Sentenza n. 1654/2026 - Roma, Sezione 1Q
per l'annullamento previa sospensione cautelare dei seguenti atti: 1) l’esclusione dalla procedura speciale di reclutamento a domanda per la copertura di posti nella qualifica di Vigile del fuoco nel Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, riservata al personale volontario di cui al decreto del Capo Dipartimento dei Vigili del fuoco n. 238 del 14.11.2018, comunicata tramite la nota n. 9707 del 06.02.2025, del Dipartimento dei Vigili del fuoco – Direzione centrale per le Risorse umane – Ufficio V – Concorsi pubblici, nonché sulla posizione personale della ricorrente nel sito www.vigilfuoco.it, alla Sezione concorsi, considerandolo assente non giustificato alla prova di capacità operativa fissata per il 10 febbraio 2025, ai sensi dell'art. 13, comma 4, D.L. 13 giugno 2023 n. 69, convertito nella legge 10 agosto 2023 n. 103, il quale ha disposto che “l'assenza ingiustificata o la mancata partecipazione per due volte, anche se giustificata, all'accertamento dell'idoneità o dei requisiti di idoneità psico-fisica e attitudinale, determinano l'esclusione del candidato dalla graduatoria”, 2) ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, anche se di data e numero sconosciuti, comunque, lesivo degli interessi del ricorrente;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: esclusione dalla procedura speciale di reclutamento per duplice mancata partecipazione alla prova di capacità operativa, comunicata con nota del 6 febbraio 2025
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente, già risultato non idoneo alle prove operative e successivamente riammesso alla ripetizione della prova in esecuzione di una precedente ordinanza cautelare, era stato convocato per il 18 dicembre 2024 e, dopo un rinvio per motivi di salute, nuovamente convocato per il 10 febbraio 2025. Trasmetteva un’ulteriore certificazione medica e chiedeva un nuovo rinvio, sostenendo che la patologia — una cisti sebacea — costituisse la prosecuzione della precedente malattia e non una nuova causa di assenza. Deduceva, in primo luogo, eccesso di potere per difetto di istruttoria, violazione di legge e disparità di trattamento, per non avere l’Amministrazione considerato la continuità della patologia. Deduceva, inoltre, l’illegittimità costituzionale dell’art. 13, comma 4, d.l. n. 69/2023, convertito dalla l. n. 103/2023, per contrasto con gli artt. 3, 32 e 97 Cost., lamentando una disparità di trattamento tra candidati convocati prima e dopo l’entrata in vigore della disposizione, una lesione del diritto alla salute e una limitazione del diritto di accesso ai concorsi pubblici.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso, ritenendo corretta l’esclusione. L’art. 13, comma 4, d.l. n. 69/2023 stabilisce oggettivamente che la mancata partecipazione per due volte all’accertamento dell’idoneità determina l’esclusione, anche quando le assenze siano giustificate; la norma non attribuisce rilievo alla causa dell’assenza né alla circostanza che la seconda certificazione medica attesti la prosecuzione della medesima patologia. L’Amministrazione ha quindi correttamente applicato la disposizione dopo che il candidato aveva già beneficiato della riammissione alla prova e di un primo rinvio giustificato. Il TAR ha ritenuto applicabile la norma sopravvenuta ai procedimenti in corso secondo il principio tempus regit actum, qualificandola come regola procedurale. Ha escluso la disparità di trattamento, osservando che l’eventuale riconoscimento passato di ulteriori rinvii non potrebbe fondare la pretesa all’applicazione di una prassi illegittima e che la nuova disciplina era stata resa conoscibile mediante pubblicazione in Gazzetta Ufficiale e applicata a tutti i candidati ancora non valutati. La disposizione supera inoltre il giudizio di ragionevolezza, non incide sul diritto alla salute e disciplina le modalità di svolgimento della procedura senza limitare l’accesso al concorso; sono quindi risultate manifestamente infondate le censure riferite agli artt. 3, 32 e 97 Cost. Il TAR ha anche rilevato, senza fondarvi la decisione, un possibile profilo di improcedibilità collegato alla precedente sentenza che aveva definito il giudizio sulla prima esclusione. Le spese sono state compensate.
Norme richiamate
art. 13, comma 4, d.l. 13 giugno 2023, n. 69, convertito dalla l. 10 agosto 2023, n. 103
l'assenza ingiustificata o la mancata partecipazione per due volte, anche se giustificata, all'accertamento dell'idoneità o dei requisiti di idoneità psico-fisica e attitudinale, determinano l'esclusione del candidato dalla graduatoria
La mancata partecipazione per due volte alla prova determina automaticamente l’esclusione, senza che rilevino la causa dell’assenza, la sua giustificabilità o la continuità della patologia.
art. 1, comma 295, l. 27 dicembre 2017, n. 205
È richiamato quale fondamento della graduatoria dalla quale sono effettuate le assunzioni cui si riferisce la disciplina dell’art. 13, comma 4, d.l. n. 69/2023.
art. 27 d.l. 13 giugno 2023, n. 69
La disposizione dell’art. 13, comma 4, è entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione del decreto-legge; tale decorrenza consente l’applicazione della nuova regola ai candidati non ancora valutati.
artt. 3, 32 e 97 Cost.
Le questioni di legittimità costituzionale sono state ritenute manifestamente infondate: la disciplina non viola l’uguaglianza, non incide sul diritto alla salute e regola le modalità di svolgimento della procedura senza limitare l’accesso ai concorsi pubblici.
Ha consentito la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata, previo preavviso alle parti.
Massime di principio
- Quando una disposizione concorsuale stabilisce che la mancata partecipazione per due volte a una prova determina l’esclusione anche se le assenze sono giustificate, l’effetto espulsivo è oggettivo e non dipende dalla causa dell’assenza, dalla gravità dell’impedimento o dalla continuità della patologia certificata.
- Una disciplina sopravvenuta sulle modalità di svolgimento di una procedura concorsuale ancora in corso si applica agli atti adottati successivamente alla sua entrata in vigore, secondo il principio tempus regit actum, anche se il procedimento è stato avviato in precedenza.
- Il candidato non può invocare, per ottenere il medesimo trattamento, una prassi amministrativa eventualmente illegittima favorevole ad altri concorrenti, poiché l’illegittimità commessa in una situazione diversa non vincola l’Amministrazione a reiterarla.
- Una norma che limita il numero dei rinvii delle prove concorsuali per assicurare la conclusione ordinata e tempestiva della procedura non viola, di per sé, il diritto alla salute quando non impedisce di curarsi, ma disciplina esclusivamente le conseguenze della mancata partecipazione alla prova.
- La disciplina che stabilisce il numero massimo di possibilità di partecipazione a una prova concorsuale non limita l’accesso al concorso quando opera sulle modalità di svolgimento della selezione e si applica in modo uniforme ai candidati ancora da valutare.
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