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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 27268/2026 del 20/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (creditore)

La controversia

La società mandataria del cessionario di un credito fondiario garantito da ipoteca su un immobile confiscato ha chiesto l'annullamento dell'ordinanza del giudice dell'esecuzione che aveva rigettato l'opposizione al precedente diniego di non opponibilità della confisca al credito. La vicenda riguardava un mutuo fondiario con ipoteca volontaria concesso nel 2006 dalla banca originaria, poi ceduto in blocco a una SPV e infine alla società attuale ricorrente. Il bene era stato confiscato all'esito di sentenza ex art. 444 c.p.p. per plurimi reati di truffa aggravata, falso materiale in atto pubblico, contraffazione di sigilli e induzione in falso ideologico, commessi a partire dal 2008. I motivi di ricorso deducevano: a) motivazione apparente e violazione degli artt. 666, 667, 676 e 125 c.p.p., perché il provvedimento si sarebbe limitato a replicare il precedente senza esaminare le difese; b) violazione dell'art. 52 d.lgs. 159/2011 per avere attribuito al cessionario in blocco un onere di indagine completa sulla singola posizione debitoria; c) violazione degli artt. 666, 667, 676 e 125 c.p.p. in relazione alla buona fede del creditore originario e del cessionario, senza valutare la documentazione sulle verifiche svolte dalla banca al momento dell'erogazione del mutuo e l'assenza di collegamento tra il credito e l'attività illecita.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso, rilevando che il giudice dell'esecuzione aveva motivato in modo solo apparente, limitandosi a richiamare pedissequamente il precedente provvedimento e a enunciare il principio secondo cui la cessione in blocco non basta da sola a dimostrare la buona fede, senza però confrontarsi con le specifiche allegazioni difensive e documentali sulla anteriorità del mutuo rispetto ai fatti criminosi, sulla mancanza di nesso tra credito e attività illecita e sulle verifiche patrimoniali compiute dall'originario finanziatore. La Corte ha invece respinto il secondo motivo, chiarendo che la cessione in blocco non esonera il cessionario dagli oneri di verifica e di prova della buona fede propria e del dante causa. Ha quindi annullato l'ordinanza impugnata con rinvio al GIP del Tribunale di Napoli per un nuovo esame degli atti e degli eventuali ulteriori accertamenti sulla opponibilità alla confisca del credito ipotecario.

Norme richiamate

  • art. 666 c.p.p.

    richiamato per la disciplina dell'opposizione in sede esecutiva e per il dovere di esame del contraddittorio nel giudizio di esecuzione

  • art. 667 c.p.p.

    richiamato per la riqualificazione e la trasmissione degli atti al giudice competente nel procedimento di opposizione

  • art. 676 c.p.p.

    richiamato quale norma del giudizio esecutivo relativo alla decisione sulla confisca e sulle opposizioni

  • art. 125 c.p.p.

    richiamato in relazione all'obbligo di motivazione del provvedimento giurisdizionale

  • art. 52 d.lgs. 159/2011

    richiede che il credito non sia strumentale all'attività illecita o al suo frutto/reimpiego e che il creditore dimostri buona fede e inconsapevole affidamento

  • art. 58 d.lgs. 385/1993

    evocato quale disciplina della cessione in blocco del credito, che non vale di per sé a dimostrare la mala fede del cessionario né a esonerarlo dagli oneri di verifica

  • art. 444 c.p.p.

    richiamato come base della sentenza di applicazione della pena che ha preceduto la confisca

  • art. 52 d.lgs. 196/03

    richiamato solo per l'omissione dei dati identificativi in caso di diffusione del provvedimento

Massime di principio

  • In tema di opponibilità del credito garantito da ipoteca alla confisca, il giudice dell'esecuzione deve esaminare in modo effettivo le allegazioni difensive del creditore e non può limitarsi a una motivazione meramente riproduttiva o assertiva.
  • La buona fede e l'incolpevole affidamento del creditore terzo non si presumono: devono essere dimostrati nel procedimento esecutivo, con verifica concreta dell'assenza di strumentalità del credito rispetto all'attività illecita e della non conoscibilità della provenienza illecita dei beni o dei proventi.
  • La cessione del credito 'in blocco' non vale, da sola, né a fondare automaticamente la mala fede del cessionario né a esonerarlo dagli oneri di allegazione e prova; il cessionario deve comunque fornire elementi sulla buona fede propria e del dante causa originario.
  • L'accertamento compiuto nel giudizio di cognizione senza la partecipazione del creditore non è automaticamente opponibile al terzo nella fase esecutiva: esso costituisce solo il punto di partenza del giudizio sull'opponibilità del credito, che richiede un autonomo contraddittorio.
  • Per verificare l'opponibilità del credito alla confisca occorre considerare, oltre alla anteriorità del credito e della garanzia, anche le circostanze della concessione del finanziamento, la capacità patrimoniale e reddituale del debitore, le verifiche svolte dall'istituto erogante e l'eventuale collegamento del credito con l'illecito.
  • La motivazione del giudice dell'esecuzione è viziata quando non si confronta con le specifiche risultanze documentali offerte dal creditore e si risolve nel mero richiamo di principi giurisprudenziali astratti non applicati al caso concreto.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSequestroFalsità in atto pubblicoUso di atto falsoFurto
RamiProcesso penaleReati contro la fede pubblicaDelitti contro il patrimonio
IstitutiConfiscaInutilizzabilità della prova

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