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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21410/2024 del 30/07/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (ex soci)

La controversia

La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto da un istituto bancario nei confronti della società correntista e dei fideiussori per il saldo passivo di un conto corrente, poi revocato in primo grado con condanna degli intimati al pagamento di una somma. In appello, la Corte territoriale ha dichiarato nullo il contratto di conto corrente per mancata consegna del documento negoziale alla cliente e ha rideterminato il dare e avere, condannando gli originari intimati a un importo inferiore. I ricorrenti, quali ex soci e successori della società estinta, hanno censurato la sentenza deducendo: violazione delle regole sull’interpretazione della volontà processuale e nullità per motivazione apparente; violazione degli artt. 99 e 112 c.p.c. e dell’art. 2697 c.c.; errore della Corte d’appello per avere ritenuto persistente il potere-dovere di decidere la domanda di accertamento del dare-avere nonostante le conclusioni delle parti, e per avere pronunciato una condanna in assenza di una domanda della banca sul diverso titolo restitutorio. La controricorrente ha inoltre eccepito il difetto di legittimazione dei ricorrenti, ritenendo necessaria la prova che essi avessero riscosso somme in sede di liquidazione della società estinta.

La decisione

La Corte di cassazione ha respinto l’eccezione preliminare sulla legittimazione a impugnare, affermando che i soci succedono nei rapporti debitori non definiti della società cancellata indipendentemente dall’avvenuta percezione di somme in liquidazione. Nel merito, ha accolto il ricorso: ha ritenuto che la Corte d’appello, una volta dichiarata la nullità del contratto di conto corrente, non potesse pronunciare condanna al pagamento sulla base di una causa petendi diversa da quella azionata in origine dalla banca, cioè su un titolo restitutorio ex art. 2033 c.c. non tempestivamente introdotto. La decisione impugnata è stata quindi cassata per extrapetizione e la causa rinviata alla Corte d’appello di Napoli in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 2495 c.c.

    La cancellazione della società dal registro delle imprese comporta l’estinzione dell’ente e la successione dei soci nei rapporti debitori non definiti; tale regola non incide sulla legittimazione processuale dei soci, ma può rilevare al più sull’interesse ad agire del creditore.

  • artt. 99 e 112 c.p.c.

    Il giudice deve pronunciare nei limiti della domanda e non può attribuire un bene della vita sulla base di un titolo diverso da quello dedotto in giudizio.

  • art. 2697 c.c.

    È richiamato dai ricorrenti in relazione all’onere di allegazione/prova, ma la decisione si fonda soprattutto sul vincolo del giudice al fatto costitutivo allegato dalla parte.

  • art. 2033 c.c.

    La ripetizione dell’indebito è l’azione esperibile quando il contratto è nullo e viene meno la causa dell’attribuzione patrimoniale; si tratta però di un titolo autonomo rispetto alla domanda di adempimento contrattuale.

Massime di principio

  • Quando una società di capitali viene cancellata dal registro delle imprese e il giudizio è ancora pendente, l’impugnazione deve essere proposta da o nei confronti dei soci succeduti alla società estinta, senza che sia necessario dimostrare che essi abbiano percepito somme dal bilancio finale di liquidazione.
  • La dichiarazione di nullità di un contratto non consente al giudice di condannare la controparte sulla base della domanda originaria di adempimento, se non è stata proposta una specifica domanda di ripetizione dell’indebito; la causa petendi della pretesa restitutoria è autonoma rispetto a quella contrattuale.
  • Nei diritti di obbligazione eterodeterminati il fatto costitutivo allegato individua il diritto azionato: il giudice resta vincolato al titolo dedotto e non può sostituirlo d’ufficio con un titolo diverso, neppure se la somma richiesta è la medesima.
  • La rideterminazione del dare e avere tra le parti non equivale, di per sé, alla proposizione di una domanda restitutoria, se non risulta in modo chiaro la volontà di agire in ripetizione dell’indebito.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniConto correnteInadempimento
RamiProcesso civileContrattiObbligazioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiLitisconsorzio necessarioOnere della provaNullità

Testo integrale

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