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Cassazione Penale, Ordinanza n. 05033/2025 del 07/02/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Con sentenza del 24/10/2024 il GIP del Tribunale di Genova ha applicato, ai sensi dell'art. 444 c.p.p., la pena concordata nei confronti dell'imputato per il reato di peculato. Il ricorso per cassazione, proposto tramite difensore, deduceva violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla corretta qualificazione giuridica del fatto, contestando in particolare la sussistenza della qualifica di pubblico ufficiale in capo al tesoriere dell'Organismo Congressuale Forense. La censura mirava quindi a rimettere in discussione il presupposto soggettivo del reato, assumendo che la qualità richiesta dall'art. 314 c.p. non fosse correttamente ravvisabile.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la doglianza sulla erronea qualificazione giuridica del fatto, ai fini dell'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., sia ammissibile solo quando la violazione emerga con evidenza dalla stessa contestazione e dal fatto rappresentato; nel caso concreto, invece, tale violazione non risultava in modo manifesto né dal capo di imputazione né dalla motivazione della sentenza impugnata. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 444 c.p.p.

    richiamato come base del patteggiamento, cioè dell'applicazione della pena concordata da parte del giudice.

  • art. 314 c.p.

    norma incriminatrice del peculato, la cui corretta qualificazione giuridica del fatto era contestata dal ricorrente.

  • art. 448, comma 2-bis, c.p.p.

    consente il ricorso per cassazione contro la sentenza di patteggiamento solo per violazioni di legge immediatamente evincibili dal capo di imputazione e dalla motivazione; non basta una doglianza che richieda un nuovo apprezzamento del fatto o della qualifica soggettiva non manifestamente errata.

  • art. 616 c.p.p.

    presupposto della condanna del ricorrente alle spese processuali e alla somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità.

Massime di principio

  • Avverso la sentenza di patteggiamento il ricorso per cassazione è ammesso, quanto alla qualificazione giuridica del fatto, solo se l'errore denunciato emerge con immediatezza dal capo di imputazione e dalla motivazione, senza necessità di ulteriori verifiche fattuali.
  • Non è consentito dedurre con successo, contro la sentenza ex art. 444 c.p.p., una violazione di legge che non sia manifestamente ricavabile dagli atti richiamati nella decisione impugnata.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, seguono la condanna alle spese processuali e, in presenza di profili di colpa, la condanna al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieRiti alternativiImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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