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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 39736/2023 del 02/10/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione avverso la sentenza di conferma della condanna per il reato di ricettazione (art. 648, comma secondo c.p.). Unico motivo di ricorso: violazione degli artt. 192 c.p.p., 712 e 648 c.p. e manifesta illogicità della motivazione. In particolare, si censura la ritenuta attendibilità della persona offesa rispetto all'impossibilità logica che il ladro avesse sottratto solo il telefono e non altri effetti; si sostiene l'assenza dell'elemento soggettivo della ricettazione poiché il ricorrente avrebbe acquistato il telefono su sito www.subito.it pagando 100 euro e avrebbe fornito dati utili per risalire al venditore; si chiede la riqualificazione del fatto ai sensi dell'art. 712 c.p. per la mancanza di consapevolezza dell'origine furtiva del bene; si invoca infine, tardivamente in cassazione, l'applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.).

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto le doglianze come reiterative di questioni già decise in sede di merito e non ha rilevato alcuna illogicità manifesta nella motivazione della Corte territoriale, che aveva valutato congruamente le dichiarazioni della persona offesa e l'inattendibilità delle affermazioni generiche del ricorrente. Ha inoltre dichiarato inammissibile la richiesta di applicazione dell'art. 131-bis c.p. perché dedotta per la prima volta in cassazione, con riferimento all'art. 606, comma terzo, c.p.p. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e all'erogazione, a titolo equitativo e per profili di colpa, di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende. La condanna di merito (pena di 1 mese di reclusione e 100 euro di multa per ricettazione) rimane esecutiva in quanto la cassazione non ha accolta la censura.

Norme richiamate

  • art. 192 cod. proc. pen.

    Contestata come violata dal ricorrente rispetto alla valutazione delle dichiarazioni; la Corte ritiene però che la valutazione della rilevanza e attendibilità delle dichiarazioni rientri nel sindacato di merito e non configuri violazione manifesta della norma.

  • art. 712 cod. pen.

    Richiamato dal ricorrente per chiedere la riqualificazione del fatto; la Corte non ha ritenuto provata la mancanza dell'elemento soggettivo e quindi non ha riqualificato il reato.

  • art. 648, comma secondo, cod. pen.

    Norma che disciplina il reato di ricettazione, cui il ricorrente è stato condannato in primo e secondo grado; la Corte ha ritenuto congrua la valutazione degli elementi probatori che hanno portato alla condanna per tale fattispecie.

  • art. 131-bis cod. pen.

    Causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto invocata tardivamente in cassazione. La Corte ricorda che, se la norma era già in vigore alla data della deliberazione della sentenza impugnata, la relativa eccezione non può essere sollevata per la prima volta in cassazione ai sensi dell'art. 606, comma terzo, c.p.p.

  • art. 606, comma terzo, cod. proc. pen.

    Richiamato per affermare l'inammissibilità delle questioni dedotte per la prima volta in cassazione (in particolare l'applicazione dell'art. 131-bis), quando la norma era già vigente al momento della sentenza impugnata.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma applicata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento a seguito dell'inammissibilità del ricorso.

  • d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 150

    Riferimento normativo relativo alla riforma; la Corte dichiara che il richiamo normativo non muta il principio che l'eccezione di applicabilità dell'art. 131-bis non può essere sollevata per la prima volta in cassazione quando la norma era già vigente.

  • Corte Cost., sent. n. 156 del 2020

    Richiamata per spiegare la portata della riconoscibilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità anche per il delitto di ricettazione lieve; la Corte però conferma il divieto di sollevare tale questione per la prima volta in cassazione se non indicata nei gradi di merito.

Massime di principio

  • Le valutazioni di fatto e l'apprezzamento della attendibilità delle dichiarazioni rientrano nel sindacato dei giudici di merito e sono sindacabili in Cassazione solo se emergono contraddittorietà o illogicità manifesta; mere contestazioni della valutazione probatoria sono inammissibili.
  • Non è possibile introdurre in Cassazione questioni sostanziali (es. applicazione della causa di non punibilità per tenuità) che non siano state dedotte nei gradi precedenti, quando la norma era già vigente al momento della sentenza impugnata (art. 606 c.p.p.).
  • L'affermazione di aver acquistato un bene su un sito di compravendita online necessita di elementi di riscontro concreti e verificabili (documenti, prove di pagamento, dati del venditore) per incidere sull'accertamento dell'elemento soggettivo del reato di ricettazione; dichiarazioni generiche del compratore, prive di riscontri, sono deboli sul piano probatorio.
  • La richiesta di riqualificazione del fatto in altro reato richiede che sussistano errori giuridici o mancanze probatorie specifiche nei giudizi di merito; non basta la semplice proposta alternativa senza evidenziare il vizio decisorio.
  • Quando si contesta la logica della ricostruzione fattuale (ad es. improbabilità che il ladro abbia sottratto solo un oggetto), occorre dimostrare l'esistenza di elementi concreti che rendano la ricostruzione dei giudici manifestamente illogica, altrimenti la decisione dei giudici di merito resta impregiudicata.
  • In caso di ricorso inammissibile, la Corte può condannare il ricorrente al pagamento delle spese e imporre sanzioni economiche alla cassa delle ammende se ravvisa profili di colpa nella presentazione del ricorso (art. 616 c.p.p.).

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