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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 19244/2022 del 16/05/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava la conferma della condanna per il reato di ricettazione (art. 648 c.p.) riferita al ricevimento di un assegno provento di furto (nov-dic 2009). Deduceva due motivi: 1) carenza di motivazione perché la Corte d'appello non avrebbe adeguatamente motivato il rigetto della richiesta di una perizia calligrafica ex art. 507 c.p.p., limitandosi a rinviare alla sentenza di primo grado e ritenendo invece decisiva la consulenza tecnica del Pubblico Ministero; 2) violazione degli artt. 530 c.p.p. e carenza motivazionale nella parte in cui non avrebbe assolto il ricorrente, contestando la valutazione delle dichiarazioni della teste Concetta Furio e la mancata considerazione che la teste indicava come consegnante dell'assegno un terzo (Angelo Balzani) e non il Limongelli.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto manifestamente infondati entrambi i motivi: sul primo, ha considerato legittima la valutazione della Corte d'appello che ha fatto proprie e ritenute esaustive le argomentazioni del Tribunale circa la convinzione prodotta dalla consulenza tecnica del P.M., per cui la nomina di ulteriore perito era superflua; sul secondo, ha ritenuto la motivazione della Corte d'appello logica e completa nell'accertare che l'assegno era stato sicuramente firmato e parzialmente compilato dal Limongelli, che lo aveva ricevuto e non poteva ignorare la provenienza da conto altrui, nonché nell'accreditare la versione resa da Concetta Furio nelle indagini preliminari. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 606, comma 1, lett. c) ed e), cod. proc. pen.

    Indicano i motivi di ricorso per cassazione relativi a carenza di motivazione e violazione di norme processuali; la Corte ha ritenuto i motivi manifestamente infondati per mancata violazione dei doveri motivazionali.

  • art. 507 cod. proc. pen.

    Norma che consente all'imputato di chiedere la nomina di perito; la Corte ha precisato che la richiesta può essere rigettata se la consulenza tecnica già depositata risulta esaustiva e il giudice dà ragioni convincenti del suo affidamento.

  • art. 530, comma 1, 2, cod. proc. pen.

    Prevede le ipotesi e le modalità della sentenza di proscioglimento; il ricorrente lamentava violazioni ma la Corte ha ritenuto che non vi fosse contrasto con le norme sull'assoluzione e che la motivazione fosse adeguata.

  • art. 648 c.p.

    Delitto di ricettazione: la Corte ha ritenuto provati gli elementi del reato, in particolare la ricezione dell'assegno provento di furto e la consapevolezza della provenienza illecita.

  • art. 616, comma 1, cod. proc. pen.

    Norma che disciplina l'addebito delle spese e sanzioni in caso di rigetto del ricorso; applicata dalla Corte nella condanna del ricorrente al pagamento delle spese e di euro 3.000 alla cassa delle ammende.

  • Giurisprudenza richiamata (Sez.4, n. 28102 del 21/03/2019, Hannouche)

    Principio secondo cui una sentenza di condanna può fondarsi sulla sola consulenza tecnica di parte purché il giudice motivi adeguatamente le ragioni per ritenere decisivi quegli esiti; principio applicato e richiamato dalla Corte.

Massime di principio

  • La nomina di una perizia richiesta dall'imputato non è automatica: se la consulenza tecnica già acquisita è dettagliata e comparativa e il giudice spiega perché la ritiene esaustiva, la perizia ulteriore può essere ritenuta superflua.
  • Una sentenza di condanna può fondarsi anche sulla consulenza tecnica di parte o del pubblico ministero, purché il giudice di merito dia motivazione adeguata e confronti gli esiti tecnici con altri elementi di prova.
  • Le censure di merito sulle valutazioni di attendibilità delle prove testimonali sono rimesso al giudice del merito; la Cassazione interviene solo se manca logica nella motivazione o vi è violazione di norme, non per rimodulare valutazioni probatorie.
  • Per impugnare con successo in Cassazione una valutazione probatoria occorre dimostrare specifiche carenze logiche o legali nella motivazione, non il semplice dissenso sulla ricostruzione dei fatti.
  • Nel caso di ricezione di un bene provento di reato, la condotta di averlo ricevuto e la conoscenza, o l'obiettiva riconoscibilità, della provenienza illecita costituiscono elementi sufficienti per la ricettazione se adeguatamente provati.

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