Cassazione Civile, Ordinanza n. 27190/2023 del 22/09/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (creditore)
La controversia
Nel corso di un'espropriazione presso terzi promossa da una società creditrice contro una debitrice, con il Comune quale terzo pignorato, una società interveniente sulla base di cambiali si vide assegnare solo una minima parte del credito vantato. Ritenendo errata la collocazione e la liquidazione del proprio credito, propose opposizione agli atti esecutivi, che fu rigettata dal tribunale. In cassazione dedusse due motivi: con il primo lamentò omessa e falsa applicazione degli artt. 82, comma 2, e 499, comma 2, c.p.c., sostenendo che il difensore avversario era privo di valida procura e che la questione del potere di agire del difensore della società interveniente era stata mal valutata; con il secondo denunciò violazione degli artt. 615, 617 e 553 c.p.c. in ordine alla graduazione dei crediti e alla loro liquidazione. La controricorrente replicò sostenendo l'infondatezza delle censure. Sono rimasti intimati la debitrice esecutata e il terzo pignorato.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il primo motivo non si confrontasse con la ratio decidendi della sentenza impugnata, fondata sull'inesistenza di un valido atto di intervento per difetto di rituale procura alle liti, poiché il ricorso non descriveva adeguatamente il contenuto dell'atto di intervento, non specificava se fosse stato sottoscritto dal legale rappresentante o dal difensore e, nel secondo caso, se vi fosse valida procura, né riportava in modo puntuale il contenuto degli atti di precetto invocati come fonte della procura. La doglianza si riduceva quindi a una generica contrapposizione alle conclusioni del tribunale. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito, perché relativo alla graduazione e liquidazione del credito e precluso dall'inammissibilità del primo motivo. La ricorrente è stata condannata alle spese di legittimità, con distrazione in favore del difensore della controricorrente, ed è stato dato atto dell'obbligo dell'ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
richiamato quale parametro formale di deduzione dei motivi per violazione o falsa applicazione di legge; la Corte ne valorizza l'inidoneità della censura a confrontarsi con la decisione impugnata.
richiamato dal ricorrente a sostegno della dedotta carenza di potere ad agire del difensore.
richiamato dal ricorrente in tema di intervento del creditore nell'esecuzione.
art. 366, comma 1, n. 6 c.p.c.
evocato per sottolineare la necessità di specifica indicazione e trascrizione degli atti e dei documenti rilevanti a fondamento del ricorso.
richiamato nel secondo motivo in tema di opposizione all'esecuzione, ma ritenuto non decisivo rispetto alla declaratoria di inammissibilità del primo motivo.
richiamato nel secondo motivo in tema di opposizione agli atti esecutivi, ma il suo esame è stato assorbito.
richiamato nel secondo motivo con riguardo all'assegnazione e graduazione dei crediti nell'espropriazione presso terzi.
richiamato per la distrazione delle spese in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
richiamato in relazione al procedimento camerale e al termine per il deposito della motivazione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
applicato per dare atto dei presupposti del raddoppio del contributo unificato in caso di inammissibilità del ricorso.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato come base del contributo unificato dovuto anche per l'ulteriore importo in caso di soccombenza processuale.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione la censura deve confrontarsi specificamente con la ratio decidendi della sentenza impugnata; la mancata presa in considerazione del fondamento decisorio determina inammissibilità del motivo.
- Quando si deduce l'inesistenza o invalidità di un atto processuale per difetto di procura o di jus postulandi, il ricorrente deve riprodurre in modo puntuale il contenuto degli atti rilevanti e indicare dove risultino nel fascicolo; affermazioni generiche o meramente assertive non sono sufficienti.
- La procura alle liti non può essere presunta in base a riferimenti generici ad atti diversi o successivi, se non emerge in modo chiaro il conferimento del potere rappresentativo per l'atto processuale specificamente contestato.
- Se il primo motivo di ricorso è dichiarato inammissibile per ragioni assorbenti, le ulteriori censure che presuppongono l'esame della questione pregiudiziale restano assorbite.
- In caso di inammissibilità del ricorso per cassazione, seguono la condanna alle spese e, se dovuto, l'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
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