Cassazione Penale, Ordinanza n. 10218/2025 del 13/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, confermando il rigetto della richiesta di riconoscimento della continuazione tra i reati di diffamazione già oggetto di nove condanne. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorrente impugnava l'ordinanza del Giudice dell'esecuzione che aveva rigettato la richiesta di riconoscimento della continuazione ex art. 671 c.p.p. tra nove sentenze di condanna, tutte per diffamazione, sostenendo l'erronea applicazione dell'art. 81 c.p. e la violazione di legge per disparità di trattamento rispetto a condannati per reati contro la persona, oltre a un vizio di motivazione. Il giudice di legittimità ha però rilevato che la doglianza era generica e non confrontata con la motivazione del provvedimento impugnato: il Tribunale aveva escluso il medesimo disegno criminoso valorizzando la distanza temporale delle condotte, la diversità delle persone offese, l'eterogeneità delle vicende e la loro mancata connessione, pur trattandosi di fatti commessi nell'ambito della stessa trasmissione televisiva tra il 2014 e il 2020. Il ricorrente non aveva allegato elementi specifici e concreti idonei a dimostrare che già al momento della prima diffamazione fosse programmato, nelle linee essenziali, il successivo programma delittuoso.
Norme richiamate
La continuazione può essere riconosciuta anche in sede esecutiva, ma solo previa verifica rigorosa della sussistenza di un medesimo disegno criminoso desumibile da concreti indicatori fattuali.
Per applicare il reato continuato occorre accertare che le successive violazioni fossero programmate, almeno nelle linee essenziali, sin dal primo reato.
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Il riconoscimento della continuazione in sede esecutiva richiede una verifica concreta e approfondita del medesimo disegno criminoso, non potendo fondarsi su meri indici isolati come omogeneità del bene giuridico o contiguità cronologica.
- La contiguità temporale e l'identità del titolo di reato sono elementi sintomatici ma non sufficienti: se i successivi fatti risultano frutto di determinazioni estemporanee, la continuazione va esclusa.
- Grava sul condannato che invochi la continuazione l'onere di allegare elementi specifici e concreti a sostegno dell'unitarietà del progetto criminoso; la mera affermazione di disparità di trattamento non basta.
- La motivazione del giudice dell'esecuzione è censurabile in cassazione solo se effettivamente mancante, manifestamente illogica o contraddittoria; una critica che non si confronti con le rationes decidendi del provvedimento è inammissibile.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 13 mar 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 10095/2025 del 13/03/2025
- ordinanza_penale · 13 mar 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 10096/2025 del 13/03/2025
- ordinanza_penale · 13 mar 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 10097/2025 del 13/03/2025
- ordinanza_penale · 13 mar 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 10098/2025 del 13/03/2025
- ordinanza_penale · 13 mar 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 10099/2025 del 13/03/2025
- ordinanza_penale · 13 mar 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 10100/2025 del 13/03/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →