Cassazione Penale, Sentenza n. 9980/2025 del 12/03/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Bevilacqua impugna la sentenza di appello che ha confermato la condanna per truffa militare continuata pluriaggravata e falso continuato aggravato, lamentando: contraddittorietà e vizio di motivazione (incoerenza nella valutazione dei dati delle celle telefoniche tra episodi assolti e condannati); uso illegittimo e non corroborato dei dati di traffico telefonico (richiamo alla norma di limitazione di utilizzo dei tabulati); mancata considerazione di riscontri negativi e di dichiarazioni di testi che avrebbero smentito la geolocalizzazione; illogicità nella ricostruzione degli artifici (es. mancato deposito dei fogli di viaggio dei colleghi non sarebbe idoneo a ingannare l'Amministrazione); violazione del principio di correlazione tra capo di imputazione e dispositivo (condanna per fatto non contestato); e rifiuto di rinnovare l'istruttoria per acquisire documenti e registri aggiuntivi.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati o inammissibili tutti i motivi: ha confermato che il convincimento dei giudici di merito poggia su una pluralità convergente di elementi probatori (in particolare le testimonianze dei carabinieri Bombaci e Chimienti, le discrepanze documentali nei fogli di viaggio e i dati del traffico telefonico come riscontro oggettivo). La Corte ha escluso contraddittorietà logica della motivazione, ha ritenuto legittimo l'uso dei dati di cella come elemento corroborante unitamente ad altri riscontri e ha motivato adeguatamente il rigetto delle richieste probatorie supplementari. Di conseguenza è stata confermata la condanna di primo grado (pena: anni 1 di reclusione militare e statuizioni accessorie come da sentenza impugnata).
Norme richiamate
art. 47 n. 2 cod. pen. mil. pace
Norma richiamata in relazione alla qualificazione delle circostanze aggravanti applicate al reato militare, utilizzata per inquadrare la pluralità di atti e l'aggravazione della condotta
art. 234 commi 1 e 2 cod. pen. mil. pace
Riferimento alla fattispecie di truffa militare; la Corte ha ritenuto che sussistessero gli elementi oggettivi e soggettivi del reato sulla base dell'insieme delle prove
Norma richiamata in relazione ai falsi in foglio di licenza e documenti di missione, considerata integrata dalla falsificazione degli orari e dei fogli di viaggio
artt. 192, 533, 546 cod. proc. pen.
Richiamati rispetto ai vizi di motivazione e ai limiti del sindacato di legittimità; la Corte ha ricordato che il controllo della Cassazione è limitato alla verifica della presenza di un apparato argomentativo logico, non alla riconsiderazione del merito probatorio
art. 1, comma 1-bis D.L. 132/2021 conv. L. 178/2021
"i dati esteriori del traffico telefonico possono essere utilizzati a carico dell'imputato solo unitamente ad altri elementi di prova ed esclusivamente per l'accertamento dei reati..."
La norma limita l'uso autonomo dei tabulati telefonici; la Corte ha ritenuto però che, nel caso concreto, i dati di cella siano stati usati come riscontro oggettivo e non come prova isolata, dunque legittimamente valorizzati insieme ad altre prove testimoniali e documentali
art. 192 cod. proc. pen. (motivazione)
Richiamata in tema di motivazione e contraddittorietà; la Corte osserva che il vizio di contraddittorietà è rilevante solo se si tratta di incompatibilità logica evidente e non per differenze di valutazione tra episodi non omogenei o spiegati in modo coerente
artt. 178, 80, 521, 522 cod. proc. pen.
Richiamati in relazione ai mezzi di prova e alla corretta indicazione dell'accusa nel dispositivo; la Corte ha ritenuto irrilevante un cenno motivazionale che non è confluito nel dispositivo, escludendo violazione del principio di correlazione
Richiamata in tema di elementi soggettivi ed oggettivi del reato; la Corte ha ritenuto sussistente la volontà di procurarsi l'ingiusto profitto mediante artifici documentali
Massime di principio
- I dati di traffico telefonico (celle agganciate) possono essere utilizzati a carico dell'imputato solo se non isolati, ma come riscontro unitario ad altri elementi probatori: la loro efficacia probatoria dipende dalla convergenza con testimonianze e documenti
- La Corte di legittimità sindaca la logica e la completezza dell'apparato motivazionale, non la riconsiderazione di merito: differenze apparen ti nella valutazione di singoli episodi non costituiscono automaticamente contraddittorietà se il giudice di merito fornisce una spiegazione coerente
- La richiesta di rinnovare l'istruttoria in appello è eccezionale: il giudice può legittimamente respingerla quando la prova richiesta non appare decisiva rispetto all'impianto probatorio già formato in primo grado
- La pratica interna e l'uso di registri o prassi amministrative non escludono automaticamente la responsabilità penale se esistono artifici documentali reiterati e riscontri testimoniali che denotano coscienza e volontà fraudolenta
- Per contestare efficacemente una condanna basata su più elementi convergenti è necessario confutare in modo analitico e specifico ciascun riscontro probatorio; argomentazioni generiche o alternative di merito difficilmente ottengono accoglimento in sede di legittimità
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