Cassazione Penale, Sentenza n. 25374/2026 del 06/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Un soggetto estraneo ai reati tributari oggetto di indagine aveva chiesto la restituzione di una somma di denaro sequestrata presso la sua abitazione. Il Tribunale di Potenza aveva respinto l'appello cautelare, ritenendo che il vincolo non fosse un sequestro probatorio ma un sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente, disposto in un procedimento per reati tributari a carico di altri soggetti, e che il denaro fosse in realtà riferibile all'indagato principale, essendo il ricorrente un mero custode/detentore per conto altrui. Con il ricorso per cassazione il terzo interessato ha dedotto: 1) violazione dell'art. 125, comma 3, c.p.p. e motivazione apparente, perché il Tribunale non avrebbe esaminato i rilievi difensivi e il GIP si sarebbe limitato a richiamare le argomentazioni del PM; 2) violazione dell'art. 262 c.p.p. per illegittima postuma qualificazione e modifica unilaterale del titolo cautelare, sostenendo che l'ordinanza di sequestro preventivo era anteriore al verbale di sequestro probatorio e che i due atti sarebbero autonomi; ha inoltre contestato l'applicabilità della confisca e l'asserita intestazione fittizia, negando prova della riferibilità del denaro all'indagato.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il ricorrente, quale terzo rispetto ai reati tributari contestati, non avesse allegato né dimostrato il titolo del proprio diritto alla restituzione della somma sequestrata, limitandosi a censurare la qualificazione del vincolo cautelare senza spiegare il rapporto giuridico con il bene e l'interesse concreto e attuale alla restituzione. La Corte ha richiamato il principio per cui, in materia di impugnazioni cautelari reali, la legittimazione astratta ex artt. 322 e 322-bis c.p.p. va coordinata con la verifica dell'interesse concreto e attuale alla luce degli artt. 568, comma 4, e 591, comma 1, lett. a), c.p.p. Ha inoltre osservato che il ricorrente non si era confrontato con la motivazione del provvedimento impugnato, che aveva qualificato il sequestro come preventivo sulla base degli atti e aveva ritenuto il denaro provento del reato tributario e pertanto riferibile all'indagato principale. Conseguentemente, il ricorso è stato dichiarato inammissibile con condanna alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
invocato dalla difesa per dedurre un vizio di motivazione apparente del provvedimento cautelare
invocato per contestare la presunta illegittima qualificazione successiva del titolo del sequestro
richiamato per individuare le categorie legittimate all'impugnazione in materia di sequestro preventivo
richiamato insieme all'art. 322 c.p.p. nella disciplina delle impugnazioni cautelari reali
richiamato nella disciplina del riesame/appello in materia di sequestro preventivo
utilizzato per affermare che l'ammissibilità dell'impugnazione richiede un interesse concreto e attuale
art. 591, comma 1, lett. a), c.p.p.
richiamato quale causa di inammissibilità in difetto di legittimazione concreta all'impugnazione
base per la condanna alle spese processuali e alla somma in favore della Cassa delle Ammende
richiamato nel testo con riferimento alla conferma del sequestro da parte dell'autorità competente
menzionato dalla difesa per escludere l'applicabilità della confisca di prevenzione/obbligatoria, ma non decisivo nella ratio decidendi
Massime di principio
- In materia di impugnazioni avverso il sequestro preventivo, la legittimazione astratta prevista dalle norme speciali va integrata con la verifica, ex artt. 568, comma 4, e 591, comma 1, lett. a), c.p.p., dell'esistenza di un interesse concreto e attuale alla restituzione del bene.
- Il terzo che chieda la restituzione di cose sequestrate deve allegare e dimostrare il proprio titolo sul bene e il concreto rapporto giuridico che fonda la pretesa restitutoria; la mera contestazione della qualificazione del vincolo non basta a radicare l'ammissibilità del ricorso.
- Il ricorrente deve confrontarsi specificamente con la motivazione del provvedimento impugnato; se la decisione di merito è sorretta da una qualificazione non apparente del sequestro e dalla riferibilità del bene all'indagato, la censura che non investe tali rationes è inidonea a superare il vaglio di ammissibilità.
- Quando il giudice ritenga che il bene sequestrato sia provento del reato e nella disponibilità solo formale del terzo, quest'ultimo non può ottenere la restituzione se non dimostra una autonoma e lecita posizione dominicale o possessoria compatibile con il bene.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese processuali e, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, il versamento alla Cassa delle Ammende in misura equitativa.
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