Cassazione Civile, Ordinanza n. 36133/2023 del 28/12/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuenti)
La controversia
L'Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Piemonte che aveva respinto l'appello erariale e confermato l'annullamento di cartelle esattoriali relative all'imposta di registro liquidata in relazione a una sentenza del Tribunale di Torino riguardante il de cuius delle contribuenti e due società. Dopo la proposizione del ricorso, le contribuenti hanno depositato memoria attestando di aver aderito alla definizione agevolata delle controversie pendenti prevista dalla L. n. 197/2022, depositando la domanda e la quietanza del pagamento della prima rata nei termini. La Corte ha quindi verificato il perfezionamento dell'adempimento richiesto dalla disciplina sopravvenuta e ha rilevato che non risultava ancora adottato alcun diniego dell'istanza di definizione.
La decisione
La Corte, preso atto della definizione agevolata della lite da parte delle contribuenti e dell'avvenuto deposito della documentazione prevista dalla normativa sopravvenuta, ha dichiarato l'estinzione del procedimento. Ha inoltre disposto che le spese restino a carico di chi le ha anticipate. Ha escluso l'applicazione del doppio contributo unificato, richiamando il fatto che tale misura opera nei soli casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità del gravame.
Norme richiamate
art. 1, comma 186, L. 29 dicembre 2022, n. 197
Consente l'adesione alla definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti.
art. 1, commi 194 e 198, L. 29 dicembre 2022, n. 197
Una volta depositata la domanda di definizione e la prova del versamento della prima rata, il processo deve essere dichiarato estinto.
art. 1, commi 197 e 198, L. 29 dicembre 2022, n. 197
"il processo è dichiarato estinto con decreto del presidente della sezione o con ordinanza in camera di consiglio se è stata fissata la data della decisione. Le spese del processo restano a carico della parte che le ha anticipate"
La regola sulle spese è che ciascuna parte sopporta quelle anticipate; il processo si estingue a seguito del deposito della documentazione richiesta.
art. 1, commi 200 e 201, L. 29 dicembre 2022, n. 197
Il diniego della definizione può essere notificato entro il termine previsto e, se intervenuto, è impugnabile; quando il processo sia già estinto, il diniego è impugnabile dinanzi allo stesso giudice e può determinare revocazione del provvedimento di estinzione.
art. 20, comma 1, lett. a), d.l. 30 marzo 2023, n. 34, conv. con modif. in L. 26 maggio 2023, n. 56
Ha novellato l'art. 1, comma 194, della L. n. 197/2022 nel quadro della disciplina della definizione agevolata.
art. 20, comma 1, lett. c), d.l. 30 marzo 2023, n. 34, conv. con modif. in L. 26 maggio 2023, n. 56
Ha modificato i commi 197 e 198 della disciplina sulla definizione agevolata, incidendo sugli oneri di deposito e sugli effetti processuali.
È la legge che disciplina la definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti.
art. 1, comma 186, L. n. 197/2022
Base normativa della domanda di definizione agevolata presentata dalle contribuenti.
Massime di principio
- Nelle controversie tributarie pendenti, l'adesione alla definizione agevolata determina l'estinzione del giudizio quando la parte depositi tempestivamente la domanda e la prova del pagamento della prima rata o degli importi dovuti.
- L'eventuale diniego della definizione non impedisce l'estinzione già dichiarata, ma va impugnato nei modi e nei termini previsti dalla disciplina speciale, anche congiuntamente alla richiesta di revocazione del provvedimento estintivo.
- Le spese del giudizio estinto per definizione agevolata restano a carico della parte che le ha anticipate, salvo diversa previsione normativa.
- Il doppio contributo unificato non si applica nei casi di estinzione del processo per definizione agevolata, poiché la relativa misura è limitata ai soli casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità del gravame.
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