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Cassazione Penale, Ordinanza n. 34557/2025 del 23/10/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (giudice di merito)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che, dopo avere dichiarato il non doversi procedere per il reato contestato al capo 2 e avere conseguentemente rideterminato il trattamento sanzionatorio, aveva parzialmente riformato la decisione di primo grado. In primo grado egli era stato condannato per la violazione del divieto di ritorno nel comune di Pisa e per tentato furto aggravato. Con l'unico motivo di ricorso ha dedotto la mancanza di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 625, n. 7, c.p., sostenendo quindi l'insufficienza dell'apparato argomentativo sulla qualificazione del furto come aggravato.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto manifestamente infondato l'unico motivo di ricorso, richiamando l'orientamento secondo cui integra il furto aggravato dall'esposizione della cosa alla pubblica fede la sottrazione, all'interno di un esercizio commerciale, di prodotti muniti di placca antitaccheggio, poiché tale dispositivo consente solo la rilevazione acustica della merce occultata al varco, ma non assicura un controllo a distanza idoneo a escludere l'esposizione alla pubblica fede. Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 625, n. 7, c.p.

    L'aggravante dell'esposizione della cosa alla pubblica fede ricorre anche quando la sottrazione avvenga in un esercizio commerciale su beni muniti di placca antitaccheggio, perché il dispositivo non elimina l'esposizione alla pubblica fede se non consente un controllo effettivo a distanza.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Nel furto commesso in esercizio commerciale, la presenza di una placca antitaccheggio non esclude di per sé l'aggravante dell'esposizione della cosa alla pubblica fede, poiché il sistema realizza solo una rilevazione acustica dell'illecita asportazione e non un controllo idoneo a sorvegliare il bene a distanza.
  • La deduzione di un vizio di motivazione sulla circostanza aggravante è manifestamente infondata quando la decisione di merito si conformi a un consolidato orientamento di legittimità specificamente applicabile al caso concreto.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieFurtoImpugnazioni
RamiDelitti contro il patrimonioProcesso penale

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