Cassazione Penale, Ordinanza n. 35903/2026 del 13/10/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione, tramite due difensori, contro la sentenza del 15 maggio 2025 della Corte d'appello di Napoli, che aveva confermato la condanna per i delitti di cui agli artt. 336 e 341-bis c.p. I ricorsi riproponevano doglianze già esaminate e disattese dal giudice di merito, contestando la ricostruzione delle condotte e, quanto all'oltraggio, la sussistenza della presenza di più persone in luogo pubblico: la decisione impugnata aveva richiamato l'annotazione di polizia giudiziaria, che riferiva la presenza di decine di persone e lo svolgimento del fatto sulla pubblica via, davanti a un ufficio postale. Era inoltre censurata la mancata motivazione sulla richiesta di applicazione di una sanzione sostitutiva.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi perché fondati su doglianze generiche, meramente riproduttive di questioni già adeguatamente vagliate dal giudice di merito e non consentite in sede di legittimità. Ha inoltre ritenuto aspecifica la censura relativa alla sanzione sostitutiva: dai verbali delle udienze del 19 dicembre 2024 e del 15 maggio 2025 non risultava che la richiesta fosse stata presentata. In relazione all'oltraggio, la sentenza d'appello aveva dato conto della presenza di decine di persone e del fatto avvenuto sulla pubblica via davanti a un ufficio postale; non era necessario che i presenti fossero identificati. Dall'inammissibilità conseguono le statuizioni previste dall'art. 616 c.p.p.; il testo disponibile non specifica ulteriori importi o statuizioni pecuniarie.
Norme richiamate
la sentenza in epigrafe che ha confermato la condanna per i delitti di cui agli artt. 336 e 341-bis cod. pen.
La decisione conferma la condanna per il delitto di cui all'art. 336 c.p.; il testo non sviluppa una specifica interpretazione della fattispecie.
Inoltre, a pag. 5, nel richiamare l'annotazione di polizia giudiziaria allegata all'informativa di reato ha dato conto della presenza di decine di persone, necessarie ai fini della configurazione dell'oltraggio, e dell'essere avvenuto il fatto sulla pubblica via davanti ad un Ufficio postale, a nulla rilevando che i presenti non fossero stati identificati;
Ai fini della configurazione dell'oltraggio, rilevano la presenza di più persone e il luogo pubblico o aperto al pubblico; non è necessario che i presenti siano identificati.
rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
La declaratoria di inammissibilità comporta le conseguenze previste dall'art. 616 c.p.p.; il testo non ne dettaglia ulteriormente il contenuto.
Massime di principio
- In sede di legittimità sono inammissibili le doglianze generiche che si limitano a riprodurre censure già adeguatamente esaminate e respinte dal giudice di merito, quando non si confrontano specificamente con le ragioni della decisione impugnata.
- Ai fini della configurabilità dell'oltraggio a pubblico ufficiale, la presenza di più persone può risultare dagli elementi richiamati nella decisione di merito anche se i presenti non sono stati identificati, purché sia accertata la loro presenza nel contesto pubblico richiesto.
- È aspecifica la censura che lamenta l'omessa motivazione su una richiesta di sanzione sostitutiva quando dagli atti processuali richiamati non risulta che tale richiesta sia stata effettivamente avanzata.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 13 ott 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 35888/2026 del 13/10/2026
- ordinanza_penale · 13 ott 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 35889/2026 del 13/10/2026
- ordinanza_penale · 13 ott 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 35890/2026 del 13/10/2026
- ordinanza_penale · 13 ott 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 35891/2026 del 13/10/2026
- ordinanza_penale · 13 ott 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 35892/2026 del 13/10/2026
- ordinanza_penale · 13 ott 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 35893/2026 del 13/10/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →