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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 31589/2022 del 24/08/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Sala era imputato per una contravvenzione prevista dall'art. 20, comma 2, legge 18 aprile 1975, n. 110 (omessa o negligente custodia di armi/munizioni). Il Tribunale di Pavia aveva dichiarato non doversi procedere per intervenuta prescrizione e aveva però motivato che, pur essendo le armi custodite in una cassaforte all'interno di un'abitazione di cui l'imputato era legittimo detentore, questi avrebbe dovuto provvedere a una diversa collocazione perché l'immobile era soggetto a procedura di rilascio coattivo. Sala ha impugnato in cassazione chiedendo che, nonostante la causa estintiva, fosse pronunciata sentenza assolutoria ai sensi dell'art. 129, comma 2, cod. proc. pen., sostenendo l'evidente insussistenza dell'addebito.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Pur rilevando l'insufficienza dell'allegazione di atti istruttori non integralmente prodotti, ha esaminato la motivazione del Tribunale e constatato un vizio logico: alla data rilevante (4 dicembre 2014) le armi erano custodite in cassaforte dentro un immobile di regolare disponibilità dell'imputato, condotta compatibile con l'obbligo di diligenza. La previsione che Sala avrebbe dovuto trasferire le armi per una futura perdita della disponibilità dell'immobile (a seguito di una procedura di rilascio non ancora eseguita) risultava illogica. Ne è seguita l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata e l'adozione di sentenza assolutoria per insussistenza dell'addebito.

Norme richiamate

  • legge 18 aprile 1975, n. 110, art. 20, comma 2

    art. 20, comma 2, legge 18 aprile 1975, n. 110

    Norma che sanziona violazioni in materia di detenzione e custodia di armi e munizioni; la Corte ha interpretato che la custodia in cassaforte all'interno di un immobile di cui l'imputato era legittimo detentore costituisce, di per sé, una manifestazione di diligenza incompatibile con l'addebito di negligenza.

  • codice di procedura penale, art. 129, comma 2

    art. 129, comma 2, cod. proc. pen.

    Prevede la possibilità di pronunciare sentenza assolutoria nonostante la presenza di una causa estintiva del reato, ma solo se l'insussistenza del fatto, la sua irrilevanza penale o la non commissione da parte dell'imputato emergono dagli atti in modo assolutamente incontestabile. La Corte ha applicato questo principio ritenendo che dagli atti e dalla motivazione del giudice di merito fosse desumibile con chiarezza l'assenza di colpa.

  • codice di procedura penale, art. 593, comma 3

    art. 593, comma 3, cod. proc. pen.

    Norma richiamata a fondamento procedurale del ricorso in cassazione avverso sentenze di proscioglimento in materia di contravvenzioni; qui citata per giustificare la legittimità del ricorso del difensore.

  • Giurisprudenza della Corte di Cassazione (Sez. 2, n. 9174 del 19/02/2008, Palladini)

    Sez. 2, n. 9174 del 19/02/2008, Palladini, Rv. 239552

    Principio secondo cui l'assoluzione 'ex art. 129, comma 2' è ammessa solo quando le circostanze che escludono il fatto o la responsabilità emergono dagli atti in modo assolutamente incontestabile; la Corte lo richiama come parametro di valutazione della richiesta assolutoria.

Massime di principio

  • La custodia di armi in cassaforte all'interno di un immobile di legittima disponibilità costituisce, di regola, indice di diligenza e può configurare una valida misura di sicurezza tale da escludere responsabilità per omessa custodia.
  • La mera esistenza di una procedura di rilascio dell'immobile non ancora eseguita non può retroagire per imputare una obbligazione di trasferire preventivamente le armi: la valutazione di negligenza va riferita alla concreta situazione temporale e fattuale al momento del fatto contestato.
  • Quando sussiste una causa estintiva (es. prescrizione), il giudice può comunque pronunciare assoluzione ai sensi dell'art. 129, comma 2, solo se l'assenza del fatto o della responsabilità emerge dagli atti in modo chiaro, manifesto e incontestabile.
  • In cassazione è essenziale che il ricorrente alleghi e produca in forma autosufficiente gli atti e le prove su cui basa le censure; l'omissione di documentazione integrale può rendere parzialmente inammissibili o indebolire il ricorso.
  • Per casi analoghi, il difensore dovrebbe evidenziare la concreta collocazione e le modalità di custodia delle armi al momento del fatto, nonché la tempistica rispetto a eventuali procedure esecutive sull'immobile, per dimostrare l'assenza di colpa.

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