Cassazione Civile, Ordinanza n. 22580/2023 del 26/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La società contribuente ha impugnato in cassazione la sentenza della Commissione tributaria regionale delle Marche che, in riforma della decisione di primo grado favorevole alla contribuente, aveva accolto l'appello dell'Ufficio avverso l'annullamento di un avviso di accertamento per l'anno 2010, relativo a IRES, IRAP e IVA. L'unico motivo di ricorso deduceva, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., la nullità della sentenza per violazione dell'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e dell'art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. n. 546/1992, per motivazione apparente: la CTR si era limitata a una affermazione apodittica sulla inattendibilità della contabilità e sulla legittimità dell'accertamento induttivo, senza spiegare l'iter logico-giuridico seguito né le ragioni dell'erroneità della sentenza di primo grado.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il motivo, rilevando che la motivazione della sentenza d'appello era solo apparente e quindi nulla perché non consentiva di comprendere le ragioni della decisione, né le basi della valutazione sulla inattendibilità della contabilità e sulla legittimità dell'accertamento induttivo. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado delle Marche, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
consente di denunciare in cassazione la nullità della sentenza per vizio di motivazione apparente e violazione delle regole processuali sulla motivazione
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
impone che la sentenza contenga la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione; la sua violazione comporta nullità se la motivazione è solo apparente
art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. n. 546/1992
richiede, nel processo tributario, una motivazione effettiva della decisione; il mero richiamo apodittico agli atti non basta
art. 111, comma 6, Cost.
sancisce l'obbligo costituzionale di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali; la motivazione deve raggiungere il minimo costituzionale
richiamato con riferimento alla disciplina della motivazione delle sentenze tributarie
Massime di principio
- La motivazione della sentenza è solo apparente, e quindi nulla, quando esiste solo in forma grafica ma non rende percepibile il percorso logico-giuridico seguito dal giudice per decidere.
- Nel processo tributario non è sufficiente un'affermazione apodittica sulla fondatezza dell'accertamento o sull'erroneità della decisione di primo grado: il giudice d'appello deve spiegare quali elementi probatori e quali ragioni giuridiche lo abbiano condotto alla riforma.
- Il vizio di motivazione apparente integra nullità deducibile in cassazione ex art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., quando la sentenza non raggiunge il minimo costituzionale di motivazione.
- La motivazione non può essere integrata dall'interprete con congetture: deve consentire di comprendere il ragionamento decisorio e di verificare che il giudice abbia deciso iuxta alligata et probata.
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