Cassazione Penale, Sentenza n. 35781/2026 del 12/10/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (imputata)
La controversia
L’imputata ha impugnato la sentenza del 10 dicembre 2025 della Corte d’appello di Milano, che aveva confermato la condanna pronunciata in abbreviato per bancarotta fraudolenta impropria da operazioni dolose, contestata per la sistematica omissione del pagamento di imposte e contributi previdenziali nel periodo 2010-2019, con fallimento della società dichiarato il 26 aprile 2021. La ricorrente, amministratrice di diritto dal 16 aprile al 18 settembre 2019, sosteneva di essere stata una mera prestanome della sorella e del cognato, amministratori di fatto, e di avere accettato l’incarico a condizione di non svolgere attività gestoria. Con due motivi denunciava violazione di legge e vizio di motivazione quanto all’elemento soggettivo e al proprio contributo concorsuale: la condanna sarebbe stata fondata apoditticamente sulla carica formale e sull’asserita accettazione del rischio, senza prova della consapevolezza e dell’apporto alla condotta illecita, in particolare rispetto a omissioni protrattesi per la maggior parte prima della sua nomina.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso e annullato la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte d’appello di Milano per un nuovo giudizio. Ha rilevato che la motivazione aveva fatto discendere la responsabilità dalla sola carica formale e dalla generica accettazione del rischio, senza accertare concretamente le operazioni dolose, il loro rapporto causale con il dissesto, i soggetti cui erano attribuibili, la natura dell’apporto dell’imputata, la sua consapevolezza e adesione, né la quota del passivo erariale e previdenziale a lei rimproverabile. Il giudice del rinvio dovrà valutare tali aspetti evitando automatismi probatori e considerando che l’incarico dell’imputata durò pochi mesi, mentre le omissioni contestate coprivano il periodo 2010-2019. Il Procuratore generale aveva chiesto l’annullamento con rinvio; il difensore aveva chiesto l’accoglimento. Il dispositivo riportato si interrompe dopo «P.Q.M.» e non specifica statuizioni sulle spese.
Norme richiamate
art. 223, comma 2, n. 2, legge fallimentare
In particolare, all'interno del n. 2, si rinviene la fattispecie del fallimento cagionato con dolo (caratterizzata dal fatto che l'evento del reato entra nel fuoco del dolo dell'agente) e quella del fallimento da operazioni dolose, in cui il dolo deve sorreggere i comportamenti che hanno condotto la società al fallimento.
Nella bancarotta da operazioni dolose il dolo deve investire i comportamenti che hanno condotto al fallimento, mentre il dissesto è un evento non voluto, la cui prevedibilità va accertata concretamente.
Il primo comma estende a coloro che rivestono le ridette qualifiche la punibilità per i medesimi fatti ascritti all'imprenditore individuale dall'art. 216 I. fa Il.
La norma individua i fatti di bancarotta dell’imprenditore individuale la cui punibilità è estesa, ai sensi dell’art. 223, ai soggetti qualificati degli organi societari.
Da qui il corollario per cui, qualora lasci ad altri la gestione di fatto della società, l'amministratore formale, privo di reali poteri gestori, non è esonerato dal dovere di vigilare sull'operato dei delegati o degli amministratori di fatto e, conseguentemente, dalla responsabilità penale, eventualmente in forza del disposto di cui all'art. 40 secondo comma, cod. pen.
L’amministratore formale che lascia la gestione ad altri può rispondere anche per omissione, in relazione al dovere di vigilanza, ma la responsabilità non è automatica e richiede l’accertamento concreto dell’elemento soggettivo e del contributo al reato.
Il secondo comma punisce, invece, le medesime persone, se: 1) hanno cagionato, o concorso a cagionare, il dissesto della società, commettendo alcuno dei fatti previsti dagli articoli 2621, 2622, 2626, 2627, 2628, 2629, 2632, 2633 e 2634 del codice civile; 2) hanno cagionato con dolo o per effetto di operazioni dolose il fallimento della società.
L’art. 2621 c.c. è richiamato quale uno dei reati societari la cui commissione, se causa o concorre a causare il dissesto, integra l’ipotesi prevista dall’art. 223, comma 2, n. 1, legge fallimentare.
Il secondo comma punisce, invece, le medesime persone, se: 1) hanno cagionato, o concorso a cagionare, il dissesto della società, commettendo alcuno dei fatti previsti dagli articoli 2621, 2622, 2626, 2627, 2628, 2629, 2632, 2633 e 2634 del codice civile; 2) hanno cagionato con dolo o per effetto di operazioni dolose il fallimento della società.
L’art. 2622 c.c. è richiamato quale uno dei reati societari che, se causa o concorre a causare il dissesto, rientra nell’ipotesi prevista dall’art. 223, comma 2, n. 1, legge fallimentare.
Il secondo comma punisce, invece, le medesime persone, se: 1) hanno cagionato, o concorso a cagionare, il dissesto della società, commettendo alcuno dei fatti previsti dagli articoli 2621, 2622, 2626, 2627, 2628, 2629, 2632, 2633 e 2634 del codice civile; 2) hanno cagionato con dolo o per effetto di operazioni dolose il fallimento della società.
L’art. 2626 c.c. è richiamato quale uno dei reati societari che, se causa o concorre a causare il dissesto, rientra nell’ipotesi prevista dall’art. 223, comma 2, n. 1, legge fallimentare.
Il secondo comma punisce, invece, le medesime persone, se: 1) hanno cagionato, o concorso a cagionare, il dissesto della società, commettendo alcuno dei fatti previsti dagli articoli 2621, 2622, 2626, 2627, 2628, 2629, 2632, 2633 e 2634 del codice civile; 2) hanno cagionato con dolo o per effetto di operazioni dolose il fallimento della società.
L’art. 2627 c.c. è richiamato quale uno dei reati societari che, se causa o concorre a causare il dissesto, rientra nell’ipotesi prevista dall’art. 223, comma 2, n. 1, legge fallimentare.
Il secondo comma punisce, invece, le medesime persone, se: 1) hanno cagionato, o concorso a cagionare, il dissesto della società, commettendo alcuno dei fatti previsti dagli articoli 2621, 2622, 2626, 2627, 2628, 2629, 2632, 2633 e 2634 del codice civile; 2) hanno cagionato con dolo o per effetto di operazioni dolose il fallimento della società.
L’art. 2628 c.c. è richiamato quale uno dei reati societari che, se causa o concorre a causare il dissesto, rientra nell’ipotesi prevista dall’art. 223, comma 2, n. 1, legge fallimentare.
Il secondo comma punisce, invece, le medesime persone, se: 1) hanno cagionato, o concorso a cagionare, il dissesto della società, commettendo alcuno dei fatti previsti dagli articoli 2621, 2622, 2626, 2627, 2628, 2629, 2632, 2633 e 2634 del codice civile; 2) hanno cagionato con dolo o per effetto di operazioni dolose il fallimento della società.
L’art. 2629 c.c. è richiamato quale uno dei reati societari che, se causa o concorre a causare il dissesto, rientra nell’ipotesi prevista dall’art. 223, comma 2, n. 1, legge fallimentare.
Il secondo comma punisce, invece, le medesime persone, se: 1) hanno cagionato, o concorso a cagionare, il dissesto della società, commettendo alcuno dei fatti previsti dagli articoli 2621, 2622, 2626, 2627, 2628, 2629, 2632, 2633 e 2634 del codice civile; 2) hanno cagionato con dolo o per effetto di operazioni dolose il fallimento della società.
L’art. 2632 c.c. è richiamato quale uno dei reati societari che, se causa o concorre a causare il dissesto, rientra nell’ipotesi prevista dall’art. 223, comma 2, n. 1, legge fallimentare.
Il secondo comma punisce, invece, le medesime persone, se: 1) hanno cagionato, o concorso a cagionare, il dissesto della società, commettendo alcuno dei fatti previsti dagli articoli 2621, 2622, 2626, 2627, 2628, 2629, 2632, 2633 e 2634 del codice civile; 2) hanno cagionato con dolo o per effetto di operazioni dolose il fallimento della società.
L’art. 2633 c.c. è richiamato quale uno dei reati societari che, se causa o concorre a causare il dissesto, rientra nell’ipotesi prevista dall’art. 223, comma 2, n. 1, legge fallimentare.
Il secondo comma punisce, invece, le medesime persone, se: 1) hanno cagionato, o concorso a cagionare, il dissesto della società, commettendo alcuno dei fatti previsti dagli articoli 2621, 2622, 2626, 2627, 2628, 2629, 2632, 2633 e 2634 del codice civile; 2) hanno cagionato con dolo o per effetto di operazioni dolose il fallimento della società.
L’art. 2634 c.c. è richiamato quale uno dei reati societari che, se causa o concorre a causare il dissesto, rientra nell’ipotesi prevista dall’art. 223, comma 2, n. 1, legge fallimentare.
Massime di principio
- La bancarotta fraudolenta da operazioni dolose richiede che il dolo investa le operazioni, cioè la condotta complessa e consapevolmente posta in essere in violazione dei doveri gestori; il dissesto non deve essere voluto, ma deve risultare prevedibile in concreto sulla base delle circostanze del caso.
- Le omissioni sistematiche di imposte e contributi possono costituire operazioni dolose quando esprimano scelte gestionali preordinate e causino un depauperamento non giustificabile nell’interesse dell’impresa, causalmente collegato al fallimento. La fattispecie non sanziona la mera evasione fiscale o previdenziale in sé.
- La carica meramente formale non esonera automaticamente l’amministratore dai doveri di vigilanza e da una possibile responsabilità omissiva, ma non basta, da sola, a fondare la responsabilità dolosa per le condotte degli amministratori di fatto.
- Per attribuire il reato all’amministratore formale occorre una prova concreta della consapevolezza dell’altrui operato illecito e del suo contributo, anche omissivo; la carica formale può costituire un indizio, ma il giudice deve valutare le circostanze specifiche ed evitare automatismi probatori.
- Quando la condotta contestata si estende per un periodo in larga parte anteriore all’assunzione della carica, la motivazione deve individuare quali condotte e quale quota del passivo siano concretamente riconducibili all’imputato, nonché il suo apporto e il grado di adesione soggettiva.
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