Salta al contenuto
Parere

Parere n. 185/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1

Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto con deposito diretto ex art. 11 d.P.R. n. 1199/1971, dall’Azienda agricola Levante di Romani Fratelli s.s. contro l’Agenzia per le erogazioni in agricoltura per l’annullamento del provvedimento n. 0093322 del 12 dicembre 2023 di rigetto delle istanze di ricalcolo del prelievo relativo alle cd. quote latte.

Giustizia amministrativa202400551

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IRicorso straordinario al Presidente della Repubblica

Impugnazione del provvedimento AGEA n. 0093322 del 12 dicembre 2023, di rigetto delle istanze di ricalcolo del prelievo supplementare relativo alle quote latte per le campagne 1996/1997 e 2002

Esito

RIGETTO

Prevale l’amministrazione

La questione giuridica

La ricorrente, produttrice di latte bovino, aveva subito l'imputazione di prelievi supplementari per il mancato rispetto della quota di riferimento individuale nelle campagne 1996/1997 e 2002/2003, per importi rispettivamente pari a euro 355.618,12 ed euro 626.976,48, oltre interessi. Le relative somme erano state oggetto di contratti di rateizzazione. Dopo la sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea nella causa C-348/18 del 27 giugno 2019, la ricorrente aveva chiesto ad AGEA il ricalcolo degli importi, sostenendo che l'illegittimità del criterio nazionale di compensazione e riassegnazione delle quote imponesse una nuova quantificazione. AGEA aveva respinto le istanze richiamando l'art. 10-bis del d.l. n. 69/2023, convertito dalla l. n. 103/2023, che limita il ricalcolo ai produttori destinatari di una sentenza definitiva di annullamento dell'imputazione del prelievo con ordine di ricalcolo, nonché agli altri soggetti individuati dalla disposizione. La ricorrente ha dedotto: violazione dell'art. 3 Cost. per disparità di trattamento tra produttori vittoriosi in giudizio e produttori che avevano definito la propria posizione mediante rateizzazione; eccesso di potere per contraddittorietà e falsità dei presupposti; violazione dei regolamenti europei in materia di prelievo supplementare e mancata riassegnazione dei quantitativi inutilizzati; violazione dell'art. 16 del regolamento (CE) n. 595/2004; incompetenza, sviamento, manifesta illogicità e contraddittorietà; nonché richiesta di rimessione alla Corte di giustizia e, in subordine, di sollevare questione di legittimità costituzionale. L'amministrazione ha eccepito che le imputazioni erano state oggetto di ricorsi respinti dal TAR Lazio con sentenze n. 806/2013 e n. 5095/2013, divenute definitive per mancata impugnazione.

Il parere

Il Consiglio di Stato ha ritenuto il ricorso infondato e lo ha respinto. Il procedimento consultivo ha rispettato il contraddittorio, poiché la relazione ministeriale è stata trasmessa alla ricorrente, che ha presentato controdeduzioni. Il primo motivo è stato respinto: l'art. 10-bis del d.l. n. 69/2023 non introduce una disparità di trattamento irragionevole né limita illegittimamente la tutela giurisdizionale, poiché distingue tra rapporti ancora controversi o definiti con una sentenza favorevole e rapporti ormai consolidati per mancata tempestiva impugnazione. La scelta legislativa di preservare la certezza dei rapporti giuridici e gli atti ormai inoppugnabili è coerente anche con il diritto dell'Unione europea. Sono stati respinti anche gli ulteriori motivi, in quanto l'eventuale contrasto del provvedimento amministrativo con il diritto unionale determina un vizio di annullabilità, non di nullità, da far valere mediante tempestiva impugnazione dell'atto originario. Una volta formatosi il giudicato o decorso il termine decadenziale, il vizio non può essere fatto valere impugnando atti successivi o chiedendo il ricalcolo. La procedura prevista dall'art. 10-bis è quindi coerente con tali principi e non si applica ai rapporti definitivamente consolidati in senso sfavorevole al produttore. Il richiamo alla sentenza del Consiglio di Stato n. 3028 del 3 aprile 2024 è stato ritenuto non pertinente, poiché riferito a una fattispecie precedente sia alla sentenza della Corte di giustizia nella causa C-348/18 sia all'intervento normativo del d.l. n. 69/2023.

Osservazioni

Motivo a) - Violazione dell'art. 3 Cost. e questione di legittimità costituzionale

La censura è infondata. L'art. 10-bis del d.l. n. 69/2023 non determina un'ingiustificata disparità di trattamento, poiché consente il ricalcolo ai produttori che abbiano ottenuto una sentenza definitiva favorevole o che abbiano tempestivamente impugnato l'atto originario, escludendo invece i rapporti ormai consolidati. La tutela giurisdizionale non è irragionevolmente limitata, perché il produttore avrebbe potuto impugnare l'atto nei termini ordinari. I dubbi di costituzionalità sono manifestamente infondati.

Motivo b) - Contraddittorietà e falsità dei presupposti relativi alla definitività delle imputazioni

La censura è infondata. Le imputazioni relative alle campagne 1996/1997 e 2002/2003 erano state impugnate davanti al TAR Lazio e i ricorsi erano stati respinti con sentenze divenute definitive per mancata impugnazione. Le relative posizioni risultavano pertanto consolidate e non potevano essere riaperte mediante una richiesta amministrativa di ricalcolo.

Motivi c), d) ed e) - Violazione della disciplina unionale, incompetenza, sviamento e vizi della motivazione

Le censure sono infondate. L'eventuale contrasto del provvedimento con il diritto dell'Unione europea integra un vizio di violazione di legge e comporta l'annullabilità dell'atto, non la sua nullità. Il vizio doveva essere dedotto tempestivamente contro l'atto originario e non può essere fatto valere dopo la formazione del giudicato o la scadenza del termine di impugnazione mediante contestazione di atti successivi. L'art. 10-bis del d.l. n. 69/2023 è coerente con il principio di certezza del diritto e con la tutela dei rapporti ormai definiti.

Richieste di rimessione alla Corte di giustizia e di sollevazione della questione di legittimità costituzionale

Non ricorrono i presupposti per la rimessione alla Corte di giustizia né per il rinvio alla Corte costituzionale, poiché le questioni prospettate risultano infondate alla luce dei principi sulla definitività degli atti amministrativi, sul giudicato e sulla decadenza dall'impugnazione.

Norme richiamate

  • art. 11 d.P.R. n. 1199/1971

    Disciplina il deposito diretto del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

  • art. 10-bis d.l. n. 69/2023, convertito con modificazioni dalla l. n. 103/2023

    nei confronti dei produttori destinatari di una sentenza definitiva che annulla l'imputazione di prelievo supplementare e ne dispone il ricalcolo

    La procedura di ricalcolo è limitata ai produttori che abbiano ottenuto una sentenza definitiva favorevole o che rientrino nelle ulteriori categorie individuate dalla disposizione; restano esclusi i rapporti ormai consolidati per mancata tempestiva impugnazione.

  • art. 3 Cost.

    Non risulta violato dall'art. 10-bis, poiché la differenziazione tra rapporti ancora controversi e rapporti definitivamente consolidati è ragionevole e giustificata dall'esigenza di certezza del diritto.

  • art. 2 regolamento (CEE) n. 3950/1992

    Richiamato dalla ricorrente in relazione alle operazioni di compensazione e riassegnazione dei quantitativi di riferimento inutilizzati; il Consiglio di Stato non ne ha riconosciuto la violazione nel caso concreto.

  • art. 10 regolamento (CE) n. 1788/2003

    Richiamato dalla ricorrente in relazione alla rideterminazione del prelievo; la censura è stata ritenuta comunque preclusa dalla definitività delle imputazioni.

  • art. 16 regolamento (CE) n. 595/2004

    La disposizione è stata invocata per sostenere l'illegittimità del criterio nazionale fondato sull'esistenza di una sentenza di annullamento; il Consiglio di Stato ha ritenuto prevalente la definitività degli atti non tempestivamente impugnati.

  • art. 9, paragrafo 1, regolamento n. 1392/2001

    Richiamato dalla ricorrente in relazione ai limiti temporali e giudiziari della rideterminazione; la censura non supera la preclusione derivante dal giudicato e dalla decadenza.

  • art. 4 d.lgs. n. 104/2010

    Richiamato dalla ricorrente per dedurre incompetenza e ulteriori vizi; il motivo è stato ritenuto infondato.

  • art. 4 d.lgs. n. 104/2010

    Il contrasto con il diritto unionale di un provvedimento amministrativo integra normalmente un vizio di annullabilità, da far valere tempestivamente con l'ordinaria azione di annullamento, e non una causa di nullità.

Massime di principio

  • L'eventuale contrasto di un provvedimento amministrativo con il diritto dell'Unione europea, anche quando derivi dall'applicazione di una norma interna incompatibile con il diritto unionale, determina normalmente un vizio di annullabilità e non di nullità.
  • Il vizio di incompatibilità con il diritto dell'Unione deve essere fatto valere tempestivamente contro il provvedimento originario; dopo la formazione del giudicato o la scadenza del termine di impugnazione non può essere dedotto mediante l'impugnazione di atti successivi o mediante una richiesta amministrativa di ricalcolo.
  • È ragionevole una disciplina legislativa che limiti la riapertura o il ricalcolo dei rapporti ai soggetti che abbiano ottenuto una decisione giurisdizionale favorevole o che abbiano tempestivamente impugnato l'atto originario, escludendo i rapporti ormai consolidati, poiché essa tutela la certezza del diritto.
  • La definitività di un'imputazione amministrativa, derivante dal giudicato o dalla mancata tempestiva impugnazione, impedisce di rimettere in discussione il rapporto sostanziale anche quando successivamente emergano profili di contrasto della disciplina applicata con il diritto dell'Unione europea.
  • Il principio di effettività della tutela giurisdizionale non impone la riapertura indefinita dei rapporti amministrativi consolidati, quando l'ordinamento abbia previsto strumenti e termini ordinari per contestare tempestivamente l'atto lesivo.

Ricalcolo del prelievo supplementare sulle quote latte e definitività delle imputazioni

Il parere riguarda un ricorso straordinario proposto da un'azienda agricola produttrice di latte contro il provvedimento AGEA che ha negato il ricalcolo dei prelievi supplementari relativi alle campagne 1996/1997 e 2002/2003. Il Consiglio di Stato, Sezione Prima, ha espresso parere per il rigetto del ricorso.

Fatti e procedimento amministrativo

AGEA aveva imputato all'azienda prelievi supplementari per il mancato rispetto della quota di riferimento individuale, per euro 355.618,12 relativamente alla campagna 1996/1997 e per euro 626.976,48 relativamente alla campagna 2002/2003, oltre interessi. L'azienda aveva aderito a due piani di rateizzazione.

Dopo la sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea nella causa C-348/18 del 27 giugno 2019, l'azienda aveva chiesto una nuova quantificazione delle somme, sostenendo che l'illegittimità del criterio nazionale utilizzato per la compensazione e la riassegnazione delle quote imponesse il ricalcolo dei prelievi.

AGEA ha respinto le istanze con il provvedimento n. 0093322 del 12 dicembre 2023, richiamando l'art. 10-bis del d.l. n. 69/2023, convertito con modificazioni dalla l. n. 103/2023. Tale disposizione consente il ricalcolo, in particolare, nei confronti dei produttori destinatari di una sentenza definitiva che abbia annullato l'imputazione del prelievo supplementare e disposto il ricalcolo.

Motivi del ricorso

La ricorrente ha sostenuto:

  • che l'art. 10-bis violasse l'art. 3 Cost., creando una disparità tra i produttori vittoriosi in giudizio e quelli che avevano definito la propria posizione mediante rateizzazione;
  • che il provvedimento AGEA fosse contraddittorio e fondato su presupposti erronei quanto alla definitività delle imputazioni;
  • che fossero stati violati i regolamenti europei in materia di compensazione, riassegnazione dei quantitativi inutilizzati e determinazione del prelievo;
  • che fosse illegittimo subordinare il ricalcolo all'esistenza di una sentenza favorevole di annullamento;
  • che sussistessero incompetenza, sviamento, travisamento dei fatti e manifesta illogicità;
  • che dovesse essere rimessa alla Corte di giustizia la questione di compatibilità della disciplina nazionale con il diritto dell'Unione e, in subordine, dovesse essere sollevata questione di legittimità costituzionale.

Definitività delle imputazioni

Il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste ha riferito che le imputazioni relative alle campagne considerate erano già state impugnate davanti al TAR Lazio. I ricorsi erano stati respinti con le sentenze n. 806/2013 e n. 5095/2013, divenute definitive per mancata impugnazione.

Il Consiglio di Stato ha quindi ritenuto che le posizioni dell'azienda fossero coperte da giudicato e che non potessero essere riaperte mediante una successiva richiesta amministrativa di ricalcolo.

Valutazione sull'art. 10-bis del d.l. n. 69/2023

La Sezione ha richiamato la recente giurisprudenza del Consiglio di Stato, secondo cui l'art. 10-bis non introduce una disparità di trattamento irragionevole. La norma distingue infatti tra:

  • produttori che abbiano ottenuto una sentenza definitiva favorevole di annullamento e ricalcolo;
  • produttori che abbiano tempestivamente impugnato l'atto originario, mantenendo controverso il rapporto;
  • soggetti i cui rapporti siano invece divenuti definitivi per mancata impugnazione o per giudicato sfavorevole.

Secondo il parere, tale differenziazione è giustificata dall'esigenza di tutelare la certezza del diritto. Il legislatore può mantenere fermi gli atti divenuti inoppugnabili, anche se successivamente emergano dubbi sulla loro compatibilità con il diritto dell'Unione europea.

La tutela giurisdizionale non risulta irragionevolmente compressa, perché il privato aveva la possibilità di impugnare tempestivamente il provvedimento lesivo secondo le forme e i termini ordinari.

Rapporto tra diritto dell'Unione, annullabilità e giudicato

Il Consiglio di Stato ha ribadito che la violazione del diritto dell'Unione europea, al pari della violazione della legge nazionale e del contrasto con una norma costituzionale, determina normalmente l'annullabilità del provvedimento amministrativo, non la sua nullità.

Ne deriva che il vizio deve essere dedotto contro l'atto originario entro il termine di impugnazione. Se l'atto non viene tempestivamente contestato, oppure se sul rapporto si forma il giudicato, il vizio non può essere fatto valere successivamente impugnando atti consequenziali o chiedendo all'amministrazione di ricalcolare le somme.

La Sezione ha richiamato il principio, riconosciuto anche dalla Corte di giustizia, secondo cui le esigenze di certezza del diritto possono impedire la rimessione in discussione di provvedimenti amministrativi ormai definitivi, anche quando si invochi la loro conformità al diritto europeo.

Inapplicabilità del precedente richiamato dalla ricorrente

Il richiamo alla sentenza del Consiglio di Stato, Sez. VI, n. 3028 del 3 aprile 2024 è stato ritenuto non pertinente. Tale pronuncia riguardava una fattispecie anteriore sia alla sentenza della Corte di giustizia nella causa C-348/18 sia all'adozione dell'art. 10-bis del d.l. n. 69/2023, introdotto per dare attuazione alle conseguenze di quella pronuncia.

Conclusioni

Il Consiglio di Stato ha ritenuto corretto il diniego di AGEA, poiché le imputazioni relative alle campagne interessate erano state definitivamente consolidate da pronunce giurisdizionali non impugnate. L'art. 10-bis non impone il ricalcolo in favore di soggetti privi di una sentenza favorevole o di un giudizio ancora pendente sull'atto originario.

Il ricorso straordinario è stato pertanto respinto.

Come è indicizzato

MaterieRevoca e recupero dei contributiInvalidità del provvedimentoLegittimazione e interesse a ricorrereRicorso straordinario al Presidente della Repubblica
RamiContributi e finanziamenti pubbliciProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiPrimato del diritto UE e disapplicazioneDecadenza e tardivitàNullità del provvedimentoRiserva di legge e gerarchia delle fonti

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.