Sentenza del 12/02/2016 n. 2809 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza della Commissione Tributaria Regionale delle Marche deducendo la violazione e falsa applicazione dell'art. 9 della Legge n. 289 del 2002. La CTR aveva ritenuto che l'Ufficio, avendo riscosso le somme versate dal contribuente in relazione alla domanda di definizione automatica, avesse tacitamente rinunciato all'avviso di accertamento. L'Agenzia ha sostenuto invece che la previa notifica di un processo verbale di constatazione con esito positivo costituiva una causa ostativa prevista dalla legge, impedendo il perfezionamento del condono, e che la riscossione automatizzata mediante ruolo non poteva modificare tale effetto legale.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate e cassato la sentenza impugnata, rinviando la causa ad altra sezione della Commissione Tributaria Regionale delle Marche, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di cassazione. La Corte ha stabilito che, se prima dell'entrata in vigore della Legge n. 289 del 2002 era stato notificato un processo verbale di constatazione con esito positivo, la definizione automatica prevista dall'art. 9 non era applicabile. Di conseguenza, né la presentazione della dichiarazione di condono né il pagamento delle somme, anche se effettuato a seguito di iscrizione a ruolo, producevano effetti estintivi o impedivano l'accertamento. Inoltre, la disciplina del condono non era comunque applicabile all'IVA, perché incompatibile con il diritto dell'Unione europea.
Norme richiamate
Legge 27 dicembre 2002, n. 289, art. 9
Le disposizioni dell'art. 9 non si applicano in presenza della causa ostativa prevista dal comma 14, tra cui la previa notifica di un processo verbale di constatazione con esito positivo.
La notifica del processo verbale di constatazione prima dell'entrata in vigore della legge impedisce ex lege l'accesso alla definizione automatica. La presentazione della dichiarazione e il pagamento delle somme non possono sanare tale causa ostativa, neppure quando il pagamento avvenga tramite riscossione mediante ruolo.
Codice di procedura civile, art. 360, comma 1, n. 3
Violazione o falsa applicazione di norme di diritto.
La norma individua il vizio denunciato dall'Agenzia delle Entrate nel ricorso per cassazione.
Codice di procedura civile, art. 366-bis
La Corte ha ritenuto rispettato il requisito relativo alla formulazione del quesito di diritto, escludendo l'inammissibilità del ricorso.
Diritto dell'Unione europea e sentenza della Corte di giustizia UE 17 luglio 2008, causa C-132/06
Le norme nazionali che prevedono una rinuncia generale e indiscriminata all'accertamento dell'IVA sono incompatibili con il diritto dell'Unione europea e devono essere disapplicate.
La disciplina del condono prevista per l'IVA, in collegamento con l'art. 9, è stata ritenuta incompatibile con gli obblighi euro-unitari quando consente una rinuncia generalizzata all'accertamento delle operazioni imponibili.
D.L. 30 settembre 1994, n. 564, artt. 2-bis e 3, convertito dalla Legge 30 novembre 1994, n. 656
La Corte richiama il precedente secondo cui, quando emerge una causa ostativa prevista dalla legge, l'Amministrazione deve annullare la definizione già accettata, anche se il contribuente ha effettuato il pagamento, poiché l'accordo è improduttivo di effetti per nullità ex lege.
Massime di principio
- Quando una norma agevolativa o di condono prevede una causa ostativa oggettiva, la presenza di tale causa impedisce il perfezionamento della procedura automaticamente, senza che siano necessari ulteriori atti discrezionali dell'Amministrazione.
- La riscossione delle somme da parte dell'Amministrazione, anche tramite procedura automatizzata o iscrizione a ruolo, non equivale necessariamente ad accettazione definitiva del condono né comporta rinuncia all'accertamento quando la legge esclude l'applicazione del beneficio.
- Il comportamento materiale dell'Ufficio non può derogare a una preclusione stabilita direttamente dalla legge: gli effetti della procedura devono essere valutati in base ai requisiti normativi esistenti al momento della definizione.
- Per le agevolazioni fiscali riguardanti l'IVA occorre verificare anche la compatibilità con il diritto dell'Unione europea; una disciplina nazionale che impedisca in modo generale l'accertamento dell'imposta può essere disapplicata.
- Il pagamento di somme richieste in relazione a una definizione fiscale non garantisce, da solo, l'estinzione della pretesa tributaria se mancavano i presupposti legali per accedere al beneficio.
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