Sentenza del 16/03/2018 n. 6487 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia delle Entrate ha impugnato per cassazione la sentenza della Commissione tributaria regionale del Piemonte, che aveva confermato l'annullamento della cartella di pagamento di Euro 14.085,73 relativa all'IVA 2002. La cartella era stata emessa perché l'Agenzia non aveva riconosciuto il credito IVA dell'anno 2001, in quanto la dichiarazione annuale era stata presentata tardivamente. I giudici di merito avevano ritenuto che la tardiva presentazione della dichiarazione non impedisse di utilizzare il credito nella dichiarazione dell'anno successivo, purché ne fossero dimostrate le condizioni contabili, formali e sostanziali.
La decisione
Nel corso del giudizio di cassazione la società contribuente ha rinunciato al credito IVA contestato e ha integralmente pagato la somma iscritta nella cartella. È quindi venuto meno il conflitto tra le parti e, conseguentemente, l'interesse a proseguire il processo. La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso per sopravvenuta cessazione della materia del contendere, ha cassato senza rinvio la sentenza impugnata e ha compensato integralmente le spese dell'intero processo, anche in ragione dell'esistenza di un contrasto giurisprudenziale.
Norme richiamate
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 36-bis
La disposizione disciplina la liquidazione automatizzata delle imposte sulla base dei dati risultanti dalle dichiarazioni, procedimento nell'ambito del quale era stata emessa la cartella di pagamento.
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, artt. 35 e 36
Le norme erano state invocate dalla contribuente con riferimento alla validità della sentenza di primo grado; l'eccezione di nullità era stata respinta dal giudice d'appello.
Cass. 13 luglio 2016, n. 14258
Il venir meno dell'interesse alla decisione può essere rilevato d'ufficio anche in cassazione e comporta l'inammissibilità del ricorso, con caducazione delle pronunce non ancora passate in giudicato.
Cass., sezioni unite, 28 settembre 2000, n. 1048
Conferma il principio secondo cui la sopravvenuta carenza di interesse determina la cessazione della materia del contendere e impedisce una decisione sul merito della controversia.
Massime di principio
- Se, durante un giudizio tributario, il contribuente rinuncia alla pretesa fiscale contestata e paga integralmente l'importo richiesto, viene normalmente meno l'interesse delle parti alla prosecuzione del processo.
- La sopravvenuta carenza di interesse può essere rilevata d'ufficio dalla Corte di cassazione, anche se non è stata inizialmente dedotta nei motivi di ricorso.
- In tale situazione la Corte non decide il merito della questione fiscale: dichiara l'inammissibilità del ricorso per cessazione della materia del contendere e può cassare senza rinvio la sentenza impugnata.
- La cessazione della materia del contendere non equivale necessariamente a una vittoria nel merito del ricorrente o del resistente; in questo caso l'esito processuale è stato favorevole all'Agenzia quanto alla sopravvenuta definizione della pretesa, ma non è stata affermata la correttezza sostanziale del mancato riconoscimento del credito IVA.
- Le spese possono essere compensate integralmente quando la controversia si chiude per fatti sopravvenuti e, come nel caso esaminato, sussisteva un contrasto giurisprudenziale sulla questione controversa.
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