Cassazione Civile, Ordinanza n. 26954/2024 del 17/10/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Tre soggetti avevano promosso innanzi alla Corte d'appello un procedimento ex legge Pinto per ottenere l'equa riparazione per l'irragionevole durata di un precedente giudizio in materia di equa riparazione, durato oltre nove anni e definito nel merito con liquidazione di euro 1.500 per ciascun richiedente. In sede monitoria il Consigliere delegato aveva liquidato euro 2.000 a ciascuno. Il Ministero aveva proposto opposizione deducendo che la liquidazione non poteva superare il diritto accertato nel giudizio presupposto ai sensi dell'art. 2-bis, comma 3, L. n. 89/2001; il giudice dell'opposizione aveva quindi ridotto l'indennizzo a euro 1.500 e compensato integralmente le spese del grado. Con l'unico motivo di ricorso per cassazione i ricorrenti denunciavano violazione e falsa applicazione dell'art. 92 c.p.c., sostenendo che non vi fosse soccombenza, perché la loro domanda era comunque stata accolta, seppure per importo inferiore a quello originariamente liquidato in monitorio; inoltre, la riduzione dell'indennizzo per applicazione di un diverso moltiplicatore non avrebbe integrato accoglimento parziale idoneo a giustificare la compensazione delle spese. La censura veniva respinta perché, nel caso concreto, la diminuzione dell'indennizzo discendeva da un criterio legale predeterminato dall'art. 2-bis, comma 3, L. n. 89/2001, sicché la riduzione configurava accoglimento solo parziale con soccombenza reciproca, legittimante la compensazione delle spese.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondato l'unico motivo di ricorso. Ha distinto il caso in esame dai precedenti invocati dai ricorrenti, nei quali la riduzione dell'indennizzo dipendeva dalla scelta giudiziale di un moltiplicatore annuo diverso da quello prospettato dalla parte; qui, invece, la quantificazione dell'indennizzo era vincolata dal limite legale dell'art. 2-bis, comma 3, L. n. 89/2001, che impedisce di superare il diritto accertato nel giudizio presupposto. Ne ha tratto la conseguenza che la riduzione dell'importo da euro 2.000 a euro 1.500 integrava un accoglimento parziale della domanda e, quindi, una soccombenza reciproca ai sensi dell'art. 92 c.p.c., con conseguente legittimità della compensazione, totale o parziale, delle spese disposta dal giudice di merito. Il ricorso è stato pertanto rigettato e i ricorrenti sono stati condannati alle spese del giudizio di legittimità in favore del Ministero.
Norme richiamate
ricorso ex art. 3 legge n. 89/2001
viene richiamato come base della domanda di equa riparazione per irragionevole durata del processo.
art. 2-bis, comma 3, L. n. 89/2001
art. 2-bis, comma 3, legge n. 89/2001
stabilisce un limite legale alla misura dell'indennizzo, che non può essere comunque superiore al diritto accertato nel giudizio presupposto.
in caso di accoglimento parziale della domanda di condanna al pagamento di una somma di denaro, il giudice può ravvisare soccombenza reciproca e compensare, in tutto o in parte, le spese; non può invece condannare la parte vittoriosa a rifondere le spese alla controparte soccombente.
art. 92, comma 2, cod. proc. civ.
consente la compensazione delle spese in presenza di soccombenza reciproca o degli altri presupposti previsti dalla norma, secondo valutazione discrezionale del giudice di merito.
è richiamato solo per indicare che il principio applicato valeva anche nel testo anteriore alle modifiche introdotte da tale decreto.
Corte cost. n. 77/2018
è richiamata solo per indicare che il principio applicato valeva anche dopo l'intervento della Corte costituzionale.
Massime di principio
- Quando la legge predetermina il criterio di quantificazione dell'indennizzo o del danno, la riduzione dell'importo riconosciuto rispetto a quanto domandato non dipende da una mera valutazione discrezionale del giudice, ma dall'applicazione di un limite legale che può integrare accoglimento solo parziale della domanda.
- Nel caso di condanna al pagamento di una somma di denaro, l'accoglimento per un importo inferiore a quello richiesto può configurare soccombenza reciproca e consentire la compensazione, totale o parziale, delle spese ai sensi dell'art. 92 c.p.c.
- La parte che ottiene comunque una pronuncia favorevole sul merito non può essere automaticamente considerata esente da soccombenza ai fini delle spese quando il giudice accolga la domanda solo in parte per effetto di un limite normativo applicabile al quantum.
- La legittimità della compensazione delle spese disposta dal giudice di merito resta, in presenza di soccombenza reciproca, insindacabile in cassazione se sorretta da corretta applicazione dei criteri legali.
- Le decisioni richiamate in cui la riduzione dell'indennizzo dipende da un diverso moltiplicatore giudiziale non sono sovrapponibili ai casi in cui la diminuzione discenda da un tetto legale predeterminato alla misura del ristoro.
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