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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 26239/2022 del 07/07/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale del riesame che aveva limitato l'obbligo di dimora al Comune di Catania e confermato le altre misure (presentazione alla P.G.) applicate dal GIP. L'indagato era sottoposto a indagini per i reati indicati agli artt. 512-bis e 648-bis c.p., in relazione all'allegata ricezione e impiego di somme provento di attività illecita riconducibili a Giovanni Comis (clan Santapaola) per l'acquisto e la ristrutturazione di un immobile fittiziamente intestato alla societa Costruire s.r.l. In cassazione il ricorrente ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione sulla gravità indiziaria e sui rapporti con Comis, mancata considerazione del suo comportamento collaborativo e documetazione favorevole, e illegittimità della cumulazione di misure ai sensi dell'art. 276 c.p.p.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso ritenendolo complessivamente infondato. Ha richiamato il principio secondo cui in materia di misure cautelari il sindacato di legittimità non consente la revisione degli elementi fattuali né una rivalutazione del spessore degli indizi, potendo verificare soltanto la correttezza giuridica e l'assenza di manifesta illogicità della motivazione. Il giudice ha ritenuto che il Tribunale del riesame avesse adeguatamente motivato la sussistenza dei gravi indizi (intercettazioni, dichiarazioni di coindagati) e l'esigenza cautelare, dato il ruolo di "prestanome" attribuito al ricorrente e i rapporti con esponenti mafiosi, nonché il concreto pericolo di reiterazione. Quanto alla cumulazione delle misure, è stato ricordato che l'applicazione cumulativa è ammessa nei casi previsti dalla legge (richiamando anche l'art. 275, comma terzo c.p.p.). Il ricorso non era stato sollevato previamente sul punto davanti al riesame; infine il rigetto ha comportato la condanna del ricorrente al pagamento delle spese.

Norme richiamate

  • art. 512-bis cod. pen.

    Norma richiamata quale qualificazione di reato contestato nell'ordinanza impugnata; la Corte non entra nella ricostruzione fattuale ma accetta la qualificazione, se adeguatamente motivata dal giudice di merito

  • art. 648-bis cod. pen.

    Richiamata per il reato di riciclaggio/impiego di proventi illeciti; il Tribunale ha ritenuto emergere consapevolezza sulla provenienza illecita delle somme

  • art. 273 cod. proc. pen.

    Richiamato nel testo in relazione al concetto di 'gravi indizi di colpevolezza' che deve essere valutato dal giudice di merito; la Cassazione può sindacare solo la manifesta illogicità o violazione di legge

  • art. 274 cod. proc. pen.

    Richiamato in relazione alle esigenze cautelari; il Tribunale del riesame ha motivato la sussistenza delle esigenze cautelari ex art. 274, in particolare il pericolo di reiterazione

  • art. 276 cod. proc. pen.

    Citato dal ricorrente in tema di cumulazione di misure cautelari; la Corte rileva che la doglianza non era stata dedotta davanti al riesame e che la cumulazione è disciplinata tassativamente dalla legge

  • art. 275, comma terzo cod. proc. pen.

    Richiamato dalla Corte come norma che consente al giudice, anche in fase di prima applicazione, di disporre misure cumulative quando le altre misure risultino inadeguate (concetto usato per giustificare cumulazione)

  • art. 307, comma 1-bis cod. proc. pen.

    Richiamato dal Collegio tra le disposizioni che individuano ipotesi tassative per la cumulazione delle misure

Massime di principio

  • In materia di misure cautelari la Corte di Cassazione non riesamina i fatti né ricalcola lo spessore degli indizi: il sindacato è limitato a verificare la correttezza giuridica e l'assenza di manifesta illogicità o contraddizioni nella motivazione del giudice di merito
  • Per impugnare con successo decisioni cautelari in cassazione è necessario indicare violazioni specifiche di norme o dimostrare una manifesta illogicità della motivazione secondo canoni logici e giuridici; mere divergenze nella valutazione probatoria non sono sufficienti
  • Le intercettazioni e le dichiarazioni di coindagati/contendenti possono costituire un compendio indiziario serio e giustificare misure cautelari quando, come spiegato dal giudice di merito, consentono di ricostruire ruoli e consapevolezza dell'indagato
  • Il comportamento 'collaborativo' o rivelazioni rese dall'indagato non escludono automaticamente le esigenze cautelari: il giudice deve valutare se sussista ancora il pericolo di reiterazione, specialmente se ricorrono rapporti con organizzazioni mafiose o condotte spregiudicate
  • La cumulazione di misure coercitive è ammessa solo nei casi tassativamente previsti dalla legge (e dalla giurisprudenza) e, se applicata, deve essere adeguatamente giustificata dal giudice di merito; eccezioni o censure su tale cumulazione dovrebbero essere sollevate tempestivamente nelle sedi di merito

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