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Cassazione Penale, Ordinanza n. 19676/2026 del 29/05/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La sentenza impugnata aveva confermato la responsabilità di due imputati per furto in abitazione, riducendo soltanto il trattamento sanzionatorio. In cassazione i ricorrenti hanno proposto due censure di analogo contenuto: con il primo motivo hanno sostenuto che il locale nel quale era avvenuto il fatto, qualificato come deposito, non potesse essere considerato un'abitazione; con il secondo hanno dedotto che il fatto fosse stato erroneamente qualificato come furto consumato e non tentato, ritenendo che non si fosse perfezionato il possesso pieno della refurtiva.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto entrambi i motivi manifestamente infondati. Quanto al primo, ha osservato che il deposito era pertinenziale all'abitazione della persona offesa, sicché la qualificazione del fatto come furto in abitazione era corretta. Quanto al secondo, ha rilevato che gli imputati, dopo aver asportato la refurtiva dal locale, l'avevano collocata in un veicolo a loro disposizione e si erano allontanati per circa 200 metri prima di essere raggiunti dalla polizia giudiziaria; ne è stata tratta la conclusione che essi avevano comunque acquisito, seppure per breve tempo, il possesso dei beni sottratti, con conseguente consumazione del delitto. I ricorsi sono stati pertanto dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma prevista a titolo di sanzione pecuniaria processuale, oltre alle conseguenze accessorie previste dalla legge.

Norme richiamate

  • art. 624-bis c.p.

    Il fatto è stato ricondotto alla figura del furto in abitazione, ritenendo sufficiente che il locale fosse pertinenziale all'abitazione della persona offesa.

  • art. 624 c.p.

    La Corte ha ribadito che il furto è consumato quando l'autore acquisisce, anche solo per un breve tempo, il possesso dei beni sottratti e riesce ad allontanarsene.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di ricorso dichiarato inammissibile, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria processuale.

Massime di principio

  • Ai fini del furto in abitazione, rileva anche il locale che, pur non essendo strettamente l'abitazione, risulti pertinenziale ad essa, poiché conserva il collegamento funzionale con il domicilio della persona offesa.
  • Il furto deve ritenersi consumato quando l'agente consegue la disponibilità autonoma, sia pure temporanea e per un breve lasso di tempo, della cosa sottratta, accompagnata da un effettivo allontanamento dal luogo della sottrazione.
  • La qualificazione del fatto come tentato non può essere accolta se risulta che la refurtiva sia stata già trasferita in un mezzo a disposizione degli autori e questi si siano allontanati dal luogo, poiché ciò integra il possesso minimo richiesto per la consumazione.
  • Quando i motivi di ricorso si risolvono in censure manifestamente infondate sulla qualificazione giuridica del fatto, la Corte può dichiarare l'inammissibilità del ricorso con le conseguenze economiche previste dalla legge.

Come è indicizzato

MaterieFurtoImpugnazioni
RamiDelitti contro il patrimonioProcesso penale
IstitutiTentativo

Testo integrale

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