuovo giudizio conforme ai principi enunciati.
Norme richiamate
art. 321, comma 2, cod. proc. pen.
Il provvedimento di sequestro preventivo finalizzato alla confisca deve contenere una concisa motivazione anche sul periculum in mora, vale a dire sulle ragioni che giustificano l'anticipazione dell'effetto ablativo rispetto alla definizione del giudizio; l'onere motivazionale può essere limitato quando si sequestrino cose la cui natura rende la confisca evidente (ma anche in tali casi il provvedimento deve spiegare perché il bene potrebbe essere modificato, disperso, deteriorato, utilizzato o alienato durante il giudizio).
art. 12-bis, d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74
La confisca obbligatoria prevista dall'art. 12-bis non esonera il giudice che dispone il sequestro preventivo dall'obbligo di motivare il periculum in mora: la natura obbligatoria della futura confisca riguarda la sentenza definitiva, non il sequestro cautelare che la precede.
Riferimento normativo usato nella giurisprudenza per valutare l'astratta confiscabilità dei beni; tuttavia, la sola accertata confiscabilità ai sensi di tale articolo non è di per sé sufficiente a sostituire la motivazione sul periculum in mora nel provvedimento di sequestro.
Cass., Sez. U., n. 36959 del 24/06/2021
Principio stabilito dalle Sezioni Unite: il sequestro preventivo finalizzato alla confisca deve contenere la motivazione anche sul periculum in mora; principio applicabile in via generale e non limitato al caso originario, dunque di valenza 'trasversale' rispetto alle diverse tipologie di confisca.
Cass., Sez. 3, n. 37727 del 22/06/2022
Conferma applicativa del principio delle Sezioni Unite al caso del sequestro preordinato alla confisca obbligatoria ex art. 12-bis d.lgs. n. 74/2000, affermando l'insussistenza di un automatismo che colleghi la natura obbligatoria della confisca alla mancata esigenza di motivazione del periculum in mora.
Massime di principio
- Il decreto di sequestro preventivo finalizzato alla confisca deve sempre contenere una concisa motivazione circa il "periculum in mora", ossia le ragioni per cui è necessario anticipare l'effetto ablativo prima della sentenza definitiva.
- La mera indicazione dell'astratta confiscabilità del bene non è sufficiente a motivare il sequestro; il giudice deve spiegare perché il bene potrebbe essere disperso, modificato, deteriorato, utilizzato o alienato durante il processo.
- La natura obbligatoria della confisca (es. ex art. 12-bis d.lgs. n. 74/2000) non esime dal fornire la motivazione sul periculum in mora: l'obbligatorietà riguarda la sentenza finale, non il sequestro cautelare che la anticipa.
- Solo in ipotesi limitate (cose la cui detenzione/uso costituisce già reato) la motivazione può riguardare prevalentemente l'appartenenza del bene alle tipologie confiscabili, ma anche in questi casi il giudice deve comunque riferire sui rischi concreti di dispersione o alterazione.
- In caso di mancata o insufficiente motivazione sul periculum in mora il provvedimento di sequestro è vulnerabile e può essere annullato in sede di riesame/impugnazione, con rinvio per nuovo giudizio.
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