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Cassazione Civile, Ordinanza n. 36133/2023 del 28/12/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (contribuenti)

La controversia

L'Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Piemonte che aveva respinto l'appello erariale e confermato l'annullamento di cartelle esattoriali relative all'imposta di registro liquidata in relazione a una sentenza del Tribunale di Torino riguardante il de cuius delle contribuenti e due società. Dopo la proposizione del ricorso, le contribuenti hanno depositato memoria attestando di aver aderito alla definizione agevolata delle controversie pendenti prevista dalla L. n. 197/2022, depositando la domanda e la quietanza del pagamento della prima rata nei termini. La Corte ha quindi verificato il perfezionamento dell'adempimento richiesto dalla disciplina sopravvenuta e ha rilevato che non risultava ancora adottato alcun diniego dell'istanza di definizione.

La decisione

La Corte, preso atto della definizione agevolata della lite da parte delle contribuenti e dell'avvenuto deposito della documentazione prevista dalla normativa sopravvenuta, ha dichiarato l'estinzione del procedimento. Ha inoltre disposto che le spese restino a carico di chi le ha anticipate. Ha escluso l'applicazione del doppio contributo unificato, richiamando il fatto che tale misura opera nei soli casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità del gravame.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Nelle controversie tributarie pendenti, l'adesione alla definizione agevolata determina l'estinzione del giudizio quando la parte depositi tempestivamente la domanda e la prova del pagamento della prima rata o degli importi dovuti.
  • L'eventuale diniego della definizione non impedisce l'estinzione già dichiarata, ma va impugnato nei modi e nei termini previsti dalla disciplina speciale, anche congiuntamente alla richiesta di revocazione del provvedimento estintivo.
  • Le spese del giudizio estinto per definizione agevolata restano a carico della parte che le ha anticipate, salvo diversa previsione normativa.
  • Il doppio contributo unificato non si applica nei casi di estinzione del processo per definizione agevolata, poiché la relativa misura è limitata ai soli casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità del gravame.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioSpese di liteImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoDecadenza

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