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Cassazione Civile, Ordinanza n. 09494/2025 del 11/04/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia origina da un avviso di accertamento relativo al periodo d'imposta 2002, con cui venivano recuperate a tassazione maggiori IRPEF, IRAP e IVA, oltre interessi e sanzioni. L'Ufficio aveva fondato la pretesa su due PVC: da un lato la rideterminazione delle giacenze iniziali del 2003, con riflessi sulle rimanenze finali del 2002 e quindi sul reddito; dall'altro la contestazione dell'acquisto e della rivendita di autovetture di provenienza intracomunitaria, per le quali era stato ritenuto indebitamente applicato il regime del margine ai fini IVA. In primo grado la CTP aveva accolto solo in parte il ricorso del contribuente, riducendo il rilievo sulle rimanenze ma confermando il recupero IVA sul regime del margine. In appello la CTR pugliese aveva accolto il gravame del contribuente e respinto quello dell'Ufficio. Dopo un primo ricorso per cassazione dell'Agenzia, definito con cassazione con rinvio, la CTR del rinvio aveva nuovamente annullato in parte l'atto, limitatamente alla ripresa reddituale, ritenendo erroneo il metodo dell'Ufficio per avere incrementato le rimanenze finali senza rideterminare i costi. Con l'unico motivo del nuovo ricorso, l'Agenzia denunciava violazione dell'art. 109 TUIR e dell'art. 384 c.p.c., sostenendo che il giudice di rinvio non aveva rispettato il principio di diritto enunciato dalla Cassazione nella precedente sentenza, che imponeva di imputare per competenza i costi di acquisto dei beni mobili alla data di consegna o spedizione, e non alla data di emissione o ricezione delle fatture.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato l'unico motivo di ricorso. Ha affermato che il giudice del rinvio era vincolato al principio di diritto già enunciato nella precedente sentenza di cassazione, secondo cui i costi di acquisto dei beni mobili si considerano sostenuti alla data di consegna o spedizione, con irrilevanza della data di fatturazione ai fini della competenza. Ha quindi rilevato che la CTR aveva formalmente richiamato tale principio, ma in concreto aveva deciso sulla base di un argomento estraneo e inconferente rispetto al thema decidendum, richiamando la mancata rideterminazione dei costi a fronte della rettifica delle rimanenze finali del 2003, profilo non decisivo per il periodo d'imposta 2002 oggetto della lite. Per tale ragione la Corte ha cassato la sentenza impugnata limitatamente al punto accolto e ha rinviato alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado, che dovrà riesaminare la controversia attenendosi al principio di diritto fissato e provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 384 c.p.c.

    Il giudice di rinvio è vincolato al principio di diritto enunciato dalla Corte di cassazione e non può decidere sulla base di un criterio diverso o disattenderne le premesse logico-giuridiche.

  • art. 109 TUIR

    Ai fini del principio di competenza, i costi di acquisizione dei beni mobili si imputano all'esercizio in cui avviene la consegna o spedizione del bene; non rileva la data della fattura e il costo non può essere detratto in esercizi diversi da quello di competenza.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    La censura attiene alla violazione o falsa applicazione di norme di diritto, con conseguente vincolo del giudice di rinvio al principio di diritto affermato in cassazione.

Massime di principio

  • Nel giudizio di rinvio conseguente a cassazione per violazione di legge, il giudice di merito deve uniformarsi non solo alla regola giuridica enunciata dalla Corte di cassazione, ma anche alle premesse logico-giuridiche che ne costituiscono il necessario presupposto.
  • Integra violazione dell'art. 384 c.p.c. la decisione del giudice di rinvio che, pur richiamando formalmente il principio di diritto, fondi la propria statuizione su un criterio diverso o su argomentazioni estranee al punto deciso in cassazione.
  • Ai fini del principio di competenza in materia di costi relativi all'acquisto di beni mobili, il momento rilevante è quello della consegna o spedizione del bene, non quello di emissione o ricezione della fattura.
  • Il giudice del rinvio, quando la cassazione sia avvenuta per violazione di legge, non può riesaminare liberamente i fatti già coperti dall'enunciazione di diritto, né introdurre considerazioni inconferenti rispetto al perimetro tracciato dalla pronuncia rescindente.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamentoRicorso per cassazione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

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