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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 25257/2024 del 26/06/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La ricorrente ha chiesto il riconoscimento del vincolo della continuazione tra quattro furti in abitazione (consumati o tentati) commessi tra il 15/01/2015 e il 02/03/2015. Il ricorso deduceva che il Tribunale non avrebbe valutato adeguatamente gli indici di unicità del disegno criminoso (stretta contiguità temporale e territoriale, identità strutturale delle condotte) e non avrebbe motivato in che cosa si fondasse l'esclusione della programmazione originaria dei reati, sostenendo che l'affermazione che si tratti di una "propensione a delinquere" fosse apodittica.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto adeguata e coerente la motivazione del Tribunale di Torino, il quale aveva riconosciuto omogeneità e analogia delle modalità ma non aveva riscontrato elementi concreti e sufficienti per ritenere che i reati fossero stati programmati fin dall'inizio come parte di un unico disegno criminoso. La Corte ha richiamato il principio secondo cui il riconoscimento della continuazione richiede l'accertamento di indicatori concreti (omogeneità del bene tutelato, contiguità spazio-temporale, modalità, sistematicità, abitudini programmate di vita) e, soprattutto, la prova che i reati successivi fossero stati programmati almeno nelle linee essenziali al momento del primo. Ha inoltre sottolineato che la mera contiguità temporale o l'identità del tipo di reato possono indicare soltanto un'abitualità o una propensione delinquenziale e che grava sul condannato l'onere di allegare elementi specifici a sostegno della continuazione. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod.proc.pen.

    ricorso per cassazione per motivi relativi alla violazione di legge e insufficienza/mancata motivazione

    La Corte valuta il motivo dedotto da ricorrente relativo alla violazione e carenza motivazionale, ritenendolo infondato perché la motivazione del giudice dell'esecuzione è risultata adeguata e dettagliata.

  • art. 81, comma 2, cod.pen.

    disciplina del reato continuato

    Va interpretato come richiedente la prova di un "unico disegno criminoso" programmato almeno nelle linee essenziali: la continuazione non si può riconoscere sulla sola base di omogeneità dei reati o contiguità temporale.

  • art. 671 cod.proc.pen.

    procedura davanti al giudice dell'esecuzione (istanze relative all'esecuzione e loro valutazione)

    Regola l'attività del giudice dell'esecuzione nell'esaminare istanze come quella sul vincolo della continuazione; il giudice deve motivare la propria valutazione sugli elementi probatori.

  • Giurisprudenza - Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017 (Gargiulo) Rv.270074

    richiami giurisprudenziali sul necessario approfondimento degli indici per la continuazione

    Conferma che il riconoscimento della continuazione richiede la verifica di concreti indicatori (omogeneità, contiguità, modalità, sistematicità, programmazione) e che la presenza isolata di alcuni indici non è sufficiente se i reati risultano frutto di determinazioni estemporanee.

  • Giurisprudenza - Sez. 1, n. 35806 del 20/04/2016 Rv.267580

    onere della prova per il condannato che chiede la continuazione

    Stabilisce che grava sul condannato l'onere di allegare elementi specifici e concreti a sostegno della continuazione; la mera contiguità cronologica o identità di titolo non basta.

Massime di principio

  • Il vincolo della continuazione richiede la prova di un "unico disegno criminoso" programmato almeno nelle linee essenziali al momento del primo reato; omogeneità e vicinanza temporale non bastano da sole.
  • Sulla parte che invoca la continuazione grava l'onere di allegare elementi specifici e concreti (modalità operative, indizi di pianificazione, sistematicità, ricorrenza non casuale), non il semplice riferimento a fatti omogenei.
  • Il giudice dell'esecuzione deve motivare con approfondimento logico e concreto la decisione, valutando tutti gli indici disponibili e distinguendo tra propensione/abitudinarietà delinquenziale e programmazione originaria.
  • La contiguità spazio-temporale è un elemento rilevante ma non determinante: periodi di distanza anche di alcune settimane possono rendere plausibile la delibazione estemporanea di ciascun reato.
  • L'omogeneità delle condotte può indicare una scelta di vita delinquenziale piuttosto che un progetto unitario; il beneficio di una pena unica spetta solo se il progetto unitario è accertato.

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